Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19949 del 10/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/08/2017, (ud. 08/06/2017, dep.10/08/2017),  n. 19949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15308-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.S.

BENUCCI 55, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VENETTONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO DE MARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2734/31/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 21/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. CRUCITTI ROBERTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di D.M.E. del diniego ad istanza di rimborso dell’Irpef anno 2009, la C.T.R. della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente, rilevando che l’Ufficio aveva aderito alla tesi del ricorrente secondo cui la tassazione, ridotta nella misura dell’87,50%, si applicava anche in favore dei dipendenti del Banco di Napoli.

In particolare, il Giudice di appello, rilevato che dalla lettura complessiva degli atti del primo grado di giudizio, emergeva inequivocabilmente che l’Ufficio aveva aderito alla tesi del contribuente, riteneva l’appello inammissibile siccome fondato su domanda nuova, proposta per la prima volta in grado di appello e di segno opposto a quanto sostenuto in primo grado.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione su tre motivi.

Il contribuente resiste con controricorso.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il controricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo con il quale si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2,37 e 57, laddove la C.T.R. aveva rigettato l’appello siccome fondato su una questione nuova di segno opposto a quella sostenuta in primo grado, è fondato con assorbimento dei restanti motivi vertenti sul merito della vicenda processuale.

2. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le tante Sentenza n. 9810 del 07/05/2014) “in tema di contenzioso tributario, il divieto di domande nuove previsto al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 1, trova applicazione anche nei confronti dell’Ufficio finanziario, al quale non è consentito, innanzi al giudice d’appello, avanzare pretese diverse, sotto il profilo del fondamento giustificativo, e dunque sul piano della “causa petendi”, da quelle recepite nell’atto impositivo, altrimenti ledendosi la concreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa attraverso l’esternazione dei motivi di ricorso, i quali, necessariamente, vanno rapportati a ciò che nell’atto stesso risulta esposto”.

2. Costituisce, parimenti, principio consolidato quello per cui ” nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili” (cfr. tra le tante Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11223 del 31/05/2016).

3. Alla luce di tali principi deve escludersi, con conseguente errore da parte del Giudice di appello, che la censura formulata nel giudizio di secondo grado dall’Agenzia e concernente la non debenza del rimborso, nella misura accertata in primo grado, – (sulla base dell’argomentazione che ai sensi del D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 12, comma 1, per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 1 gennaio 2001, le nuove disposizioni relative alle modalità di tassazione si rendono applicabili alle sole prestazioni riferibili agli importi maturati a tale data) – costituisca inammissibile mutamento dell’originaria causa petendi, quale fissata dal contribuente con l’originario ricorso avverso il diniego di istanza di rimborso.

4. Tale argomentazione, infatti, (già presente nelle controdeduzioni depositate dall’Agenzia in primo grado laddove si era chiesto alla CTP di provvedere “in forza della normativa vigente e della documentazioni in atti”) costituisce mera argomentazione difensiva in diritto tesa a contrastare la domanda di rimborso proposta dal contribuente, con l’ulteriore conseguenza che, contrariamente a quanto ribadito dal contribuente in memoria, deve escludersi pure l’applicazione del principio di non contestazione, il quale come è noto attiene ai fatti storici e non alle argomentazioni in diritto.

5. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, perchè provveda all’esame dei motivi di appello e regoli le spese processuali di questo giudizio.

PQM

 

In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017

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