Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1995 del 29/01/2020

Cassazione civile sez. II, 29/01/2020, (ud. 29/10/2019, dep. 29/01/2020), n.1995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 1297/2018 R.G., proposto da:

C.S., D.P.D., C.D.,

L.A., rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Volpe, con domicilio

eletto in Roma, alla Via Barnaba Tortolini 30, presso lo studio del

Dott. Alfredo Placidi.

– ricorrenti –

contro

OSIRIDE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele D’Innella, con domicilio

eletto in Roma alla Via Panama n. 74, presso l’avv. Gianni Emilio

Iacobelli e l’avv. Carlo Colapinto.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1690/2017,

depositata il 26.10.2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29.10.2019

dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Sgroi Carmelo, che ha concluso, chiedendo di

accogliere il ricorso.

Uditi l’avv. Raffaele D’Innella e l’avv. Luigi Volpe.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In accoglimento delle domande proposte dall’Osiride s.r.l., proprietaria dell’immobile sito in (OMISSIS), censito in catasto al fl. (OMISSIS), partt. (OMISSIS), il locale Tribunale ha condannato i ricorrenti all’arretramento della costruzione insistente sul suolo di loro proprietà, in catasto al fl. (OMISSIS), n. (OMISSIS), in violazione delle distanze legali, e a risarcire il danno, liquidato in Euro 25.000,00, con aggravio delle spese legali.

Il primo giudice ha stabilito che la costruzione dei ricorrenti aveva una forma ad “L”, il cui braccio corto era posto in posizione obliqua – aderendo parzialmente al contrapposto fabbricato attoreo, ubicato sul confine – ed aveva una distanza massima dal confine di mt. 9,10, mentre il cd. braccio lungo era posto ad una distanza minima di mt. 7,90 e massima di mt. 10,60.

A parere del tribunale, per effetto dell’interposizione tra il fondo dei convenuti e la costruzione posta sulla part. (OMISSIS), di un’ulteriore porzione edificata sulla part. (OMISSIS), era inapplicabile la prescrizione che impone il distacco minimo tra pareti finestrate (D.M. n. 1444 del 1968, art. 9), e che pertanto la distanza doveva calcolarsi rispetto al capannone a parete cieca posta sul confine con la proprietà dei ricorrenti, sicchè il nuovo manufatto era tenuto ad osservare la distanza di mt. 11,48 ai sensi dell’art. 50 norme tecniche di att. piano regolatore.

Riformando parzialmente la prima decisione, la Corte d’appello ha disposto che anche la porzione della costruzione dei convenuti posta sul confine – nel cd. tratto breve dell’opera – dovesse arretrare rispetto alle opere insistenti sulla part. (OMISSIS) (munite di pareti finestrate), poichè la nuova costruzione, sebbene realizzata in aderenza, aveva un’altezza superiore a quella del fabbricato contrapposto.

Questa Corte, con pronuncia n. 12956/2014, ha – tuttavia riformato la decisione di secondo grado in accoglimento del sesto motivo di impugnazione, stabilendo che “la situazione dell’aderenza dipende esclusivamente dalla mancanza di ogni distanza tra loro in senso orizzontale mentre è indifferente che esse abbiano diversa estensione in senso verticale. Quindi, ove sia consentita, come nel caso concreto, la costruzione in aderenza, un fabbricato può essere legittimamente realizzato ex novo (oppure sopraelevato nell’ambito della sagoma originaria) anche fino ad un’altezza maggiore di quella adiacente”, precisando che “la distanza non doveva esser calcolata rispetto al fabbricato munito di pareti finestrate esistente sulla part. (OMISSIS), frapponendosi la costruzione cieca esistente sulla part. (OMISSIS), non essendo quest’ultima inedificata”.

Ha dichiarato assorbite le ulteriori censure, vertenti sulla qualificabilità come cortile di un certo spazio, sull’applicabilità delle norme sulle distanze nella maglia urbana in questione, sull’ubicazione di talune vedute, sulla concreta sussistenza dei danni lamentati dalla società Osiride, sulla legittimità costituzionale delle norme che impongono la riduzione in pristino in luogo del risarcimento per equivalente, ai limiti dell’appello incidentale proposto dalla società, rimettendone l’esame al giudice del rinvio. All’esito, la Corte di Bari ha confermato la sentenza di primo grado, osservando che:

a) la pronuncia di cassazione si era limitata a stabilire che la prevenzione e la facoltà di costruzione in aderenza prescindono dall’altezza delle costruzioni, senza alcun rilievo della differenza altimetrica;

b) che, nello specifico, era pacifico e risultava dagli accertamenti del c.t.u., che la nuova costruzione aveva una conformazione ad “L” che aderiva solo per una parte (“cd. braccio corto”) al manufatto fronteggiante, arretrando per la restante porzione, in corrispondenza della via pubblica, ad una distanza variabile, comunque inferiore a quella legale;

d) che la pronuncia di legittimità non aveva affatto affermato che l’intera costruzione fosse in aderenza e risultasse conforme alla distanza imposta dalle norme locali, nè che si sviluppasse – per la parte costituente il cd. braccio lungo del manufatto – lungo tutto il confine mediante un muro facente parte di un cortile garage con accesso all’androne condominiale e al vano scala;

f) che la condizione di totale aderenza dell’edificio rispetto al capannone esistente sul confine non era stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio e che, comunque, lo schizzo planimetrico acquisito al processo confermava che “la costruzione insistente sulla part. (OMISSIS) non era in aderenza totale su tutto il confine al fabbricato esistente sulla part. (OMISSIS), quanto in particolare alla sua parte bassa costituita dal cortile garage con androne condominiale, “dovendosi escludere che si possa, dopo aver realizzato solo una parte del manufatto in aderenza, ritenere che si possa proseguire la costruzione in allineamento e prosecuzione alla parerete cieca sulla parte di confine su cui non vi è prosecuzione al fabbricato del terzo”;

g) che non esisteva alcun garage cortile condominiale interno, nè un cortile secondario e che, comunque, nel regolamento edilizio non era presente alcuna deroga al regime delle distanze, non essendo comunque applicabili le norme locali relative a detti cortili secondari a causa dell’affaccio di ambienti abitabili e della presenza di balconi;

h) che era nuova anche la deduzione volta a sostenere la legittimità della costruzione in base alle prescrizioni della circolare regionale n. 334/1972, adottata prima dell’entrata in vigore del piano regolatore generale, comunque non idonea ad apportare alcuna deroga all’art. 873 c.c.;

i) non era stata impugnata la sentenza di primo grado quanto all’accertata sussistenza sul prospetto sud del fabbricato dell’attrice di vedute esistenti da tempo immemorabile, nè in merito al fatto che gli sporti che, secondo il progetto di variante, avrebbe dovuto contenere solo fioriere, erano stati sostituiti da balconi; i) non veniva in considerazione il disposto del D.Lgs. n. 380 del 2001, art. 2 bis, norma che avrebbe richiesto l’introduzione di una deroga al regime delle distanze mediante un’apposita legge regionale, mai adottata;

I) era infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2058 c.c., peraltro prospettata in termini vaghi; m) doveva disporsi l’arretramento anche del braccio corto della costruzione, poichè solidale con il corpo di fabbrica oggetto di arretramento.

Per la cassazione di questa sentenza C.S., C.D., D.P.D. e L.A. hanno proposto ricorso in 11 motivi.

La Osiride s.r.l. ha depositato controricorso.

In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, art. 394 c.p.c., comma 2 e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la sentenza erroneamente sostenuto che i ricorrenti avessero ampliato il tema di giudizio e che fosse passato in giudicato l’accertamento del tribunale circa la conformazione a “L” del fabbricato oggetto di lite, di cui una parte non aderente al capannone frontistante, mentre sin dai gradi di merito era emerso che l’intera costruzione aderiva a quella insistente nella proprietà della resistente anche per il cd. braccio lungo, non potendosi quindi ordinare l’arretramento dell’intero manufatto fino al rispetto della distanza di mt. 11,48 imposta dalle norme locali.

Parimenti, la sussistenza di un cortile interno che interponeva tra le costruzioni era stata oggetto dei motivi del primo ricorso in cassazione, il cui esame era stato poi rimesso al giudice del rinvio.

La Corte di merito non avrebbe – inoltre – valutato un fatto decisivo per il giudizio, ossia che il manufatto era integralmente aderente al capannone esistente sul confine, sviluppandosi secondo una linea continua in aderenza alla parete cieca del manufatto esistente sulla part. (OMISSIS), senza aver dato luogo ad alcuna intercapedine.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2 e art. 877 c.c., nonchè dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la sentenza disatteso i principi espressi con la pronuncia di legittimità, secondo cui, qualora sia consentita la costruzione in aderenza, tale facoltà può esercitarsi lungo tutta la linea di confine.

Nella specie, si assume che il braccio lungo della costruzione dei resistenti non aveva creato alcuna intercapedine e che la scelta di arretrare parte della costruzione si era rivelata favorevole alla società resistente, posto che l’intera costruzione poteva essere collocata sul confine.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 877 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la sentenza sostenuto che la descrizione dello stato dei luoghi data dai ricorrenti era in contrasto con lo stato di fatto accertato in giudizio, non considerando che la nuova costruzione non realizzava alcuna intercapedine, e per aver affermato che quest’ultima si sviluppava secondo una linea spezzata anzichè continua, lungo il confine della part. (OMISSIS).

Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, artt. 873 e 877 c.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la Corte omesso di tener conto dei principi affermati dalla sentenza di legittimità circa la possibilità di costruire sul confine in aderenza al manufatto contrapposto, non avendo apprezzato le reali caratteristiche della nuova costruzione, che si sviluppava in aderenza lungo tutto il confine della part. (OMISSIS), essendo quindi posta a distanza legale.

Difatti, non solo il braccio corto dell’edificio aderiva al muro cieco del capannone della Osiride, ma l’intero manufatto si sviluppava lungo il confine sul quale era collocato un muro oltre il quale esisteva un cortile, all’interno del quale era stato realizzato il garage condominiale con l’accesso alle scale e all’androne, il tutto nel rispetto delle distanze.

La sentenza di legittimità n. 12956/2014, oltre ad aver riconosciuto la legittimità della costruzione relativamente al cd. braccio corto, aveva – difatti – stabilito che i ricorrenti potevano costruire in aderenza lungo tutto il confine.

Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2 e art. 78 e ss. del regolamento edilizio comunale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sostenendo che le norme locali contenevano specifiche previsioni per i cd. cortili secondari, determinandone la superficie massima ed imponendo di considerare il confine con il vicino come occupato virtualmente da un muro di mt. 21; che la costruzione di detto muro era stato prevista come obbligatoria dalla concessione edilizia, con disposizione sostanzialmente derogatoria delle norme regolamentari sulle distanze tra costruzioni, poichè una volta realizzato il muro, nessun interesse aveva il confinante a contestare quanto edificato oltre tale muro.

In ogni caso, avendo la Corte di legittimità ritenuto ammissibile la costruzione in aderenza lungo tutto il confine ed essendo il manufatto edificato in aderenza per l’intera sua estensione, la questione della rilevanza del cortile interno doveva considerarsi assorbita, data la legittimità di quella parte della costruzione allineata alla locale (OMISSIS), o, al più, dovendo aversi riguardo alla distanza dal confine per effetto dello ius superveniens, detta distanza, pari alla metà di mt. 10,00, doveva considerarsi rispettata, con assorbimento anche della questione della legittimità dei balconi. La Corte di merito, tenendo conto delle norme locali, nel punto in cui stabilivano che nei cortili confinanti con suoli, edificati o meno, di altri proprietari, i rispettivi fronti si considerano fabbricati, avrebbe dovuto considerare l’intero fabbricato insistente sulla part. (OMISSIS) come realizzato in aderenza al capannone di proprietà dell’Osiride s.r.l. e quindi come conforme al regime delle distanze.

2. I cinque motivi, che vertono su questioni connesse e che vanno esaminati contestualmente, sono fondati nei termini che seguono. Si è evidenziato nell’esposizione dei fatti di causa che il tribunale aveva ritenuto che la costruzione dei ricorrenti dovesse arretrare solo rispetto al capannone esistente sulla part. (OMISSIS) posto sul confine, e che la distanza di mt. 11,48, risultante dall’applicazione del criterio fissato dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore (semi-somma delle altezze dei fabbricati), dovesse applicarsi all’intera costruzione, sia nel tratto a confine (cd. braccio breve), che in quello realizzato in arretramento (cd. braccio lungo), relativamente alle porzioni collocate ad una distanza compresa tra mt. 7,90 e mt. 10,60.

La Corte d’appello, pur prendendo atto della sopravvenuta entrata in vigore delle norme locali che consentivano la costruzione sul confine in aderenza a parete cieca di fabbricato esistente (Delib. n. 181 del 2000 del Comune di Bari), aveva invece ritenuto che la nuova costruzione, sebbene collocata sul confine in corrispondenza con il capannone insistente sulla part. (OMISSIS), fosse sottoposta all’obbligo di rispettare la distanza legale di mt. 10 dalle pareti finestrate della costruzione insistente sulla part. (OMISSIS), poichè si elevava ad un’altezza superiore al fabbricato fronteggiante (cd. braccio corto), osservando inoltre che il fabbricato era stato edificato “in modo che la sagoma formi un angolo acuto con il confine della controparte che, partendo da una distanza “O” al suo vertice, rappresentato dalla parete cieca realizzata in aderenza al capannone, man mano aumenta, di centimetro in centimetro, sino alla distanza rilevata dal c. t. u. di mt. 9,10,per il braccio (avendo il fabbricato la forma di una L) posto con il lato corto in aderenza al confine del capannone, mentre la distanza dell’altro braccio del fabbricato varia rispetto allo stesso capannone da mt. 7,90 a m. 10,60″.

Il sesto motivo del primo ricorso in cassazione, esitato nella pronuncia n. 12956/2014, verteva – specificamente – sulla rilevanza dell’altezza del cd. braccio corto della costruzione (posto in totale aderenza al capannone della società posto sul confine), ai fini della disciplina delle distanze da pareti finestrate, oltre che sul criterio da osservare nell’ipotesi in cui tra le costruzioni esistesse una striscia di terreno edificata.

Accogliendo la censura, questa Corte aveva rimesso al giudice del rinvio anche il compito di considerare la presenza di un certo spazio e la sua qualificabilità come cortile, poichè sulla sua rilevanza poteva eventualmente influire ciò che sarebbe stato deciso sul punto cui atteneva il motivo di impugnazione accolto” (cfr. sentenza, pag. 8). Già nell’atto di appello i ricorrenti avevano dato atto della presenza di un muro lungo tutto il confine, di altezza pari, originariamente, a mt. 7 (altezza poi ridotta su ordine dell’amministrazione), sostenendo che – alla luce delle prescrizioni degli artt. 78 e ss. del regolamento edilizio – “a parte la natura reale o virtuale del muro, comunque la realizzazione di cortili secondari deroga alle norme regolamentari sulle distanze tra le costruzioni e se muro vi è, al confinante non può interessare quel che si costruisce al di là del muro” (cfr. atto di appello, motivo n. 7, pag. 20).

La pronuncia di assorbimento del sesto motivo di ricorso proposto dai ricorrenti non esimeva – quindi – il giudice dal compito di tener conto del complesso delle argomentazioni difensive già allegate in secondo grado e poi riproposte in cassazione, e di considerare lo stato dei luoghi anche alla luce del principio di diritto enunciato dalla sentenza n. 12956/2014, non trattandosi di approfondire profili di fatto contrastanti con gli accertamenti posti a base della sentenza di legittimità, nè di scrutinare questioni nuove, diverse dalle tesi sostenute nei precedenti gradi di causa (come eccepito nel controricorso), ma di valutare l’applicabilità del suddetto principio all’intera costruzione – come indicato dalla sentenza di cassazione tenendo conto della reale situazione dei luoghi, tenendo conto che questa Corte si era pronunciata solo con riguardo alla legittimità del cd. “braccio corto” del nuovo edificio, rimettendo al giudice del rinvio l’esame delle ulteriori questioni non espressamente o implicitamente definite (cfr. sentenza n. 12956/2014, pagg. 6-8)

Non poteva rilevare che solo in riassunzione i ricorrenti avessero sostenuto che l’intera costruzione aderiva al manufatto fronteggiante, poichè tale deduzione, pur se non proposta precedentemente, non poteva condurre a svalutare il dato oggettivo – tempestivamente allegato – della presenza di opere che si frapponevano tra le due costruzioni, sia con riferimento al muro realizzato a confine (occorrendo stabilire se si trattasse di muro di cinta o di fabbrica), che riguardo alle altre opere (garage, rampe di accesso etc. etc.), situazione che andava valutata alla luce del dictum di legittimità.

Il giudice di merito si è invece sottratto al compito di eseguire i descritti approfondimenti, avendo sostenuto, in modo evidentemente erroneo, che “la costruzione può considerarsi realizzata in aderenza solo e soltanto in senso fisico, dovendosi escludere che si possa, dopo aver realizzato solo una parte del manufatto in aderenza, proseguire la costruzione in allineamento e prosecuzione alla parete cieca sulla parte di confine su cui non vi prosecuzione del fabbricato del terzo”.

2.1. Fermo quanto precedentemente osservato, deve escludersi che, alla stregua delle norme locali sui cortili secondari, le costruzioni poste oltre il muro fossero automaticamente sottratte al regime delle distanze.

Il quinto motivo di censura non coglie e non affronta anzitutto il nodo argomentativo della decisione impugnata, la quale ha – per contro escluso l’operatività dell’art. 78 delle norme locali per la presenza di “balconi o di serramenti di vani per abitazione ed uffici”.

In ogni caso dette prescrizioni non potevano derogare all’art. 873 c.c., essendo rivolte alla disciplina dei rapporti plano-volumetrici tra le costruzioni e degli spazi liberi adiacenti, non avendo valenza integrativa della norma codicistica in materia di distanze tra costruzioni (Cass. 22081/2011; Cass. 3414/1993; Cass. 797/1989), considerato che – contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti – le previsioni degli strumenti urbanistici possono introdurre un regime più restrittivo di quello codicistico, non certo fissare una distanza inferiore – o nessuna distanza obbligatoria – tra le costruzioni (Cass. 15554/2009; Cass. 6351/1990).

3. Il sesto motivo denuncia la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, art. 50 norme tecniche di att. piano regolatore di Bari, del D.M. n. 1444 del 1968 e della L. n. 56 del 1980 e L. n. 6 del 1985, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, asserendo che la L.R. Puglia n. 56 del 1980 aveva disposto che la L. n. 765 del 1967, art. 17, (ove prevedeva la necessità di un piano particolareggiato o di lottizzazione per la costruzione di edifici aventi altezza superiore a mt. 25), non si applicasse alle zone omogenee B, quando la maglia (intesa, ai sensi della L. n. 6 del 1985, come area dotata di opere di urbanizzazione primaria, collegate funzionalmente con quelle comunali, e nella quale la superficie dei suoli edificati non fosse inferiore di due terzi di quella dei suoli edificabili), fosse già urbanizzata ed edificata.

A parere dei ricorrenti, dal coordinamento delle suddette disposizioni il giudice di merito avrebbe dovuto desumere l’inapplicabilità delle norme sulle distanze nelle zone fortemente urbanizzate, ciò anche in base alla circolare regionale n. 344/1972 in tema di pareti finestrate ed edifici antistanti nelle zone omogenee B, alla quale erroneamente la sentenza avrebbe negato valore normativo, sebbene adottata in attuazione dei principi sanciti dal D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, u.c., n. 3, nonchè ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2011, art. 2 bis,.

Il motivo non merita accoglimento.

La L. n. 1150 del 1942, art. 41 quinquies, introdotto dalla L. n. 765 del 1967, art. 17, disponeva che nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, la edificazione a scopo residenziale era soggetta alle seguenti limitazioni:

a) il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato non poteva superare la misura di un metro cubo e mezzo per ogni metro quadrato di area edificabile, se trattavasi di edifici ricadenti in centri abitati, e di un decimo di metro cubo per ogni metro quadrato di area edificabile, se la costruzione era ubicata nelle altre parti del territorio;

b) gli edifici non potevano comprendere più di tre piani.

c) l’altezza di ogni edificio non poteva essere superiore alla larghezza degli spazi pubblici o privati su cui esso prospettava e la distanza dagli edifici vicini non poteva essere inferiore all’altezza di ciascun fronte dell’edificio da costruire.

Il comma 6 disponeva altresì che nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui fossero consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero fossero consentite altezze superiori a metri 25, non potevano essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata, estesi alla intera zona e contenenti la disposizione planivolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa. La disposizione era volta ad autorizzate la realizzazione di costruzioni con le altezze e le volumetria già consentite ai sensi dello strumento locale solo nel complesso di un più ampio assetto del territorio, allo scopo di subordinare lo sfruttamento intensivo del territorio all’elaborazione di un disegno urbanistico complessivo della zona, in modo che il processo edificatorio fosse visto nel suo insieme e fosse accompagnato dalla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel quadro di una razionale distribuzione dei volumi (cfr., in senso testuale, Cons. Stato 635/1980).

La L.R. Puglia n. 56 del 1980, art. 51, comma 1, lett. n), aveva previsto che l’art. 17, comma 6, non si applicasse nelle zone omogenee di tipo B quando la maglia su cui doveva sorgere il nuovo edificio fosse già urbanizzata ed edificata, ma tale prescrizione, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, si era limitata a ribadire che l’adozione del piano di lottizzazione era necessaria non soltanto per le zone assolutamente inedificate ma anche per quelle parzialmente urbanizzate, per l’esigenza di stabilire un raccordo con il preesistente aggregato abitativo, tenendo presente che per escludere l’obbligo della lottizzazione doveva essersi verificata una situazione di pressochè completa e razionale edificazione, tale da rendere del tutto superfluo un piano attuativo (cfr. in questi esatti termini, Cons. Stato 2606/2001; Cons. Stato, 308/1985; cons. Stato 712/1991; Cons. Stato 308/1985; Cons. Stato 712/1991; Cons. Stato 1/1999).

La disciplina regionale non poteva quindi eliminare ogni vincolo di distanza tra le nuove costruzioni in ragione della densità fondiaria, ma poteva al più circoscrivere la necessità di adottare uno strumento urbanistico attuativo alle condizioni innanzi richiamate e solo riguardo alla volumetria e all’altezza delle costruzioni, non essendo prevista alcuna deroga alle prescrizioni di cui all’art. 17, lett. c), specificamente deputato ad imporre una distanza inderogabile in relazione all’altezza di ciascun fronte dell’edificio da costruire, integrando il regime legale delle distanze (Cass. s.u. 11489/2002; Cass. s.u. 886/1999).

Peraltro, come osservato dalla già richiamata giurisprudenza amministrativa, i principi fissati dalla L.R. n. 56 del 1980 dovevano essere necessariamente raccordati con le prescrizioni urbanistiche vigenti nel comune (poichè queste ultime incarnano le scelte pianificatorie degli enti deputati al governo del territorio: cfr.: Cons. Stato, 2606/2001) e quindi con le specifiche previsioni delle norme tecniche di attuazione in tema di distanze vigenti nella zona in considerazione. Nessun rilievo poteva assumere la circolare 347/2002.

I ricorrenti omettono di considerare che nella specie, trattavasi, come rilevato dalla sentenza, di atto adottato nel 1972, prima dell’entrata in vigore del piano regolatore (1976) e perciò riferibile ad un regime del territorio non più attuale al momento della realizzazione delle costruzioni, non potendo perciò considerarsi attuativa del D.Lgs. n. 380 del 2001, art. 2 bis, adottato successivamente, norma che consentiva l’introduzione di un diverso regime delle distanze solo mediante legge regionale.

Inoltre l’art. 873 c.c. rimette ai piani regolatori e agli strumenti urbanistici locali il potere di imporre distanze maggiori di quelle previste dal codice civile e, nel novero degli atti idonei ad integrare la norma codicistica, non rientrano le circolari amministrative, che in questa materia assolvono ad una funzione di mero indirizzo e di disciplina dell’attività dell’amministrazione, senza costituire nè una fonte di diritto, nè un atto con valenza interpretativa della legge, non potendo pregiudicare i diritti dei privati (Cass. 2566/2011; Cass. 15816/2014).

4. Il settimo motivo denuncia la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, art. 112 c.p.c. e art. 905 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la sentenza omesso di valutare la legittimità dei balconi e di pronunciare sul relativo motivo di appello, avendo confermato l’ordine di demolizione senza considerare che la distanza non si applicava alle vedute e agli spazi interni al fabbricato integralmente posizionati in aderenza ad un muro cieco, nè ai cortili secondari o alle zone di completamento urbanizzate.

L’ottavo motivo denuncia la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2 e art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la sentenza omesso di pronunciare sulla insussistenza del danno e sulla sua errata quantificazione, non potendosi riconoscere alcun risarcimento, stante la legittimità della nuova costruzione e in mancanza di una comprovata violazione del diritto alla riservatezza.

Il nono motivo denuncia la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, art. 112 c.p.c., artt. 872,873 e 2058 c.c., artt. 2,3,24,42 e 102 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la sentenza omesso di pronunciare sull’eccezione di illegittimità delle norme in tema di distanze, laddove impongono in ogni caso la riduzione in pristino del fabbricato anche in presenza di violazioni di minime entità, quale quelle oggetto di causa.

Si deduce inoltre l’illegittimità costituzionale dell’art. 2058 c.c., in quanto ritenuto, per diritto vivente, non applicabile alle violazioni dei diritti reali, poichè la norma negherebbe irragionevolmente al giudice di merito un margine di discrezionalità nel disporre la demolizione della costruzione anche in caso di violazioni di minima entità.

I tre motivi sono assorbiti, poichè che la loro definizione dipende dall’esito degli accertamenti rimessi al giudice del rinvio circa la legittimità della costruzione riguardo al regime delle distanze.

5. Il decimo motivo denuncia la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, sollevando, in subordine, questione di legittimità costituzionale degli artt. 872,873 e 2058 c.c. in relazione agli artt., 2,3,24 e 102 Cost., per aver la sentenza ordinato la demolizione anche del braccio corto della costruzione posizionato in aderenza al muro cieco del manufatto insistente sulla part. (OMISSIS), disattendendo i principi enunciati dalla sentenza di legittimità, e per aver disposto la riduzione in pristino anche delle porzioni a distanza legale introducendo, in ossequio ai principi di Cass. 8691/2017, un automatismo demolitorio privo di base normativa, venendo ad incidere in misura fortemente penalizzante sul diritto di proprietà.

Il motivo è fondato.

Si è detto che questa Corte, pronunciando sul sesto motivo di ricorso, aveva dichiarato che la parte della costruzione posta sul confine non poteva considerarsi lesiva del regime delle distanze per il fatto che essa si elevava oltre l’altezza del capannone fronteggiante, osservando che la situazione dell’aderenza tra costruzioni dipende solo dalla mancanza di ogni distanza tra i manufatti in senso orizzontale, mentre è indifferente che esse abbiano una diversa estensione in senso verticale.

La sentenza di legittimità aveva inoltre escluso che la costruzione dovesse osservare, riguardo al cd. braccio corto, la distanza inferiore a dieci metri dalle vedute esistenti sulla parete del manufatto collocato sulla part. (OMISSIS), interponendosi tra i fondi una striscia di terreno edificata.

Era stata quindi riconosciuta in cassazione la legittimità della costruzione limitatamente al braccio corto della sagoma a L per la parte collocata a confine.

Tale statuizione vincolava il giudice del rinvio anche agli effetti dell’adozione delle successive misure ripristinatorie, che non potevano comportare la demolizione il cd. braccio corto dell’edificio direttamente collocato sul confine.

A seguito dell’accoglimento del sesto motivo di ricorso per violazione di legge, la Corte distrettuale era tenuta a conformarsi al principio di diritto enunciato, non potendo assumere – per nessuna ragione decisioni tali da vanificare il dictum di legittimità o tali da modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (Cass. 16660/2017; Cass. 17790/2014; Cass. 12102/2014).

6. L’undicesimo motivo denuncia – letteralmente – la pronuncia sulle spese, per aver la Corte di merito erroneamente compensato le spese del giudizio di legittimità nel quale i ricorrenti erano risultati vincitori, e per non aver compensato le spese dei precedenti gradi di merito, benchè le sentenze conclusive di detti giudizi fossero state

cassate.

Il motivo è assorbito, competendo al giudice di rinvio una nuova regolazione delle spese processuali in base all’esito finale dell’intera controversia.

In conclusione, sono accolti, nei termini di cui in motivazione, il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il decimo motivo di ricorso, è respinto il sesto e sono dichiarati assorbiti il settimo, l’ottavo, il novo e l’undicesimo motivo.

La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Bari, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il decimo motivo di ricorso, respinge il sesto e dichiara assorbiti il settimo, l’ottavo, il nono e l’undicesimo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Bari, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2020

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