Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1995 del 29/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1995 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

ORDINANZA
sul ricorso 12224-2012 proposto da:
KIRIELEISON AUGUSTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA MARCANTONIO COLONNA 44, presso lo studio
dell’avvocato CALVOSA SILVIO, che lo rappresenta e difende, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente Contro
DENARO GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
• DEGLI SCIPIONI 8, presso lo studio dell’avvocato CRISCI
FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti,
per atto notaio Giuseppe Valente di Palestrina, in data 2.7.2013, n. rep.
135150, che viene allegata in atti;
– resistente –

Data pubblicazione: 29/01/2014

avverso la sentenza n. 5477/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 2.12.2011, depositata il 20/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;

scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE che si riporta alla relazione scritta.

,

Ric. 2012 n. 12224 sez. M3 – ud. 04-12-2013
-2-

udito per il resistente l’Avvocato Francesco Crisci che si riporta agli

RITENUTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
<<1. Giorgio Denaro propose domanda di risarcimento dei danni per le lesioni personali subite per effetto di una caduta, conseguente ad una corso di un alterco svoltosi in uno spazio condominiale. Il Tribunale la rigettò. La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata, condannò Kirieleison al pagamento di oltre euro 17.000,00 e accessori (sentenza del 20 dicembre 2011). 2. Avverso la suddetta sentenza Kirieleison propone ricorso per cassazione con due motivi. Denaro, ritualmente intimato, non svolge difese. E' applicabile ratione tetnporis la legge 18 giugno 2009, n. 69. Proposta di decisione 1. Il ricorrente, con due motivi strettamente connessi, deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte di merito, nel ribaltare la decisione di primo grado, ha ritenuto attendibile la testimonianza del teste indicato dall'attore, che aveva assistito ai fatti dal balcone <>, confermando
la dinamica addotta dal danneggiato. Ha, poi, valutato inattendibili le
testimonianze dei due testi indicati dal convenuto. A tal fine, ha messo in
evidenza: la distanza dell’asserito punto di osservazione (sette/otto metri
dal luogo dell’alterco, secondo i testimoni; <>, secondo quanto rilevato dalle foto esaminate); le
contraddizioni tra le due ultime testimonianze. Quindi, sulla base della

3

violenta testata da parte di Augusto Kirieleison, che lo aveva colpito nel

consulenza tecnica, ha riconosciuto esistente la compatibilità tra le ferite
riportate e la dinamica dei fatti prospettata dal danneggiato.
3. Il ricorrente, censurando la motivazione con il richiamo di tutti i
possibili vizi motivazionali, chiede alla Corte un’inammissibile
rivalutazione del merito della controversia. Peraltro, neanche quando le
censure si fanno più precise assumono il carattere della decisività. Infatti,

teste attoreo, si limita a dire che dalle <>,
risulterebbe, invece, la presenza di un albero e l’altezza del sesto piano.
Ai fini di confutare l’inattendibilità dei testi del convenuto — ritenuta
dalla Corte di merito sulla base di plurime argomentazioni — si limata a
contestare la possibilità di desumere dalle foto la distanza del punto di
osservazione. Ed ancora, si lamenta che la Corte abbia fondato sulla
consulenza la riconducibilità delle lesioni alla dinamica assunta
dall’attore, ma non allega neanche di aver mai criticato i risultati della
consulenza nel corso del giudizio di merito.>>;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti
costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
CONSIDERATO
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le
conclusioni in diritto della relazione;
che le parti non hanno mosso rilievi;
che, non avendo l’intimato svolto attività difensiva, non sussistono le
condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile
– 3, il 4 dicembre 2013. ceposmatm cm~A

a fronte dell’argomentazione della Corte relativa alla libera visuale del

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