Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19951 del 30/08/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19951 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
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Si comuniclj.
L JU
Roma,5 /r/49
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
”
Data pubblicazione: 30/08/2013
Ct. 16” (-+8/10 (Avv. Pizzi)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CO lc SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 18838/10
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
dello Stato (C .F . 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
Galeotto Giuseppe
in punto
annullamento della
sentenza n. 35/09/09
emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Venezia.
PREMESSO
Che con nota del 17.09.2012 n. 107758/2012 la Direzione Provinciale di
Venezia ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di
definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n.
98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al
versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 06.03.2013
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale