Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19947 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. II, 23/09/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 23/09/2020), n.19947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22209-2019 proposto da:

K.G., elettivamente domiciliato in Castel Nuovo di Conza (SA)

via Madonna della Petrara presso lo studio dell’avv.to ANGELA

IMBRIANI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA SALERNO;

– intimata –

Avverso l’ordinanza n. 47/2019 del GIUDICE DI PACE di SALERNO,

depositata il 21/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. K.G., Cittadino del (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato provvedimento con il quale il Giudice di Pace di Salerno ha rigettato l’opposizione del medesimo avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Salerno ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-bis, e ne chiede la cassazione sulla base dei seguenti rilievi: 1) violazione o falsa applicazione di norme di diritto quali la mancata traduzione del provvedimento in una lingua comprensibile all’interessato che ha comportato la violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.; 2) violazione o falsa applicazione di norme di diritto quali l’art. 153 c.p.c., comma 2, non avendo esaminato, il giudice di pace, il motivo per il quale l’opposizione avverso il decreto di espulsione era tardiva, motivo da ricercarsi nella mancata traduzione dell’atto; 3) violazione o falsa applicazione dell’art. 3 della direttiva 2012/29 per la mancata audizione del ricorrente; 4) l’omesso esame del rischio, in caso di espulsione, di subire un’azione persecutoria per motivi di orientamento sessuale, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 19, comma 1. La censura attiene alla condizione di omosessualità del ricorrente che in caso di ritorno in patria verrebbe perseguitato.

2. Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso non è stato notificato e che in atti manca anche la procura speciale ex art. 365 c.p.c.. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

Nulla sulle spese, non avendo svolto attività difensiva il Ministero intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

 

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