Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19951 del 29/09/2011
Cassazione civile sez. I, 29/09/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 29/09/2011), n.19951
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.E. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA TORQUATO TARAMELLI 5, presso l’avvocato
MASSIGNANI GIANNI, che la rappresenta e difende, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4342/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 11/10/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/06/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma, accogliendo la domanda proposta nei confronti del Ministero della Economia e Finanze da S.E., quale erede di S.M. e P.M.F., volta ad ottenere l’indennizzo per la perdita di alcuni beni confiscati dal Governo Libico nel 1970, con sentenza pronunziata in contumacia dell’Amministrazione la condannava al pagamento della somma di L. 718.961.337, oltre interessi al saggio legale dall’entrata in vigore della L. n. 135 del 1985, art. 4 al saldo e spese di lite. L’appello proposto dal Ministero limitatamente alla statuizione sugli interessi, cui resisteva la S., veniva definito dalla Corte d’appello di Roma con sentenza di accoglimento, che condannava il Ministero alla corresponsione degli interessi moratori al saggio legale a decorrere dalla data di proposizione della domanda giudiziale, con onere a carico della S. delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, depositata in data 11 ottobre 2004, S. E. ha, con atto notificato il 26 novembre 2005, proposto ricorso a questa Corte, cui resiste il Ministero con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ministero eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 c.p.c., nel testo vigente alla data di notifica dell’atto, anteriore alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 40 del 2006. L’eccezione è fondata. L’art. 366, n. 4 prescrive che il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano: nè l’una nè l’altra indicazione risultano invece contenute nel ricorso in esame. La declaratoria di inammissibilità ne deriva dunque di necessità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, in Euro 2.500,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011