Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19947 del 13/07/2021

Cassazione civile sez. I, 13/07/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 13/07/2021), n.19947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 634/2016 proposto da:

Garante per la Protezione dei Dati Personali, in persona del

Presidente pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Azienda Ospedaliera (OMISSIS), in persona del Direttore Generale pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Laura Mantegazza n.

16, presso lo studio dell’avvocato Lorenzelli Sabina, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Reinaudo Piero

Giuseppe, giusta procura speciale alle liti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 152/2015 del TRIBUNALE di CUNEO, depositata il

27/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/03/2021 dal Cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Un dirigente medico, ex dipendente dell’Azienda Ospedaliera (OMISSIS), proponeva reclamo al Garante per la protezione dei dati personali lamentando il trattamento illecito dei suoi dati da parte della detta Azienda; si doleva, in particolare, che in una bacheca del reparto di anestesia e rianimazione fosse stata affissa una comunicazione riguardante lui stesso, e riferita alla dispensa del servizio per inabilità alle mansioni.

In data 4 giugno 2014 all’Azienda ospedaliera veniva contestata una violazione amministrativa per l’inosservanza del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 22 e irrogata la sanzione di Euro 20.000,00.

In seguito la detta Azienda ospedaliera depositava ricorso presso il Tribunale di Cuneo, sezione distaccata di Mondovì, con cui domandava in via principale l’annullamento dell’atto notificatole il 4 giugno 2014 e, in via subordinata, la rideterminazione della sanzione nella misura del minimo.

2. – Il Tribunale di Cuneo, sezione distaccata di Mondovì, pronunciava, in data 3 dicembre 2015, sentenza con cui, in accoglimento del ricorso proposto, annullava il suddetto atto di contestazione.

Riteneva anzitutto non rilevante che la contestazione della violazione di disposizioni del D.Lgs. n. 196 del 2003, con conseguente ammissione dell’incolpato al pagamento della sanzione in misura ridotta, fosse un atto di natura endoprocedimentale, dovendosi ritenere per contro decisivo il fatto che l’atto potesse essere qualificato come provvedimento espresso ai sensi dell’art. 150 D.Lgs. cit..

Osservava, poi, che la comunicazione affissa non risultava avere ad oggetto un dato sensibile; precisava che con la stessa si era dato atto che il medico ivi indicato era stato “dispensato dal servizio per inabilità alle mansioni”: locuzione, questa, che non poteva in alcun modo ritenersi idonea a rivelare lo stato di salute dell’interessato.

3. – Avverso tale sentenza ricorre per cassazione, con due motivi, il Garante per la protezione dei dati personali. Resiste con controricorso l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS). Quest’ultima ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 150,151 e 152, oltre che del combinato disposto dell’art. 166 dello stesso decreto e della L. n. 689 del 1981, art. 22. Viene lamentato che il Tribunale abbia ritenuto che una mera contestazione di violazione amministrativa costituisca “provvedimento espresso”, suscettibile di autonoma impugnazione; si osserva che i verbali di contestazione di violazioni amministrative del Garante sono atti endoprocedimentali, inidonei, come tali, ad incidere sulla sfera soggettiva del destinatario, avendo il solo scopo di rendere edotto quest’ultimo della infrazione che si ritiene abbia commesso.

Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, comma 1, lett. d) e art. 22, comma 8. La censura investe il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto non potersi qualificare come dato sensibile l’inabilità alle mansioni. Viene osservato, per contro, che, a norma del cit. art. 4, comma 1, lett. d), sono da definirsi tali tutti gli atti idonei a rivelare lo stato di salute, inteso come stato di benessere fisico e di armonico equilibrio psichico dell’organismo umano, in quanto esente da malattie, imperfezioni e disturbi, organici o funzionali.

2. – Il primo motivo è fondato.

La sentenza impugnata mostra di confondere la disciplina dei ricorsi aventi ad oggetto i diritti di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 7, per i quali sono alternativamente previste la tutela amministrativa e quella giurisdizionale (art. 145 del detto Decreto, nella versione non incisa dal D.Lgs. n. 101 del 2018), con quella che viene in discorso ove si faccia questione di sanzioni amministrative: ipotesi, quest’ultima, per la quale del D.Lgs. n. 196 cit., art. 166 (vigente ratione temporis) richiama, in quanto applicabili, le disposizioni della L. n. 689 del 1981.

Si legge, infatti, nella richiamata pronuncia, che avanti al Tribunale di Cuneo, sezione distaccata di Mondovì, era stato impugnato l’atto di contestazione della violazione amministrativa consistente nell’illecito trattamento dei dati personali D.Lgs. n. 196 del 2003,. ex art. 162, comma 2 bis (nel testo allora in vigore, ovviamente).

In tal senso appare non pertinente il rilievo, formulato nel provvedimento impugnato, secondo cui la contestazione dell’infrazione al codice della privacy, o codice in materia di protezione dei dati personali, rispetto alla quale era ammesso il pagamento in misura ridotta L. n. 689 del 1981, ex art. 16, potesse essere qualificato provvedimento espresso a norma dell’allora D.Lgs. n. 196 del 2003, vigente art. 150 (comma 4). Tale disposizione concerne, difatti, l’esito del procedimento amministrativo introdotto col ricorso di cui all’abrogato art. 145 e, quindi, per quanto rileva, l’adozione del provvedimento con cui è ordinata la cessazione del comportamento illegittimo, con l’indicazione delle misure necessarie a tutela dei diritti dell’interessato e l’assegnazione del termine per la loro attuazione (dell’art. 150, comma 2).

Se è indubbio, difatti, che detto provvedimento possa essere fatto oggetto di opposizione avanti all’autorità giudiziaria ordinaria, giusta gli artt. 151 e 152 (come vigenti all’epoca dei fatti di causa), è altrettanto certo che diversa conclusione si imponga nel caso in cui si faccia questione, come nel caso in esame, della contestazione di una violazione amministrativa a norma della L. n. 689 del 1981, art. 14. In siffatta evenienza, in base alla disciplina applicabile ratione temporis, ove l’incolpato decida di non procedere al pagamento della sanzione in misura ridotta, secondo quanto previsto dall’art. 16 L. cit., l’accertatore, a norma del successivo art. 17, deve presentare rapporto all’autorità competente a irrogare la sanzione: autorità che si indentifica col Garante (L. n. 196 del 2003, art. 166): il presunto trasgressore può poi, nel termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, far pervenire alla suddetta autorità scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito; dopo di che, la stessa autorità, sentito l’interessato che ne abbia fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza ingiunzione motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti (L. n. 689 del 1981, art. 18, richiamato, come si è detto, dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 166).

Come questa Corte ha avuto modo di rilevare in più occasioni, il verbale di accertamento non può essere direttamente impugnato dall’interessato ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22: detto verbale è infatti un atto a carattere procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva, che viene invece intaccata a seguito e per effetto dell’emanazione dell’ordinanza ingiunzione, unico atto contro cui è possibile proporre opposizione; a tale principio è fatta eccezione solo per le contravvenzioni al C.d.S., per le quali il verbale di accertamento dell’infrazione, in forza della normativa speciale prevista al riguardo, possiede attitudine a divenire titolo esecutivo ed a porsi, pertanto, quale atto terminale del procedimento sanzionatorio in luogo dell’ordinanza ingiunzione (Cass. 12 ottobre 2007, n. 21493; in senso conforme: Cass. 30 maggio 2007, n. 12696; Cass. 12 ottobre 2004, n. 20167; Cass. 18 luglio 2003, n. 11236).

Ne’ appare concludente il rilievo, formulato dall’Azienda ospedaliera, incentrato sulla circostanza per cui essa avrebbe in realtà proposto un’azione di accertamento negativo (quanto all’infrazione).

L’ammissibilità di una tale azione è da escludere. Poiché l’atto di accertamento dell’illecito amministrativo non è irrogativo della sanzione e non risulta idoneo, come tale, a produrre effetti sulla sfera giuridica del presunto trasgressore, questi è carente dell’interesse ad agire per l’accertamento negativo dell’illecito contestato; il detto trasgressore ha, invece, sicuramente interesse (ed è pienamente titolato) a proporre opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio che sia successivamente emanato, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 18, dall’autorità competente: opposizione che costituisce, del resto, l’unico mezzo attraverso il quale l’incolpato può ottenere l’accertamento negativo della pretesa sanzionatoria (Cass. 29 maggio 2009, n. 12679).

Deve peraltro osservarsi che, nella presente fattispecie, la proposizione di una azione di accertamento negativo è smentita dalla stessa sentenza impugnata, la quale, nel riprodurre le conclusioni rassegnate dall’odierna controricorrente, dà conto di come la stessa avesse richiesto l’annullamento del provvedimento notificato il 4 giugno 2014 (e cioè, proprio dell’atto di contestazione della violazione amministrativa L. n. 689 del 1981, ex art. 14).

In conclusione, il motivo va accolto in base ai seguenti principi di diritto:

in tema di protezione di dati personali, con riferimento a fattispecie non disciplinate dalle norme introdotte dal D.Lgs. n. 101 del 2018, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, l’irrogazione di sanzioni amministrative è regolamentata dalle disposizioni della L. n. 689 del 1981, in quanto applicabili, stante il richiamo contenuto nel D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 166, vigente ratione temporis; in conseguenza, il presunto trasgressore non può impugnare il verbale di accertamento, che costituisce atto a carattere procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla propria sfera soggettiva, che è di contro incisa solo a seguito e per effetto dell’emanazione dell’ordinanza ingiunzione, unico atto contro cui è possibile proporre opposizione;

in tema di protezione di dati personali, con riferimento a fattispecie non disciplinate dalle norme introdotte dal D.Lgs. n. 101 del 2018, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, l’atto di accertamento e di contestazione dell’illecito amministrativo non è irrogativo della sanzione e non risulta idoneo, come tale, a produrre effetti sulla sfera giuridica del presunto trasgressore, sicché questi è carente dell’interesse ad agire con riferimento a una domanda di accertamento negativo dell’illecito solo contestato, potendo unicamente proporre opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio che sia successivamente emanato nei suoi confronti dal Garante a norma della L. n. 689 del 1981, art. 18.

3. – Il secondo motivo resta assorbito.

4. – La sentenza impugnata va dunque cassata senza rinvio, dal momento che la domanda spiegata avanti al giudice del merito non era proponibile (art. 382 c.p.c., comma 3).

5. – Le spese del giudizio di merito e di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna la stessa controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

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