Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1995 del 25/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 20/12/2016, dep.25/01/2017), n. 1995
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 190/2016 proposto da:
D.D., D.V., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 80, presso lo studio dell’avvocato
SIMONA BOZZA, rappresentati e difesi dall’avvocato ENRICO
PALMADESSA, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
DITTA TUTTIUFFICIO DI F.G.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 846/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, emessa
il 22/05/2015 e depositata il 04/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENZA
VINCENTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, con ricorso affidato a due motivi, D.D. e D.V. hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Bari, in data 4 giugno 2015, che, in accoglimento del gravame proposto da F.G., quale titolare della ditta “Tuttoufficio”, avverso la sentenza del Tribunale di Lucera: dichiarava inammissibili le domande di risoluzione del contratto, inter partes, di acquisto di una fotocopiatrice e di risarcimento danni avanzate, in sede di opposizione a pignoramento, dai predetti D., annullando le condanne a carico del F. al pagamento, rispettivamente, delle somme di Euro 22.042,40 ed Euro 3.600,00; accoglieva, altresì, la predetta opposizione, dichiarando che i D. non erano tenuti al pagamento della somma di Euro 7.834,92, portata dalle cambiali protestate, quale saldo del corrispettivo della vendita, con conseguente declaratoria secondo cui il F. non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata contro gli opponenti;
che non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato F.G.;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio ritiene che non sussistano le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione camerale del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
PQM
LA CORTE
rimette la causa alla pubblica udienza della Terza Sezione civile;
si comunichi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 20 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017