Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19951 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19951 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: BALSAMO MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 22888-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

SUGARONI LAURA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
LATINA 20 STUDIO BFC & ASSOCIATI, presso lo studio
dell’avvocato DAVID TERRACINA, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 82/2012 della COMM.TRIB.REG. di
PERUGIA, depositata il 09/07/2013;

Data pubblicazione: 27/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. MILENA

BALSAMO.

Fatto
§1 Laura Sugaroni impugnava la cartella di pagamento, relativa ad atti
impositivi degli anni di imposta 2003 e 2004, chiedendone l’annullamento per
l’omessa notifica degli atti prodromici (avvisi di accertamento).
Si costituiva l’Agenzia delle Entrate che produceva documentazione relativa
alle operazioni notificatorie degli avvisi.

di accertamento relativo all’anno 2004 risultava ritualmente notificato, mentre
quello relativo all’anno 2003 era stato notificato alla destinataria, con immissione
di avviso in cassetta, ma il personale delle Poste aveva omesso la consegna del
plico, in occasione del ritiro da parte della delegata della contribuente.
Avverso la sentenza di primo grado, interponeva gravame l’Ufficio.
La C.T.R. di Perugia confermava la sentenza di primo grado, sulla base delle
medesime rationes decidendi che avevano fondato la prima pronuncia.
Avverso la sentenza indicata in epigrafe l’amministrazione finanziaria ricorre
per cassazione affidandosi a due motivi illustrati nella memoria.
La contribuente si è costituita con memoria.
CONSIDERATO CHE:
§.2. Con il primo motivo del ricorso, l’amministrazione finanziaria lamenta
la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art.8 L. n. 890/82
e dell’art. 60 D.P.R. n. 600/73 e degli artt. 139 e 140 c.p.c., censurando la
pronuncia per aver ritenuto non perfezionata la notificazione dell’avviso dell’anno
2003, pur avendo essa osservato tutte le formalità prescritte dalla legge, vale a
dire la spedizione dei plichi con separate lettere raccomandate con avviso di
ricevimento presso il domicilio fiscale della contribuente, nonché l’immissione in
cassetta di un unico avviso di giacenza delle due raccomandate ben individuate
e l’invio alla contribuente della raccomandata n. 76324979831-6 dell’Il luglio
2008
Deduce al riguardo che, l’omessa consegna, da parte del personale delle
Poste, del plico contenente l’avviso relativo all’anno 2003 non può essere ascritta
al mittente, ma alla medesima destinataria che, avendo ricevuto l’avviso di
giacenza avente ad oggetto due separati atti, doveva diligentemente verificare

La C.T.P. di Perugia accoglieva parzialmente il ricorso, sul rilievo che l’avviso

la corrispondenza tra quanto consegnato e quanto indicato nell’avviso di
giacenza.
Aggiunge, inoltre, che per l’Ufficio la notificazione risultava andata a buon
fine, atteso che l’atto veniva ad essa restituito il 12.01.2009, con la dicitura
“compiuta giacenza”.
§.3 Con il secondo motivo, lamenta motivazione insufficiente, illogica e

aver omesso di considerare che rientra nella normale diligenza richiesta al
contribuente di ritirare quanto consegnato.
§.4 I motivi, in quanto intimamente correlati, possono essere scrutinati
congiuntamente.
I giudici di appello hanno ritenuto che la negligenza fosse addebitabile al
personale delle Poste (come confermato dal direttore che attestava l’omessa
consegna del secondo plico) e all’amministrazione finanziaria che avrebbe
potuto, nei termini di legge, provvedere alla rinnovazione delle operazioni
notificatorie relativamente al plico contenente l’avviso per l’anno di imposta
2003
§.5 Quest’ultimo argomento appare in contrasto con la disciplina normativa
relativa alle modalità delle operazioni notificatorie, che, in questo caso, risultano
osservate, come evincibile dalla raccomandata, dall’avviso di giacenza e dalla
relata di notifica nonché dalla restituzione del plico con annotazione in calce della
data dell’avvenuto deposito e della compiuta giacenza (come emerge altresì dalla
trascrizione nel ricorso delle relate); con la conseguenza che onerare
l’amministrazione di una seconda notifica, allorquando le operazioni notificatorie
risultano corrispondere al modello legale di cui alla 1.1982/892, significa imporre
al mittente un ulteriore obbligo non richiesto dal legislatore.
§.6 Ebbene, se l’esito della compiuta giacenza della raccomandata inviata
all’esatto indirizzo del destinatario non integra la prova contraria della mancata
conoscenza dell’atto da parte sua, è pur vero che difetta, nel caso in esame, il
fatto interruttivo del nesso causale tra destinatario e luogo di notificazione,
nonché la dimostrazione che tale situazione sia incolpevole, cioè non superabile

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contraddittoria in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., censurando la sentenza per

con l’uso dell’ordinaria diligenza (Cass. n. 20482/2011; Cass. n. 15795del 2016;
n. 9246 del 2015, nonché Cass. n. 24235 del 2015).
E’ sufficiente invero osservare che la normativa in materia consente di superare

la presunzione di conoscenza appena evidenziata soltanto mediante la prova, da
parte del destinatario, di essere stato, senza colpa, nell’impossibilità di avere
avuto notizia dell’atto. In particolare, l’ordinaria diligenza, alla quale il

essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la
regola generale dell’art 1147 c.c., la quale non deve tradursi nel dovere di
compiere indagini ed accertamenti inesigibili (Cass. 19012/2017).
La contribuente – che non ha contestato che la notificazione sia stata
eseguita al proprio indirizzo – assume che tale prova era rinvenibile nell’omessa
consegna del plico da parte del dipendente delle Poste.
L’argomento non è convincente, atteso che la prova richiesta dalla legge, per
poter vincere la presunzione legale, deve necessariamente avere ad oggetto un
fatto o una situazione che spezza o interrompe in modo duraturo il collegamento
esistente tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e
deve, altresì, dimostrare che tale situazione è incolpevole, non poteva cioè
essere superata dall’interessato con l’uso dell’ordinaria diligenza.
Nella fattispecie, l’omissione negligente del dipendente delle Poste (che
provvedeva a consegnare un solo plico) era certamente superabile con l’ordinaria
diligenza esigibile dal comune cittadino, vale a dire attraverso la mera verifica
dell’atto ricevuto.
In particolare, la condotta della contribuente non risulta conforme al canone
della ordinaria diligenza, atteso che, presentato all’ufficio postale l’avviso
contenente i numeri identificativi di due plichi, ne ritirava soltanto uno,
omettendo di riscontrare il contenuto dell’atto ricevuto, di guisa che la
negligenza del personale delle Poste, che provvedeva alla consegna di uno solo
dei due., inviando alla mittente l’avviso di compiuta giacenza per l’altro, non
appare idoneci. ad interrompere il nesso di causalità tra la destinataria dell’atto
ed il luogo di notificazione.

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destinatario di un atto notificato è tenuto a conformare la propria condotta, deve

§.5 Al riguardo, questa Corte ha già chiarito che la raccomandata si
presume pervenuta alla data in cui l’ufficio postale rilascia il relativo avviso di
giacenza (Cass. n. 27526/2013; 6881/2013), precisando che “la spedizione di

una comunicazione in plico raccomandato non vale da sola a stabilire che il
destinatario sia venuto a conoscenza della dichiarazione in esso contenuta,
occorrendo, invece, provare che detto plico sia pervenuto a destinazione, per

principio di presunzione di conoscenza posto dall’art. 1335 cod. civ., infatti,
opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di
destinazione”( Cass.12822/2016; 9303 del 2012; Cass. 20924/2005).
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.
La peculiarità della vicenda, con particolare riferimento alla condotta del
personale delle Poste, giustifica la compensazione delle spese di lite dell’intero
giudizio.
P.Q. M
La Corte
– accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta l’originario ricorso della contribuente.
– compensa le spese di lite dell’intero giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data
21.03.2018

poter rifondare una presunzione di conoscenza nei confronti del destinatario; il

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