Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19947 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19947 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: CATALLOZZI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28543/2011 R.G. proposto da
Sistemi Informativi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore,

rappresentata e difesa dagli avv. Leonardo Perrone e

Gianmarco Tardella, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma,
via Giacomo Puccini, 9
– ricorrente contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore

pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la
quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
– controricorrenteavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 112/02/10, depositata il 19 ottobre 2010.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2018
dal Consigliere Paolo Catallozzi;

Data pubblicazione: 27/07/2018

RILEVATO CHE:
– la Sistemi Informativi s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso
la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia,
depositata il 19 ottobre 2010, che, in reiezione dell’appello principale
della contribuente e in accoglimento di quello incidentale dell’Agenzia
delle Entrate, ha respinto il ricorso introduttivo e dichiarato la

– dalla lettura della sentenza impugnata si evince che la società
contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa, ai
sensi dell’art. 36 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per omesso
versamento dell’i.v.a. risultante dalla dichiarazione presentata dalla
società contribuente e che la Commissione provinciale aveva accolto
in parte il ricorso, riducendo ad un terzo le sanzioni applicate;
– il giudice di appello, premessa l’insussistenza del vizio di carenza di
motivazione, riproposto con specifico motivo dalla contribuente, ha
ritenuto fondata la pretesa erariale, evidenziando, con specifico
riferimento alle restanti doglianze delle parti, che l’Ufficio aveva
provveduto ad informare il contribuente dell’irregolarità relativa alla
dichiarazione;
– il ricorso è affidato a tre motivi;
– ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate;
– la ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.;
– il pubblico ministero ha concluso chiedendo l’accoglimento del
ricorso;
CONSIDERATO CHE:
– con il primo motivo di ricorso la Sistemi Informativi s.p.a. denuncia
la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione
all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., per aver la sentenza
impugnata erroneamente ritenuto che la pretesa erariale avesse titolo
nell’omesso versamento di imposte risultanti dalla dichiarazione,
anziché dal tardivo versamento dell’i.v.a. relativa all’anno 2004;

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legittimità dell’intero atto impositivo impugnato;

- il motivo è inammissibile, in quanto il prospettato erroneo assunto
del giudice di appello in ordine all’oggetto della pretesa erariale fatta
valere con la cartella di pagamento impugnata si presenta privo di
rilevanza ai fini della decisione dallo stesso emessa, la quale è
motivata, in relazione ai motivi sollevata- dall’appellante, con
l’insussistenza del vizio di carenza di motivazione dell’atto impugnato

contribuente della irregolarità rilevata;
– con il secondo motivo la ricorrente deduce la ~zoo violazione e
falsa applicazione degli artt. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, 7, legge
27 luglio 2000, n. 212, e 1 e 6, d.m. 3 settembre 1999, n. 321, per
aver il giudice di appello ritenuto che il riferimento contenuto nell’atto
impugnato al tributo,a1 periodo di imposta e all’imponibile costituisse
una motivazione sufficiente dell’atto medesimo;
– evidenzia che tale atto non recava alcuna indicazione in ordine
all’importo dovuto a titolo di tributo e/o all’imponibile preso in
considerazione;
– il motivo è infondato, in quanto, essendosi in presenza di una
cartella di pagamento emessa in seguito a liquidazione effettuata in
base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis,
d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
l’obbligo di motivazione può ritenersi assolto mediante il mero
richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a
conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (cfr. Cass.,
ord., 20 settembre 2017, n. 21804; Cass. 11 maggio 2017, n.
11612);
– tale principio trova applicazione anche qualora, come nel caso in
esame, con la cartella di pagamento vengano richiesti interessi e
sovrattasse per ritardo (cfr. Cass. 18 dicembre 2009, n. 26671);
– pertanto, appare corretta la valutazione della Corte territoriale che

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e con l’invio del preventivo avviso con cui l’Ufficio ha informato il

ha considerato sufficientemente motivatoL la cartella di pagamento
con l’indicazione del tributo, del periodo di imposta e dell’imponibile,
in coerenza con quanto previsto anche dall’art. 6 del d.m. n. 321 del
1999;
– con l’ultimo motivo la contribuente si duole della violazione e falsa
applicazione degli artt. 60, d.P.R. n. 633 del 1972, 149 c.p.c. e 4 e

ritenuto che l’Ufficio avesse provveduto a comunicarle l’irregolarità
rilevata;
– il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza della circostanza
allegata ai fini della legittimità della cartella di pagamento impugnata;
– infatti, gli art. 36 bis, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis,
terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, prevedono l’invio al
contribuente della comunicazione di irregolarità soltanto nelle ipotesi
in cui dai controlli automatici emerga «un risultato diverso rispetto a
quello indicato nella dichiarazione» oppure dai controlli effettuati
dall’Ufficio ai sensi dei commi 2-bis degli articoli menzionati emerga
«un’imposta o una maggiore imposta», avendo la finalità di «evitare
la reiterazione di errori e … consentire la regolarizzazione degli
aspetti formali»;
– più in generale, l’art. 6, comma quinto, I.n. 212 del 2000, non
impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si
debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 36 bis, d.P.R.
n. 600 del 1973, ma soltanto «qualora sussistano incertezze su
aspetti rilevanti della dichiarazione», situazione, quest’ultima, che
non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena
indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati
contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo
interpretativo (cfr. Cass., ord., 21 novembre 2017, n. 27716; Cass.
2017, n. 9463; Cass. 12 aprile 2017, n. 9463; Cass., ord., 28 luglio
2016, n. 15740);

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14, legge 20 novembre 1982, n. 890, per aver la sentenza impugnata

-

l’invio della

di

comunicazione

irregolarità

costituisce

un

adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento
futuro dell’interessato ed esula, quindi, dall’ambito dell’esercizio del
diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell’emittenda
cartella di pagamento (cfr. Cass. 6 luglio 2016, n. 13759; Cass. 26
settembre 2014, n. 20431; Cass. 4 luglio 2014, n. 15311);

l’esistenza di un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione
ovvero l’accertamento di una imposta maggiore o diversa da quella
liquidata nella dichiarazione sottoposta a controllo nessun invito
preventivo a chiarimenti deve essere inviato al contribuente dalla
Amministrazione finanziaria;

né a diversa conclusione può pervenirsi sulla base della

considerazione che, essendosi al cospetto di tardivi versamenti di
quanto dovuto, l’omessa comunicazione d’irregolarità al contribuente
le avrebbe impedito di ottenere la riduzione ad un terzo delle sanzioni
amministrative ai sensi dell’art. 2, secondo comma, d.lgs. 18
dicembre 1997, n. 462;
– infatti, non è ravvisabile un pregiudizio indiretto, conseguente al
mancato invio della previa comunicazione al contribuente, incidente
sulla possibilità di fruire del beneficio della riduzione della sanzione
pecuniaria irrogata per tardivo od omesso versamento delle imposte
dovute, in quanto, da un lato, l’omessa comunicazione dell’invito al
pagamento prima dell’iscrizione a ruolo non determina la nullità di
tale iscrizione e degli atti successivi, ma una mera irregolarità,
inidonea ad incidere sull’efficacia dell’atto, e dall’altro l’interessato
può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con
riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella,
sempreché quella comunicazione fosse dovuta (cfr., oltre alla citata
Cass. n. 139 del 2016, Cass. 20 giugno 2015, n. 12023; Cass. 12
febbraio 2013, n. 3366);

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– pertanto, qualora, come nel caso in esame, non vengono prospettati

- la società contribuente evidenzia che la disciplina normativa in tema
di sanzioni per ritardati versamenti diretti, prevista dal d.lgs. 18
dicembre 1997, n. 471, è stata modificata, in senso più favorevole
per il contribuente e chiede l’applicazione del trattamento
sanzionatorio più mite sopravvenuto, rilevando che la sanzione
applicata è pari al 30% dell’importo versato in ritardo e che tale

– sul punto, si osserva che le modifiche apportate dal d.lgs. n. 158 del
2015 all’art. 13, d.lgs. n. 471 del 1997, applicabili ai processi in corso
in virtù degli artt. 3, comma 3, e 25, comma 2, d.lgs. n. 472 del
1997, prevedono che per i versamenti effettuati con un ritardo non
superiore a novanta giorni la sanzione di cui al primo periodo, pari al
30%, è ridotta alla metà e che, salva l’applicazione dell’art. 13, d.lgs.
n. 472 del 1997, per i versamenti effettuati con un ritardo non
superiore a quindici giorni, la sanzione così determinata è
ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun
giorno di ritardo;
– sarà compito del giudice del rinvio provvedere all’applicazione del
trattamento sanzionatorio più favorevole derivante dall’entrata in
vigore, in pendenza del giudizio, del d.lgs. n. 158 del 2015;
– il ricorso va in conseguenza accolto e la sentenza cassata, con rinvio
alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa
composizione, che provvederà anche al regolamento delle spese.
P.Q.M.

la Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata nei
limiti di cui in motivazione e rinvia, anche per le spese, alla
Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 7 marzo 2018.

ritardo è pari a soli due giorni;

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