Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19948 del 29/09/2011
Cassazione civile sez. I, 29/09/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 29/09/2011), n.19948
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.C., elettivamente domiciliato in Roma via Cassiodoro 9,
presso lo studio dell’avv.to Ricciuto Vincenzo che lo rappresenta e
difende, giusta procura a margine del ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
P.V. e R.G.;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, sezione
civile, emessa il 20 luglio 2006, depositata il 2011 29 settembre
2006, R.G. n. 1072/03;
udita la relazione della causa svolta all’udienza del 7 giugno 2011
dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
udito l’Avvocato Vincenzo Ricciuto per il ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
LETTIERI Nicola che ha concluso per la dichiarazione di
inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P.V., in proprio e quale procuratore generale della moglie R.G., proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno su ricorso di S.C. prenditore di un assegno bancario per L. 45.000.000. Deduceva l’opponente che l’assegno era stato rilasciato al S. in garanzia nell’ambito degli accordi intercorsi per la compravendita di un terreno in località (OMISSIS) e che il S. lo aveva trattenuto indebitamente dopo aver incassato la somma prevista nell’ambito di tali accordi.
Si costituiva S.C. contestando tali deduzioni e affermando che l’assegno in questione gli era stato girato in pagamento del saldo del prezzo di acquisto del terreno di (OMISSIS).
Il Tribunale di Salerno respingeva l’opposizione mentre la Corte di appello in accoglimento del gravame dei coniugi P. revocava il decreto ingiuntivo.
Ricorre per cassazione S.C. affidandosi a due motivi di impugnazione.
Non svolgono difese P.V. e R.G..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c..
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2702, 2721 e 2722 c.c..
Il ricorrente in violazione dell’art. 366 bis vigente ratione temporis e che prescriveva, a pena di inammissibilità, che ogni motivo di ricorso per cassazione dovesse concludersi con un quesito di diritto ha omesso qualsiasi formulazione.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011