Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19947 del 21/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/09/2010, (ud. 01/06/2010, dep. 21/09/2010), n.19947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

s.r.l. P.M.P. FIRENZE, con sede in (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla

Via Bertoloni n. 19 presso lo studio dell’avv. “SIMONETTI LUCA –

Monaco e associati”, insieme con l’avv. Gesù Giuseppe PARATORE (del

Foro di Arezzo) che la rappresenta e difende in forza della procura

speciale rilasciata a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(1) il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del

Ministro pro tempore, (2) l’AGENZIA delle ENTRATE, in persona del

Direttore pro tempore, entrambi elettivamente domiciliati in Roma

alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO che li rappresenta e li difende;

– controricorrenti –

(3) l’Ufficio di Firenze (OMISSIS) dell’AGENZIA delle ENTRATE, in

persona del Direttore pro tempore;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 25/35/06 depositata il 23 giugno 2006 dalla

Commissione Tributaria Regionale della Toscana;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 1 giugno 2010

dal Cons. Dott. Michele D’ALONZO;

sentite le difese delle parti, perorate dal’avv. Salvatore Paratore

(delegato dell’avv. Gesù Giuseppe PARATORE), per la società, e

dall’avv. Daniela GIACOBBE (dell’Avvocatura Generale dello Stato),

per le amministrazioni pubbliche;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per il rigetto del primo e

per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 13 dicembre 2006 all’Ufficio di FIRENZE (OMISSIS) dell’AGENZIA delle ENTRATE (depositato il 28 dicembre 2006), la s.r.l. P.M.P. FIRENZE – premesso che con “decreto … n. 39/11/05” il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, a seguito della “memoria” depositata dall’Ufficio il 21 marzo 2005 nel processo di impugnazione dell’”avviso di accertamento” relativo all’IVA per l’anno d’imposta 2000 notificato il 22 dicembre 2004 (nella quale il medesimo Ufficio aveva dato atto di “aver provveduto, nell’ambito del potere di autotutela, ad annullare” detto avviso “sostituendolo” con altro “in corso di notifica”), aveva dichiarato “l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46” -, in forza di due motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 25/35/06 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana (depositata il 23 giugno 2006) che aveva respinto l’appello da essa proposto avverso la decisione (105/11/05) della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze la quale (ritenuto “pacifico che l’annullamento di un atto impugnato in autotutela determina la cessazione della materia del contendere con conseguente applicazione del citato art. 46, comma 3”) aveva disatteso il reclamo spiegato, limitatamente alla disposta “compensazione delle spese”, avverso detto provvedimento presidenziale, nel quale aveva sostenuto (2) che “nel caso … non sussistevano i presupposti della cessazione della materia del contendere, quanto piuttosto quelli della rinuncia processuale (da cui consegue la condanna alle spese del soggetto rinunciante D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 44), poichè l’Ufficio, contestualmente all’annullamento dell’avviso di accertamento viziato, rinnovava la pretesa tributaria con un diverso atto di accertamento, manifestando l’intenzione di non volere effettivamente risolvere la contesa oggetto del giudizio” e (2) che “la condanna alle spese dell’Ufficio poteva fondarsi sull’applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, per cui è onerata delle spese del giudizio la parte che soccombe anche in senso virtuale”.

Nel controricorso notificato il 22 gennaio 2007 (depositato il 7 febbraio 2007) il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate instavano per il rigetto dell’avverso gravame.

L’Ufficio locale di detta Agenzia non svolgeva attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. La sentenza impugnata.

Con la sentenza gravata la Commissione Tributaria Regionale – tenuto conto dello svolgimento processuale innanzi riportato, come riferito dalla società – ha disatteso l’appello della contribuente affermando:

– il “provvedimento in autotutela … del 10 marzo 2005 … ha determinato la vera e propria cessazione della materia del contendere” che (“avuto riferimento alla esperienza del processo amministrativo”) “si verifica … quando secondo la L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 23, l'”amministrazione annulla o riforma l’atto in modo conforme all’istanza del ricorrente”;

– “l’annullamento, in accoglimento dei motivi di ricorso, non esclude la facoltà dell’Amministrazione … di emanare un provvedimento corretto dei vizi che inficiavano il precedente” (“se il potere non risulta essere consumato o se non siano scaduti i termini per il suo esercizio”);

– “la tesi … secondo la quale si sarebbe avuto cessazione della materia del contendere solo nel caso di rinuncia dell’amministrazione finanziaria ad ogni pretesa accertativi … non appare fondata in quanto … il contenzioso aveva per oggetto pur sempre l’impugnazione di un atto di accertamento … e non il rapporto tributario nel suo complesso”;

– sulla declaratoria di incostituzionalità del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3, (Corte Cost. 12 luglio 2005 n. 274), successiva “tanto al decreto di annullamento … quanto al decreto del Presidente della Commissione Provinciale … che per primo aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere quanto … alla deliberazione della sentenza impugnata avvenuta il 23 giugno 2005”, “il decreto di annullamento in autotutela ed il successivo decreto del presidente della commissione provinciale … debbono ritenersi regolati entrambi, quanto alle conseguenze in tema di spese del giudizio, dal vecchio testo dell’art. 48, al quale sono conformi, mentre i principi che regolano gli effetti nel tempo della dichiarazione di incostituzionalità (fatta eccezione per il giudizio nel quale l’eccezione è stata sollevata), non incidono sul principio secondo il quale gli atti dei procedimenti, amministrativi e giurisdizionali, sono regolati dalla legge vigente al tempo della loro formazione”.

Lo stesso giudice, quindi, tenuto conto dei “nuovo testo dell’art. 92 c.p.c.”, ha compensato le spese “del 1^ grado”, “nonostante la soccombenza” nel giudizio di appello, affermando, da un lato, che l’evidenza e la rilevabilità ictu oculi dell’”errore” (“il soggetto ai quale si attribuiva la irregolare fatturazione”) non potevano “valere come esimente o attenuante della responsabilità dell’Amministrazione” e, dall’altro, che “le successive vicende normative possono avere indotto la società … a ritenere giustificata la proposizione del … gravame”.

p.2. Il ricorso della contribuente.

La società censura tale decisione con due motivi di ricorso.

A. Con il primo la ricorrente – esposto che “per la giurisprudenza, affinchè sia configurabile la cessazione della materia del contendere, occorre che venga meno la ragion d’essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di qualsiasi interesse a proseguire il giudizio (Cass. n. 8607/2000” e che “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto dell’intervenuto mutamento della situazione dedotta in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, occorrendo che la parte che ha agito in giudizio per la tutela dei propri interessi ne abbia conseguito l’integrale soddisfacimento direttamente ad opera della controparte (Cass. n. 909/2006)” – denunzia “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46”, sostenendo che “l’integrale soddisfacimento delle ragioni del ricorrente” non può “trovare ragionevolmente attuazione nel caso” essendosi “in presenza di un nuovo atto di accertamento emanato dall’Amministrazione, privo di nuovi e diversi elementi” (“ovvero basato sulle medesime pretese accertative dell’atto annullato in via di autotutela”) per cui “il contribuente non viene liberato dalla pretesa tributaria fatta valere nei suoi confronti e quindi non gode dell’integrale e sostanziale soddisfacimento della proprie pretese” di tal che “si configura una fattispecie diversa dalla cessazione della materia del contendere di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46”.

A conclusione la società chiede “di enunciare il principio di diritto valido per la soluzione del quesito” che segue:

“se il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, sia applicabile nel caso in cui l’atto impugnalo in via giurisdizionale sia annullato in via di autotutela e contestualmente sostituito con altro atto identico”.

B. Con l’altro motivo la società denunzia “violazione e falsa applicazione della L. n. 87 del 1953, art. 30, e dell’art. 136 Cost.”, adducendo che il giudice di appello, tenuto conto dell’”effetto devolutivo della controversia esaminata dal giudice di primo grado”, “ben avrebbe potuto fare applicazione del nuovo testo del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46”, conseguente alla declaratoria di incostituzionalità di tale norma pronunciata dalla Corte Costituzionale (“sentenza … n. 274/2005” perchè quella “dichiarazione” era intervenuta “precedentemente all’instaurazione del giudizio di fronte” ad esso giudice; conseguentemente la società chiede “di enunciare il principio di diritto valido per la soluzione del quesito” così formulato:

“se il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, come risultante a seguito dell’intervento additivo della Corte Costituzionale, sia applicabile nel caso in cui, già nel precedente grado di giudizio, la parte avesse invocato l’applicazione del principio della soccombenza contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15”.

p.3. La decisione del ricorso.

Il ricorso deve essere respinto perchè infondato.

p.3.1. Del primo motivo di ricorso.

A. Come noto, nessuna norma, tanto meno del processo tributario, chiarisce in cosa consista la “cessazione della materia del contendere” per cui (Cass., trib., 12 novembre 2003 n. 16987) è giocoforza mutuare la nozione elaborata dalla giurisprudenza principalmente in riferimento ai processo civile ordinario.

Per tale giurisprudenza (Cass., un., n. 1048-2000 cit.; id., 3^, 8 maggio 1998 n. 4672; id., lav., 27 gennaio 1998 n. 801; id., 3^, 24 luglio 1987 n. 6446) – la cui ipotesi ricostruttiva va confermata – la dichiarazione di cessazione della materia del contendere può pronunciarsi, anche d’ufficio, quando sia sopravvenuta una situazione – la valutazione della cui idoneità ad eliminare ogni contrasto sull’intero oggetto della lite è riservata al giudice del merito, l’apprezzamento del quale non è censurabile in sede di legittimità se correttamente motivato -, riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza delle vicende sopraggiunte ed abbia, perciò, fatto venir meno oggettivamente la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva l’oggetto della controversia.

B. Nel caso, la stessa società scrive, in quello di cassazione, (1) di aver eccepito, nel ricorso di primo grado, “tra i vari motivi”, la “nullità” dell’avviso di accertamento ivi impugnato per “assoluta mancanza di motivazione” e (2) che nella “memoria” depositata il 21 marzo 2005 l’Ufficio ha dato atto di “aver constatato il vizio” denunziato (contestualmente notiziando di aver “provveduto, nell’ambito del potere di autotutela, ad annullare l’atto viziato sostituendolo con l’avviso di accertamento … in corso di notifica”): l'”assoluta mancanza di motivazione”, quindi, costituisce (per ammissione della contribuente) uno dei “motivi” per i quali il giudice tributario (giusta la domanda) avrebbe dovuto annullare l’atto impositivo.

Conseguentemente la Commissione Tributaria Provinciale – attesa la (non dedotta ma univocamente desumibile, per l’ovvia idoneità del suo eventuale fondamento a determinarne l’annullamento) pregiudizialità logica e giuridica dello stesso -, riscontrata la sussistenza di tal vizio, avrebbe dovuto fermare il suo esame, senza alcuna possibilità (tenuto conto della struttura impugnatoria propria del processo tributario) di (passare a) verificare il fondamento degli altri motivi di ricorso, meri che mai di quelli attinenti al merito della pretesa tributaria essendo dichiarato scopo primario della contribuente – la quale, nel libero esercizio del suo diritto di difesa esplicatosi nella esposizione della strategia processuale ritenuta più favorevole, ha scelto (considerato che essa non ha mai neppure allegato l’omesso scrutinio di altro ancor più pregiudiziale) di comunque addurlo, specie se a prima causa petendi della sua richiesta (petitum) – quello di conseguire l’annullamento dell’atto per “assoluta mancanza di motivazione”: la declaratoria del giudice aderente alla principale richiesta della contribuente, quindi, avrebbe realizzato appieno l’interesse (art. 100 c.p.c.) della stessa, a prescindere dalla persistenza del rapporto tributario (ulteriormente controllabile dall’Ufficio solo se i termini di decadenza non erano ancora trascorsi), l’esame del cui merito è stato richiesto solo in via subordinata.

C. Dall’applicazione alla situazione testè esposta dei principi richiamati al punto A. che precede discende che al quesito posto (ex art. 366 bis c.p.c.) dalla ricorrente “se il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, sia applicabile nel caso in cui l’atto impugnato in via giurisdizionale sia annullato in via di autotutela e contestualmente sostituito con altro atto identico” deve rispondersi nel senso dell’applicabilità della norma tutte le volte che (come nel caso) l’autotutela sia stata determinata dall’accoglimento di uno specifico preliminare motivo di ricorso del contribuente, la verifica del cui fondamento da parte del giudice del merito avrebbe dovuto (o, anche, potuto) indurre lo stesso ad annullare l’atto impositivo impugnato, eliminato in via amministrativa nel corso del processo di primo grado, proprio per quel motivo perchè il provvedimento di autotutela, oggettivamente, ha, come detto, realizzato proprio l’interesse del contribuente al riscontro del vizio eccepito (si ribadisce, per sua scelta volontaria) e fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice sull’oggetto della controversia perchè l’accoglimento dello stesso in sede giudiziaria avrebbe comunque impedito lo scrutinio degli altri subordinati motivi proposti, anche di quelli attinenti al merito della pretesa fiscale azionata (peraltro, come detto, non necessariamente azionabile nuovamente).

Nessun conforto alla tesi della ricorrente deriva dalle sentenze (dalla stessa invocate) di questa sezione (a) 18 gennaio 2006 n. 909, atteso che i riferimenti concernenti l’”integrale soddisfacimento direttamente ad opera della controparte” ivi contenuti erano funzionali non già all’affermazione di un conforme principio di diritto, peraltro del rigore preteso dalla società, ma unicamente al fatto che (si legge nella stessa) il “pagamento”, da parte del contribuente, “di quanto liquidato dall’Ufficio a seguito della sentenza di primo grado a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, … intervenuto” nelle more (su cui il giudice aveva fondato la sua decisione di cessazione della materia del contendere) “non appariva inequivocabilmente idonea a supporre il venir meno dell’interesse del contribuente appellante ad una pronunzia di merito”: si deduce che in quel giudizio era in discussione l’accertamento della persistenza “dell’interesse del contribuente appellante ad una pronunzia di merito” non già la delimitazione della nozione giuridica di “cessazione della materia del contendere” tradibile dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, tanto meno della necessità, sostenuta qui dalla ricorrente, di intendere per “materia del contendere” solo il merito della controversia (la pretesa tributaria) e non già una qualunque autonoma ragione che determini comunque quella cessazione;

(b) 24 giugno 2000 n. 8607 (per la quale, peraltro, “la cessazione della materia del contendere, … costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d’essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio”), in quanto il richiamo al “riflesso processuale del venir meno della ragion d’essere sostanziale della lite” evocato nella stessa è reso logicamente necessario, anche ivi, non per affermare che la cessazione in questione può essere dichiarata solo in presenza del “venir meno della ragion d’essere sostanziale della lite” ma solo per evidenziare l’inesistenza in quel caso della “cessazione della materia del contendere” (ivi richiesta dal contribuente) per avere “l’amministrazione finanziaria, all’esito del precedente stadio del processo, … ribadito le richieste di merito originariamente proposte”, quindi “ribadito” proprio le “ragion d’essere sostanziale della lite” .

D. Si consideri, infine, che l’annullamento di un atto impositivo in via di autotutela (quand’anche seguito dall’emissione di altro atto scevro dei vizi denunziati dal contribuente nell’impugnazione del primo) nel corso del giudizio tributario di primo grado non può mai essere ricondotto alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 44, (“estinzione dei processo per rinuncia al ricorso”) atteso che per “ricorso” – la rinunzia a quale produce l’estinzione del giudizio – deve intendersi l’atto processuale così denominato, previsto (per detto grado) dall’art. 18, comma 1, del medesimo D.Lgs. (“il processo è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale”), quindi unicamente l’atto con cui (di norma) il contribuente introduce il giudizio innanzi a detta commissione, con la conseguenza che la rinunzia considerata dall’art. 44 detto è solo quella (nel caso inesistente) della contribuente, non potendo, di certo, l’ente impositore rinunziare ad un giudizio che (in primo grado) non ha “introdotto” ma solo subito.

Nella sentenza 12 novembre 2003 n. 16987, invero, questa sezione ha precisato che:

– “la “rinuncia al processo” (scilicet, tributario) – che, per il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 44, comma 1, produce l’estinzione del processo stesso – integra un atto giuridico processuale con il quale il rinunciarne … manifesta la sua volontà di non volere più nessuna pronuncia dal giudice sulla sua domanda e, di conseguenza, libera il giudice stesso dal potere – dovere di emettere la propria decisione su quella domanda” ;

– “per sua natura la rinunzia prescinde del lutto dalla valutazione del fatto e/o dalla causa che possono averla determinata nonchè dalla conoscenza delle conseguenze giuridiche che ad essa conseguono e richiede esclusivamente consapevolezza e volontarietà dell’atto stesso atteso che le conseguenze (estinzione del processo) sono fissate direttamente dalla legge e, pertanto, non debbono essere necessariamente volute dal rinunciante perchè si producono automaticamente”;

– “in presenza di una rinunzia al processo il giudice (tributario) deve prendere atto della rinunzia stessa e, una volta accertata la mancanza di interesse giuridico (art. 100 c.p.c.) della controparte alla prosecuzione del processo, deve dichiarare, in conseguenza, la estinzione del processo provvedendo (se non è intervenuto un diverso accordo tra le parti) alla liquidazione delle spese processuali in favore della parte non rinunciante ai sensi del medesimo art. 44, comma 2”.

p.3.2. Del secondo (ultimo) motivo di ricorso.

A. In via preliminare va ricordato che per l’art. 384 c.p.c., comma 4, (nella numerazione e nel testo, applicabili alla specie, derivati dalla sostituzione della norma precedente operata, a far data dal 2 marzo 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 12) “non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto”: secondo tale norma, pertanto (Cass., 1^, 13 gennaio 2010 n. 388, tra le ultime), questa “Corte … può decidere la causa nel merito … non soltanto nel caso di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali, ma anche nel caso in cui tale vìzio attenga a norme processuali, e sempre che non siano necessari… ulteriori accertamenti in fatto (cosiddetti errores in judicando de procedendo: cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 5820 del 1999, 2977 del 2005, 7073 del 2006)”.

Per la norma detta, quindi, l’eventuale conformità al diritto del dispositivo della sentenza impugnata per cassazione impedisce l’annullamento della decisione ed impone a questo giudice di legittimità di “correggere la motivazione”.

B. Nel caso l’indubbio errore giuridico che affligge l’affermazione del giudice di appello secondo cui “il decreto di annui lamento in autotutela ed il successivo decreto del presidente della commissione provinciale … debbono ritenersi regolati entrambi, quanto alle conseguenze in tema di spese del giudizio, dal vecchio testo dell’art. 48, al quale sono conformi, mentre i principi che regolano gli effetti nel tempo della dichiarazione di incostituzionalità (fatta eccezione per il giudizio nel quale l’eccezione è stata sollevata), non incidono sul principio secondo il quale gli atti dei procedimenti, amministrativi e giurisdizionali, sono regolati dalla legge vigente al tempo della loro formazione” – errore derivante dalla assoluta contrarietà del brocardo “tempus regit actum” applicato dal giudice di appello alla comune considerazione degli effetti giuridici derivanti (L. 11 marzo 1953, n. 87, ex art. 30, comma 3, per secondo cui “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”) dalla retroattività della dichiarazione di incostituzionalità di una norma, anche procedurale, su qualsiasi situazione ancora sub indice e, comunque, non irreversibilmente preclusa: cfr., ex multis, Cass.: 3^, 9 luglio 2008 n. 18847; 2^, 15 maggio 2007 n. 11116; trib., 10 maggio 2006 n. 10761 (dalla quale sono tratti gli excerpta che seguono) e 1^, 14 novembre 2003 n. 17184 secondo cui “il principio tempus regit actum, regolante la successione nel tempo delle leggi processuali, non è riferibile alla dichiarazione d’illegittimità costituzionale che, non essendo una forma di abrogazione della legge ma una conseguenza della sua invalidità originaria, ha efficacia retroattiva, nel senso che investe anche situazioni processuali precedenti alla sentenza di abrogazione; salve, naturalmente, l’avvenuta formazione del giudicato e la presenza di preclusioni processuali già verificatesi, in omaggio al principio enunciato dall’art. 136 Cost., e dalla L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, (Cass. nn. 6926/2003. 13839/2002)” – non è idoneo a determinare la cassazione della sentenza perchè il dispositivo di rigetto dell’appello della società, giusta le osservazioni che seguono (svolte a correzione della motivazione), si rivela, comunque, “conforme al diritto”.

C. In fatto, va posto in rilievo che, come espone la stessa ricorrente, il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale ha dichiarato “l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46”: l’indicazione di tale norma rende evidente il riferimento al suo comma 3, per il quale (testo originario), come noto, “le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge”.

L’inciso “restano a carico della parte che le ha anticipate” – giusta quanto precisato nella richiamata sentenza n. 16987 del 2003 di questa sezione – univocamente non implica alcun giudizio perchè “significa” solo “che le spese anticipate da ciascuna parte non sono ripetibili dalla controparte” (cfr., altresì: Cass., 1^, 12 giugno 1999 n. 5817 la quale, dichiarata “l’estinzione del processo” di cassazione avverso sentenza di Commissione tributaria Regionale per “cessazione della materia del contendere”, esplicitamente non ha disposto (“non disponendo”) “alcunchè per le spese del giudizio estinto” perchè ha ritenuto che le stesse, “per il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 4, comma 36”, “restano a carico delle parti che le hanno anticipate”; nonchè Cass., trib., 1 ottobre 2004 n. 19695 secondo cui il giudice di appello, pur in ipotesi di “annullamento dell’atto impugnato” in epoca successiva alla pronuncia della sentenza favorevole all’ente impositore “Comune”, “nel riformulare il giudizio di primo grado”, dichiarando la sopravvenuta “cessazione della materia del contendere” avrebbe dovuto “attenersi al disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3, in forza del quale le spese del giudizio estinto per cessazione della materia del contendere restano a carico della parte – che le ha anticipate”).

Con la sentenza 12 luglio 2005 n. 274 – dichiarativa proprio dell'”illegittimitàcostituzionale” di detta norma “nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse”, come nel caso, “dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge” – la Corte delle leggi ha specificato che l’obbligo imposto da detto comma al giudice stesso di lasciare, in caso di “estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”, le spese processuali “a carico della parte che le ha anticipate” integra (va) una ipotesi di vera e propria “compensazione ape legis” di quelle spese.

Siffatta (sostanziale) “compensazione”, quindi, siccome disposta (peraltro solo per le ipotesi contemplate) dal legislatore (perciò “ope legis”), intuitivamente, è, ontologicamente, diversa dalla operazione logica, effetto di apposito giudizio, di “compensazione” delle medesime spese, consentita al giudice dalla seconda parte del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, “la commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2”, come deroga alla generale previsione della prima parte dello stesso art. 15, per la quale “la parte soccombente è condannata a rimborsare te spese del giudizio” (da liquidare “con la sentenza”) .

D. Ancora, è la stessa società a esporre che ha fondato il suo “reclamo” alla Commissione Tributaria Provinciale avverso il decreto presidenziale detto sostenendo che “non sussistevano i presupposti della cessazione della materia del contendere, quanto piuttosto quelli della rinuncia processuale”, dalla quale (a suo giudizio) conseguiva “la condanna delle spese del rinunciante D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 44”.

Da siffatta univoca proposizione discende l’assoluta estraneità al thema decidendi sottoposto all’esame della Commissione Tributaria Provinciale della legittimità costituzionale della norma dettata dall’art. 46, comma 3, e, di conseguenza, l’irrilevanza (come sostanzialmente affermato dal giudice di appello anche se con erroneo richiamo al brocardo detto) della successiva declaratoria di incostituzionalità della stessa.

Il giudice di primo grado, infatti, è stato investito solo del tema (dallo stesso affrontato) della sussumibilità dell’annullamento dell’atto impositivo in autotutela (ma seguito dall’emissione di altro atto impositivo per le medesima annualità d’imposta) operato dall’ente impositore nel caso, nella fattispecie (propugnata dalla contribuente) della “estinzione del processo per rinunzia ai ricorso” regolata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 44, con il conseguente obbligo (“deve”) posto dal comma 2, a carico del “ricorrente che rinuncia” di ” rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro” ovvero in quella, ritenuta dal Presidente della Commissione Tributaria Provinciale, di cui all’art. 46 del medesimo D.Lgs., di “estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”, con la conseguente obbligata (non essendo ancora intervenuto il negativo giudizio della Corte delle leggi) applicazione del comma 3, della stessa norma (“le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate”).

Da tanto discende che la compensazione delle spese processuali operata dalla Commissione Tributaria Provinciale non deriva dall’applicazione dell’art. 48, comma 3, detto ma da quella del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, e art. 92 c.p.c., comma 2, ovverosia dall’implicito, positivo giudizio di sussistenza degli “altri giusti motivi” che (nel testo della norma procedurale vigente al momento della decisione di primo grado) consentiva detta compensazione.

E. Siffatta declaratoria, come evidente, è del tutto insensibile alla incostituzionalità dell’art. 48, comma 3, pronunciata successivamente perchè (1) nel giudizio di primo grado non era in discussione (siccome neppure dedotta dalla contribuente) l’applicabilità e/o l’applicazione della relativa disposizione (ritenuta poi costituzionalmente illegittima) e (2) la declaratoria di incostituzionalità rende unicamente inapplicabile all'”estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere” la norma dichiarata tale ma non consente affatto di applicare all'”estinzione del giudizio” per detta causa la regolamentazione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 44, (per la quale “il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro”) – cioè ” 1 la regola che costituiva, per quanto altresì riscontrato, l’unico oggetto della controversia di primo grado attesa la specialità di quest’ultima norma e l’impossibilità di applicarla ad ipotesi diverse (anche perchè previste da norme differenti) da quelle di vera e propria “rinuncia” al ricorso per la quale è stata dettata.

La declaratoria di incostituzionalità della disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, comma 3, quindi, ha reso applicabile, quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio estinto “per cessazione della materia del contendere”, la generale previsione dell’art. 15 del medesimo D.Lgs., compresa la possibilità (per effetto del rinvio in esso contenuto) di compensazione delle stesse nel concorso delle condizioni previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2.

Quest’ultimo rilievo, come intuitivo, esclude, di per sè solo, l’esistenza di un diritto della parte (e, quindi, di un dovere del giudice di disporre in conformità) di ottenere sempre e necessariamente la rifusione delle spese processuali dalla controparte .La quale ha posto in essere l’attività che ha imposto di dichiarare 1 ‘ “estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”, ben potendo il giudice anche compensarle integralmente pure in tale evenienza processuale.

Di conseguenza, vanamente la ricorrente denunzia la mancata applicazione degli effetti retroattivi della pronuncia di incostituzionalità perchè – essendo gli stessi comunque improduttivi di un obbligo della controparte di rimborsare le spese processuali (e, correlativamente, di un obbligo del giudice di provvedere in conformità) – la stessa avrebbe dovuto dedurre e dimostrare l’esistenza di ragioni, sia giuridiche che di fatto, tali da escludere in radice la stessa possibilità di esercizio della facoltà di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2, e da imporre al giudice di condannare l’Ufficio alla refusione delle spese processuali del giudizio dichiarato estinto, necessariamente, per “cessazione della materia del contendere”.

p.4. Delle spese processuali.

5. Per la sostanziale novità della questione affrontata le spese processuali di questo giudizio di legittimità vanno compensate integralmente tra le parti ai sensi del novellato art. 92 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2010

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