Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1995 del 26/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1995 Anno 2018
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso 1430-2012 proposto da:
GIDUE IMMOBILIARE SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo
studio dell’avvocato ANDREA ABBAMONTE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI BALLETTA;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI NAPOLI 3;

intimata

2017

3223

avverso la sentenza n. 171/2010 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 22/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12/12/2017 dal Consigliere Dott.
GIOVANNI DIOTALLEVI;

Data pubblicazione: 26/01/2018

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha chiesto l’inammissibilità

in subordine rigetto del ricorso.

R.G. 1430/2012

Con atto del 20 dicembre 2011 la società GiDUE Immobiliare s.r.l. ha acquistato il diritto di
superficie sull’appezzamento di terreno sito i Napoli alla via Kagoshima, al di sotto del quale
sonno stati realizzati box, per atto a rogito del notaio Paolo Guida. in Napoli.
La imposta di registro relativa all’atto è stata prudenzialmente liquidata dal notaio in misura
proporzionale e corrispondentemente versata nella misura di euro 49.600,00.
Su sollecitazione della ricorrente, in data 6 febbraio 2006, il notaio Guida inoltrava all’agenzia
delle entrate istanza di rimborso della somma corrisposta in eccedenza per le imposte
ipotecarie e catastali in misura proporzionale anziché fissa.
Avverso il silenzio rifiuto dell’agenzia delle entrate la società Gi Due Immobiliare s.r.l.
ricorreva alla commissione tributaria provinciale di Napoli, la quale, con sentenza n. 538/2009
rigettava il ricorso . rilevando d’ufficio la carenza di legittimazione del notaio a chiedere il
rimborso.
Proposto appello da parte della Gi Due Immobiliare, la commissione tributaria regionale di
Napoli rigettava l’appello con sent. 132/2010, ribadendo l’esclusione della legittimazione dl
notaio, nella sua qualità di responsabile d’imposta, a presentare la domanda di rimborso.
Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società Gi Due immobiliare
S.r.1., in liquidazione formulando tre motivi.
L’agenzia delle entrate non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che:
a) Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma
1. numero 4, cod. proc. civ., per omessa motivazione in relazione alla circostanza che il notaio
operava espressamente per conto della Gi Due Immobiliare, e quindi doveva ritenersi la
società come il soggetto che aveva incardinato il giudizio.
b) Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360, comma 1.
numero 5, cod. proc. civ.. evidenziando il mancato esame dell’atto relativo alla copia del
ricorso in cui il notaio affermava di chiedere espressamente il rimborso per conto della
GIDUE Immobiliare e non per sé.
c) Con il terzo motivo deduceva violazione dell’art. 360, n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza in
riferimento all’art. 112 c.p.pc. error in procedendo per omessa pronuncia della sentenza
d’appello, circa la dedotta illogicità della sentenza d’appello per il riferiemnto effettuato alla
sentenza n. 9444/2005 della Corte di cassazione.
Ciò premesso ritiene la Corte che i motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in
quanto sottendono la medesima questione giuridica.
La questione posta dalla società ricorrente, GiDUE Immobiliare s.r.l. relativa alla legittimazione in
capo al notaio rogante in ordine alla pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo ed avente ad oggetto
l’istanza di rimborso dell’imposta di registro, oggetto servitù di passaggio, proposto dallo stesso
notaio rogante dott. Paolo Guida per conto della suddetta società immobiliare appare infondata.
Nell’atto in questione era stato costituito un diritto di superficie finalizzato alla realizzazione di un
parcheggio interrato ai sensi della legge n. 122/89, con conseguente (erronea determinazione di

Svolgimento del processo

un’imposta di registro di complessivi euro 49.600 regolarmente soddisfatti: in realtà l’imposta versata
non era dovuta se non in misura fissa ex lege n. 122/89 art. 11 comma 3).

La ricorrente deduce la violazione dell’art. 360, n. 4 e 5 c.p.e. nullità della sentenza per omessa
motivazione in quanto il notaio aveva proposto l’istanza di rimborso per conto della “GI DUE
Immobiliare s.r.1. – e non per conto proprio, in correlazione alla mancata contestazione del potere di
rappresentanza da parte dell’Agenzia delle Entrate e alla circostanza che era la soc. Gidue
immobiliare s.r.l. e non il notaio, a proporre successivo ricorso giudiziale, come emergeva
chiaramente dall’istanza di rimborso.
Erroneo altresì sarebbe il riferimento alla sentenza n. 9444/2005 della Corte di cassazione, in quanto
in tale caso il notaio aveva proposto ricorso iure proprio.
Il ricorso è manifestamente infondato. Osserva il Collegio che nel caso di specie deve essere condivisa
la giurisprudenza formatasi in tema di imposta di registro in relazione alla legittimazione del notaio
rogante per il rimborso delle somme pagate in eccedenza, legittimazione che è stata negata per essere
il medesimo estraneo al rapporto tributario (Cass. Sez. Trib. 21.11.2002 n. 163)0 e Cass. Sez. Trib.
23.9.2004 n. 191 7 2); in ordine alla legittimazione relativa alla richiesta di rimborso dell’imposta che
si assume erroneamente corrisposta deve essere considerato il tenore letterale del I ).P.R. 26 en IL
che limita tale diritto, testualmente, al “contribuente”, ed al “soggetto nei cui
confronti la sanzione è stata applicata”, anche perché una volta estinta l’obbligazione tributaria
l’eventuale diritto al rimborso non può che competere al soggetto destinato ad essere definitivamente
inciso dalla pretesa e non al mero coobbligato per il pagamento dell’imposta che ha il diritto di rivalsa
nei confronti del debitore principale.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. In
considerazione della natura della causa e della mancata costituzione dell’Agenzia delle Entrate non
si provvede sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulla spese.
Roma. 12 dicembre 2017

CANCELLERIA

Sia la sentenza di primo grado n. 538/2009 della CTP di Napoli, sez. 28, che la CTR di Napoli, con
sentenza n. 171/32/10 hanno rigettato rispettivamente il ricorso proposto avverso il silenzio rifiuto al
rimborso della tassa versata e non dovuta in parte qua, e l’appello avverso la sentenza di primo grado,
essendo stato ritenuto che il notaio non fosse legittimato, nella sua qualità di responsabile
dell’imposta, a presentare la domanda di rimborso.

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