Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19948 del 10/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/08/2017, (ud. 04/05/2017, dep.10/08/2017),  n. 19948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 155-2016 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GOLAMETTO

4, presso lo studio dell’avvocato LORENZO GIUA, rappresentato e

difeso dagli avvocati MAURIZIO FALANGA, RAFFAELE BIZZARRO, PAOLO

DOTI LONGONI, ANNA MILONE e TAGLIAFIERRO RAG NELLI LUIGI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4774/8/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 21/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. in fattispecie relativa ad una serie di avvisi di accertamento emessi per Irpef, Iva, Irap, Addizionale Regionale e sanzioni relative agli anni d’imposta 2006-2008, la contribuente, titolare di impresa individuale di abbigliamento, impugna la sentenza con cui la C.T.R. ha confermato la contestata sussistenza di “improprie operazioni di importazioni di beni beneficianti delle agevolazioni fiscali connesse all’utilizzo dei depositi Iva D.L. n. 331 del 1993, ex art. 50 bis”, in ragione del transito solo virtuale – non già effettivo – della merce nel deposito doganale, ritenendo irrilevante la sua (pur riscontrata) “perfetta buona fede”;

2. con tre motivi di ricorso si contestano: 1) violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 50 – bis, avendo “la ricorrente già corrisposto per intero le sanzioni”; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sul “petitum in materia di doppia imposizione” (art. 360 c.p.c., n. 4); 3) motivazione omessa o del tutto carente (art. 360 c.p.c., n. 5);

3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. il secondo motivo di ricorso – con cui si lamenta l’omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla mancata considerazione che “l’imposta sul valore aggiunto non assolta in Dogana era comunque stata oggetto di assolvimento al momento della vendita della merce sul territorio italiano” (sul punto dandosi atto nel controricorso che “la contribuente emetteva un’autofatture per l’intem valore della merce fittiziamente estratta, assoggettata ad Iva, provvedendo successivamente all’annotaione della stessa sia nel registro degli acquisti, sia nel registro delle vendite, al fine di neutralizzare l’iva”) – è manifestamente fondato, con assorbimento dei restanti due;

5. la giurisprudenza di questa Corte invero, proprio con riguardo alla “ipotesi in cui sussista una violazione dell’obbligo formale d’introduzione fisica delle merci nel deposito fiscale, senza corresponsione dell’iva all’importazione ma con pagamento intracomunitaria, al momento della cessazione della (pur illegittima) virtuale sottoposizione delle merci ad un meccanismo di sottrazione alla circolazione, con ricorso al meccanismo dell’inversione contabile, mediante autofatturazione, applicato dal soggetto passivo”, ha ritenuto che “l’assolvimento dell’ira intracomunitaria – in particolare, col metodo dell’inversione contabile – in luogo dell’iva all’importazione dovuta, stante la non fisicità dell’immissione in deposito, costituisce senza dubbio una violazione, essendo quindi dovuta l’applicazione delle sanzioni al riguardo previste dall’ordinamento, ma non legittima – eccettuati i casi di evasione o di tentata elusione – la richiesta di un nuovo pagamento dell’imposta, in ragione del divieto generale di duplicazione, che si fonda sulla detraibilità, quale requisito essenziale dell’iva (espressamente in termini, sez. 5^, n. 17588 del 2010, n. 24912 del 2011, n. 19749 del 2014, sez. 6 e 5 n. 15994 del 2015)”, e ciò anche tenuto conto della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 17 luglio 2014, causa C-272/13 (Equoland) per cui “l’art. 16, paragrafo 1, della sesta direttiva 771388/ CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile un forme, come modificata galla direttiva 2006118/ CE del Consiglio, del 14 febbraio 2006, nella sua versione risultante dall’art. 28 quater, della sesta direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che subordini la concessione dell’esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione, prevista da tale normativa, alla condizione che le merci importate e destinate a un deposito fiscale ai fini di tale imposta siano fisicamente introdotte nel medesimo” (dispositivo; v. anche punto 30)” (in termini, Cass. sez. 5^, n. 20139/16);

6. nella citata sentenza Equoland, resa in fattispecie concreta del tutto simile a quella in esame – in cui la violazione dell’obbligo formale d’introduzione fisica delle merci nel deposito non aveva comportato il mancato pagamento dell’IVA all’importazione, in quanto regolarizzata nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile applicato dal soggetto passivo (p.to 37) – la Corte di giustizia ha infatti stabilito che “la sesta direttiva dev’essere interpretata nel senso che, conformemente al principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, essa osta ad una normativa nazionale ira forza della quale uno Stato membro richiede il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile, mediante un’autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo” (p.to 49);

7. la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio per nuovo esame, alla luce dei principi sopra richiamati, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2017

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