Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19950 del 30/08/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19950 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
DEPOSITATO IN
Si comunichi. i e‘
Roma, — /7/1«,
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
r.!
Data pubblicazione: 30/08/2013
Ct. 615/11 (Avv. P.M. ZERMAN)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER,
ITI MINO
nel ricorso. 4297/11
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.
4253
3391001) in persona del
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcertavvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
il signor D’Annibale Roberto
resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 250/09/10
emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di L’Aquila
PREMESSO
Che con nota
34697/12
la Direzione Provinciale di Pescara ha
comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della
controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama
l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme
dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 17.10.12
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale