Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19951 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. II, 23/09/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 23/09/2020), n.19951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21984-2019 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELL’UNIVERSITA’ n. 11, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO

BENZI, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA BALLERINI;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI SAVONA, e MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di SAVONA depositato il

03/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, cittadino (OMISSIS), faceva ingresso in Italia il 15.1.2003 con regolare visto ottenuto mediante le quote per lavoratori stagionali ed otteneva dalla Questura di Savona il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. A seguito di un incidente che lo costringeva ad un periodo di inattività, il ricorrente non riusciva ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e riceveva, in data 3.10.2018, decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dalla Prefettura di Imperia.

Con ricorso depositato il 31.10.2018 C.M. impugnava il predetto decreto di espulsione; il gravame veniva respinto dal Giudice di Pace di Savona con il provvedimento oggi impugnato.

Propone ricorso per la cassazione di detto provvedimento C.M. affidandosi a cinque motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e l’omesso esame di un fatto decisivo per la decisione, perchè il Giudice di Pace avrebbe erroneamente ritenuto insussistenti i seri motivi umanitari ostativi al rimpatrio, senza svolgere una adeguata disamina del contesto interno del Paese di origine dello straniero.

La censura è inammissibile. Il ricorrente infatti deduce che il (OMISSIS) sarebbe esposto ad azioni collegate a non meglio precisati fenomeni di terrorismo internazionale, che nelle prigioni marocchine si verificherebbero episodi di tortura e maltrattamenti, che non sarebbero comunque assicurate in quel Paese le libertà di riunione, espressione ed associazione, nè i diritti delle persone orno o bisessuali, ed infine che in (OMISSIS) sarebbe in vigore la pena di morte, ma non allega alcun elemento idoneo a ricollegare la sua personale condizione ad alcuna di tali condizioni. Ne deriva l’estrema genericità della censura, con la quale in buona sostanza si contesta l’omesso esame della condizione interna del (OMISSIS), che viene tuttavia ricostruita in termini astratti, senza alcuna deduzione di un sia pur minimo elemento idoneo a dimostrare non soltanto la sussistenza, ma financo la semplice intervenuta allegazione, nel corso del giudizio di merito, di un profilo di vulnerabilità individuale in capo al ricorrente.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 35, dell’art. 32 Cost. e della circolare del Ministero della Salute n. 5 del 24.3.2000, nonchè l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione e l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio, perchè il Giudice di Pace avrebbe omesso di tener conto del fatto che il mancato rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro era dipeso dal sinistro in cui il ricorrente era rimasto coinvolto nel (OMISSIS), che lo aveva costretto ad un prolungato periodo di cure ed immobilità.

La censura, scorrettamente inquadrata vista la pacifica impossibilità di dedurre in Cassazione il vizio di eccesso di potere, è nel suo complesso inammissibile.

Il C. deduce infatti che “… dopo aver subito un sinistro nell’anno (OMISSIS), subisce tutt’oggi le conseguenze della frattura al malleolo tibiale destro, come risulta da documentazione medica già in atti, del tutto non considerata dal Giudice di Prime cure” (cfr. pag.12 del ricorso), ma non specifica in alcun modo nè il contenuto di tale documentazione medica, nè il momento del processo di merito in cui essa sarebbe stata prodotta. In assenza di tali doverose specificazioni, nessun rilievo può essere attribuito al fatto che il sinistro del (OMISSIS) abbia residuato non meglio precisate “conseguenze” sulla persona del C., poichè qualsiasi frattura, o evento traumatico in generale, implica conseguenze anche durevoli nel tempo, le quali tuttavia non comportano un automatico pregiudizio per la capacità lavorativa della persona e quindi non sono sufficienti, di per sè sole, a dimostrarne la condizione di vulnerabilità soggettiva.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della Convenzione E.D.U. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, perchè il Giudice di Pace avrebbe convalidato l’espulsione senza prendere posizione sul diritto del ricorrente all’unità familiare.

La censura è inammissibile. Anche in questo caso, infatti, il ricorrente si limita ad una deduzione assolutamente generica, dimenticando di indicare gli specifici motivi in base ai quali egli avrebbe avuto diritto ad ottenere una pronuncia che tenesse conto del suo presunto diritto all’unità familiare. Nè tali elementi si possono desumere dalla scarna narrativa del fatto contenuta in apertura del ricorso (cfr. pag.2), nella quale si afferma che il C.M. – ricorrente – sarebbe convivente con “… i propri parenti regolarmente soggiornanti, signori C.T. e C.R….” poichè non viene specificato nè il grado di parentela, nè il motivo per cui tra i tre predetti soggetti esisterebbe un vincolo familiare meritevole di essere considerato ostativo all’espulsione.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della Direttiva 2008/115/CE e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, perchè il Giudice di Pace avrebbe dovuto consentire al C. il rimpatrio volontario.

La censura è inammissibile. Il ricorrente, infatti, non deduce di aver chiesto di poter fruire di un termine per provvedere al rimpatrio volontario, nè di esser stato effettivamente espulso dal territorio nazionale subito dopo aver ricevuto la notificazione del provvedimento impugnato: ne consegue che anche questa doglianza viene posta in termini astratti, senza cioè alcun concreto riferimento alla specifica posizione soggettiva dell’odierno ricorrente, e come tale essa è palesemente inammissibile.

Infine, con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 7 del protocollo n. 7 della Convenzione di Strasburgo del 1984, recepita con L. n. 98 del 1990, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 perchè il Giudice di Pace non avrebbe considerato che nel caso specifico il ricorrente non aveva ricevuto alcuna comunicazione di avvio della procedura di espulsione, nè sussistevano esigenze di celerità, pericolo di fuga o altri motivi idonei a consentire l’omissione di detto preavviso.

La censura è infondata. In nessuna parte del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 è infatti previsto l’obbligo di dare comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento amministrativo di espulsione, ai sensi della L. n. 241 del 1990, artt. 7 e 8. Di conseguenza, questa Corte ha sempre escluso l’estensione della comunicazione contemplata dalle norme da ultimo citate alla procedura di espulsione dello straniero presente irregolarmente sul territorio nazionale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27682 del 30/10/2018, Rv. 651119; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 5080 del 28/02/2013, Rv.625365; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28858 del 29/12/2005, Rv.586798). In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA