Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1995 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. III, 27/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 27/01/2011), n.1995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA (OMISSIS) – societa’ con socio unico

soggetta a direzione e coordinamento di Enel SpA in persona del

proprio procuratore e responsabile della funzione legale Calabria

dell’Enel Distribuzione SpA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SISTINA 42, presso lo studio dell’avvocato LAGOTETA GIUSEPPE 0., che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato REGINALDO LECCE,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1713/2008 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME,

depositata il 19/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per la ricorrente l’avv. Giuseppe O. Lagoteta che si riporta

agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO

GOLIA che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. L’Enel Distribuzione s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 19 novembre 2008, con la quale il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato inammissibile l’appello da essa proposto avverso la sentenza parziale e quella definitiva, con le quali il Giudice di Pace di Lamezia Terme – investito da T. L. di una domanda di risarcimento danni nel limite della giurisdizione equitativa contro essa ricorrente, in relazione all’illegittimo impianto in un fondo di sua proprieta’ di tre pali di sostegno per un elettrodotto ed alle sue conseguenze dannose, nonche’ della domanda riconvenzionale proposta dall’Enel, per ottenere l’accertamento dell’intervenuta usucapione della servitu’ di tenere i pali sul fondo o la costituzione coattiva del relativo diritto, con consequenziale richiesta di rimessione dell’intera controversia al tribunale, competente per materia sulla riconvenzionale – aveva, rispettivamente, dichiarato l’incompetenza sulla riconvenzionale e, in accoglimento della domanda principale, condannato l’Enel al pagamento a titolo risarcitorio di parte della somma richiesta.

L’intimata non ha resistito.

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, e’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che e’ stata notificata all’avvocato della ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. sono state svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Con l’unico motivo di ricorso, concluso da idoneo quesito di diritto, si denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c. (nella formulazione antecedente la novella di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006) in relazione all’art. 113 c.p.c., comma 2, nonche’ agli artt. 7, 36 e 40 c.p.c. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

4. – La Corte ha deciso ormai da tempo ricorsi simili proposti dall’Enel Distribuzione avverso sentenze motivate in modo analogo rispetto a quella qui impugnata e pronunciate dallo stesso tribunale lametino.

In particolare, si vedano, ormai fra tantissime, trattandosi di contenzioso seriale: Cass. (ordd.) nn. 7676, 7677, 7678, 7679, 7680, 7681, 7682, 7683, 7684. 7685, 7686 e 7687 del 2009. Sempre su questioni simili si vedano ancora: Cass. (ordd.) nn. 7671, 7672, 7673, 7674 e 7675 del 2009.

In tali decisioni (che sono state seguite da altre e si sono fatte carico del contrasto di soluzioni spesso presente sulla questione di diritto posta dal motivo nella giurisprudenza della Corte almeno fino ad una certa data) ed in particolare in Cass. n. 7676 del 2009 (alla cui motivazione si fa rinvio) sono stati affermati i seguenti principi di diritto:

a) quando in un giudizio dinanzi al giudice di pace avente ad oggetto una domanda soggetta come tale a regola di decisione secondo equita’ viene proposta una domanda riconvenzionale di competenza del tribunale, la regola di giudizio – indipendentemente dalla concreta soluzione che possa avere la questione della sussistenza o meno della connessione ai sensi dell’art. 36 c.p.c. – diventa quella secondo diritto, con la conseguenza che, nel regime anteriore all’attuale art. 339 c.p.c., la sentenza resa dal giudice di pace su entrambe le domande, cosi’ come la decisione parziale resa separatamente sulla riconvenzionale per negare la connessione, con (irrituale) declaratoria di inammissibilita’ per tale ragione o con (rituale) rimessione al tribunale della riconvenzionale, e la successiva sentenza definitiva sulla principale (anche quando non sia stata latta riserva contro la parziale ed essa sia divenuta definitiva), sono da intendere pronunciate secondo diritto, con la conseguenza della appellabilita’;

b) tale conseguenza si puo’ escludere (in ossequio a Cass. sez. un. n. 13917 del 2006) solo nel caso in cui il giudice di pace abbia risolto espressamente la questione del modo della decisione pronunciandosi sul punto e affermando che la regola di decisione sulla domanda principale e’ quella secondo equita’: in questo caso il mezzo di impugnazione esperibile era il ricorso per cassazione;

c) quando dinanzi al giudice di pace sia proposta una domanda principale da decidersi secondo equita’ ed una riconvenzionale da decidersi secondo diritto di competenza dello stesso giudice di pace, indipendentemente dalla concreta ricorrenza della connessione, analogamente la decisione su entrambe le domande o quelle separate su di esse sono da intendere rese – salvo che ricorra per la principale l’ipotesi sub b) – sempre e comunque secondo diritto.

5. – In base ai suddetti principi ed alla motivazione delle citate sentenze (cui si fa rinvio), il ricorso appare fondato, perche’ il Tribunale di Lamezia Terme avrebbe dovuto ritenere ammissibile l’appello. La sentenza impugnata sembra doversi cassare con rinvio al Tribunale, perche’ decida su entrambi gli appelli.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla e’ necessario aggiungere.

Il ricorso e’, dunque, accolto e la sentenza cassata con rinvio al Tribunale di Lamezia Terme, che decidera’ sugli appelli considerandoli ammissibili.

Al detto Tribunale e’ rimessa la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Lamezia Terme in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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