Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19948 del 27/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19948 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DELL’ORFANO ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso n. 7880-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente
domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
la rappresenta e difende ope legis
– ricorrente –

contro
NAR MARMI S.r.L., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio
dell’Avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, che lo rappresenta e difende giusta
procura speciale estesa in calce al controricorso
controricorrente –

avverso la sentenza n. 19/27/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della PUGLIA, depositata il 30.1.2012, non notificata;

Data pubblicazione: 27/07/2018

R.G. 7880/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.5.2018 dal
Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale UMBERTO DE
AUGUSTINIS che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
uditi per la ricorrente l’Avvocato dello Stato LUCREZIA FIANDACA e per la
controricorrente l’Avvocato GIUSEPPE MASTRANTONIO (per delega)

Con sentenza del 30.1.2012 la Commissione Tributaria Regionale della
Puglia ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n.
198/3/2008 della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, che aveva
accolto i ricorsi, riuniti, proposti dalla NAR MARMI S.r.L., contro avvisi di
accertamento IVA IRPEG IRAP anni 1999 e 2000, con applicazione di
maggiore imposta, avendo contestato l’Ufficio l’erronea applicazione, da
parte della contribuente, dell’esenzione decennale IRPEG ex art. 105 DPR
218/1978.
Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione
l’Agenzia delle Entrate affidato a tre motivi.
Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 3 c.p.c., «violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.>> per avere
la CTR erroneamente riconosciuto il diritto all’esenzione ritenendo che tale
questione fosse stata risolta, in senso favorevole alla contribuente, dalla
precedente sentenza della CTR della Puglia n. 112/26/2011 e che doveva
quindi fare stato anche nella controversia in esame.
Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 5 c.p.c., «insufficiente motivazione su fatti controversi e
decisivi della causa>> in quanto la suddetta sentenza non era passata in
giudicato e non poteva quindi fare stato nel presente giudizio, con
conseguente vizio di motivazione per rinvio acritico della CTR alla suddetta
pronuncia.
Con il terzo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 105 dpr. n. 218/1978 e
14, comma 5, I. n. 64/1986, per avere la CTR ritenuto che gli accertamenti
dell’Ufficio fossero assorbiti dal riconoscimento del beneficio totale

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FATTI DI CAUSA

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dell’imposta in base alle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nei prodromico
giudizio avverso il provvedimento di disconoscimento dell’esenzione.
La società contribuente si è costituita con controricorso, deducendo
l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso principale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Preliminarmente la controricorrente ha sollevato eccezione di

esterno costituito dalla sentenza n. 192-25-2009 della CTR della Puglia, che
aveva confermato la sentenza di primo grado di accoglimento
dell’impugnazione degli avvisi di accertamento IVA (annualità 1998-19992000), che costituivano la duplicazione (per la parte relativa all’imposta
IVA) di quelli notificati alla contribuente, impugnati nella presente sede.
1.2. Sul punto l’Agenzia delle Entrate non ha in alcun modo censurato la
sentenza della CTR, oggetto del presente ricorso, nella parte in cui, sulla
base del passaggio in giudicato della pronuncia n. 192-25-2009 della CTR
della Puglia, è stato disposto che dovesse essere stralciata «la parte
relativa all’IVA contenuta negli avvisi di accertamento ora discussi».
1.3. La suddetta pronuncia non spiega invece autorità di giudicato con
riguardo alla parte degli avvisi di accertamento relativa alle imposte sui
redditi, atteso che nel processo tributaria l’efficacia espansiva del giudicato
esterno non ricorre quando i separati giudizi riguardino tributi diversi (nella
specie, IVA ed IRPEG – IRAP – ILOR), stante la diversità strutturale delle
suddette imposte, oggettivamente differenti, ancorché la pretesa impositiva
sia fondata sui medesimi presupposti di fatto (cfr. Cass. n. 235/2014).
1.4. L’eccezione della controricorrente va quindi accolta limitatamente
all’impugnazione della sentenza, oggetto del presente giudizio, da parte
dell’Agenzia delle Entrate, relativamente agli avvisi di accertamento IVA.
2. Poste tali premesse, il primo motivo di ricorso, esclusivamente con
riguardo alla parte della sentenza relativa agli atti impositivi in materia di
imposte sui redditi, è fondato, poiché la CTR risulta aver erroneamente
affermato, con riguardo al provvedimento di diniego di agevolazione
decennale IRPEG in contestazione, l’esistenza di una precedente pronuncia,
a cui la CTR era tenuta ad uniformarsi («essendosi già espressa questa

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inammissibilità del ricorso sul presupposto della formazione del giudicato

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stessa CTR, questo Collegio non può pronunciarsi sullo stesso argomento,
con la conseguenza che allo stato degli atti l’esenzione decennale deve
ritenersi spettante»); la sentenza in questione, emessa dalla CTR Puglia
n. 112/26/2011, è stata infatti oggetto di impugnazione in Cassazione da
parte dell’Agenzia con ricorso iscritto al nr. R.G. 28971/2011, chiamato alla
medesima udienza indicata in epigrafe.

l’assorbimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, con cui si censura
la sentenza impugnata per insufficiente motivazione e vizio di violazione di
legge per avere la CTR recepito e condiviso le affermazioni della precedente
sentenza della CTR n. 112/26/2011 e riconosciuto il beneficio totale
dell’imposta nonostante non sussistessero i presupposti normativi.
4. In conclusione, il ricorso va accolto quanto al primo motivo, assorbito
il secondo ed il terzo motivo, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio
alla CTR della Puglia – in diversa composizione – che riesaminerà la vicenda
processuale alla luce di quanto innanzi illustrato e provvederà anche sulle
spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso nei limiti indicati in
motivazione, assorbito il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata
nei limiti del motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale
della Puglia, in diversa composizione, che provvederà a regolare anche le
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria
della Corte di Cassazione, in data 15.5.2018.

3. Consegue all’accoglimento del primo motivo, nei limiti dianzi indicati,

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