Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19950 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. II, 23/09/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 23/09/2020), n.19950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21045-2019 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO n.

90, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO e PREFETTO PROVINCIA RAGUSA;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di RAGUSA, depositata il

28/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, cittadino (OMISSIS), veniva espulso dal territorio nazionale con decreto della Questura di Ragusa del 27 marzo 2019, che gli veniva notificato personalmente mediante consegna di copia conforme all’originale.

Con ricorso depositato il 2 maggio 2019 il ricorrente impugnava il provvedimento di espulsione lamentando che lo stesso gli sarebbe stato notificato in copia semplice, non munita di attestazione di conformità dell’originale, e che lo stesso sarebbe stato carente di motivazione.

Con l’ordinanza impugnata il Giudice di Pace di Ragusa rigettava il ricorso.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione G.M., affidandosi ad un unico motivo.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione ed erronea applicazione del D.P.R. n. 445 del 2000 e della L. n. 241 del 1990, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè il Giudice di Pace avrebbe erroneamente ritenuto idonea la notificazione del provvedimento di espulsione in copia non autentica e non avrebbe rilevato l’assoluta carenza di motivazione, in particolare con riferimento al giudizio di pericolosità sociale, che non sarebbe stato condotto sulla base di una corretta prognosi fondata su elementi certi e verificabili.

La censura è inammissibile con riferimento ad entrambi i profili dedotti dal ricorrente.

Con riguardo infatti al profilo attinente alla validità della notificazione del provvedimento di espulsione, va osservato che il Giudice di Pace ha dato atto che “… nel verbale di notifica del provvedimento – redatto dalla Questura di Ragusa – si riferisce che “L’atto è consegnato all’interessato in originale, ovvero eventualmente in copia conforme all’unico originale di cui il cittadino straniero ha preso visione, previa sottoscrizione per ricevuta del presente verbale”. Al ricorrente, quindi, è stata consegnata una copia in originale del verbale di notifica e del decreto di espulsione, non potendo sottacersi che si tratta di dichiarazione resa da un pubblico ufficiale in atto pubblico, la quale potrebbe essere messa in dubbio soltanto attraverso la proposizione di una querela di falso, nella specie non proposta” (cfr. pag. 3 dell’ordinanza impugnata). Il ricorrente non deduce di aver presentato querela di falso avverso le risultanze del verbale di notificazione del decreto di espulsione, del quale peraltro neppure riporta il contenuto; trattandosi di atto avente fede rafforzata, in quanto proveniente da un pubblico ufficiale che agisce nell’esercizio delle sue funzioni, l’eventuale non corrispondenza di quanto indicato nell’atto con la realtà effettiva (che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare anche nel ricorso richiamando, sia pure per stralcio, il provvedimento in concreto ricevuto in occasione della notifica contestata) non può essere dimostrata se non mediante lo strumento della querela di falso. Sotto questo profilo, merita conferma il principio da tempo affermato da questa Corte con riferimento alla notificazione eseguita nelle forme di cui al codice di procedura civile e leggi ad esso collegate, secondo cui va riconosciuta fede privilegiata alle attestazioni relative all’attività svolta dal pubblico ufficiale incaricato di eseguire la notificazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6462 del 19/03/2007, Rv.596703; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25860 del 27/10/2008, Rv.605501; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20971 del 27/11/2012, Rv.624307; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19012 del 31/07/2017, Rv.645083).

Per quanto invece concerne il secondo profilo, relativo alla motivazione del decreto di espulsione, va osservato che dal provvedimento impugnato risulta che lo stesso fosse motivato sia sulla base della pericolosità sociale del ricorrente, sia sulla presenza di “… altra ragione costituita dalla presenza illegale del ricorrente sul territorio italiano poichè la domanda di protezione internazionale è stata rigettata e il permesso di soggiorno, nelle more concesso, è stato revocato” (cfr. ancora pag. 3 dell’ordinanza). In presenza di tale duplice ratio, va riaffermato il principio secondo cui “Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012, Rv.621882; Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013, Rv.625631; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv.639158).

Da quanto esposto deriva l’inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA