Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19946 del 29/09/2011

Cassazione civile sez. I, 29/09/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 29/09/2011), n.19946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27550-2005 proposto da:

O.L., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

da se medesimo;

– ricorrente –

contro

DITTA F.LLI LOMBARDI S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (c.f.

(OMISSIS)), in persona dei Commissari Liquidatori pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RONCIGLIONE 3, presso 1

l’avvocato GULLOTTA FABIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PRINCIPI EMANUELE, giusta procura a margine del

controricorso;

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

contro

CONSORZIO IMPRESE COSTRUZIONI ROMAGNOLI LOMBARDI IRCES IN

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, IMPRESA DI COSTRUZIONI ROMAGNOLI

S.P.A., FINTOUR S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 991/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’estinzione.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 7 aprile 2005, respinse la domanda proposta, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del funzionario delegato dal CIPE, dall’avvocato O.L., e dichiarò improcedibile la domanda proposta dallo stesso nei confronti del Consorzio Imprese Costruzioni Romagnoli Lombardi IRCES in amministrazione straordinaria, per la quale affermò la competenza funzionale del tribunale fallimentare di Brescia.

2. Per la cassazione di questa sentenza, notificatagli il 19 luglio 2005, ricorre l’avvocato O..

La Presidenza del consiglio dei Ministri resiste con controricorso notificato il 13 gennaio 2008.

Anche la F.lli Lombardi s.p.a. in amministrazione straordinaria ha depositato controricorso, notificato il 7 dicembre 2005.

In data 19 maggio 2011 l’avv. O.L., in proprio, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, non notificato.

3. La rinuncia al ricorso, depositata dall’unico ricorrente presso la cancelleria della corte, ancorchè non notificata alle altre parti, nè da queste accettata, determina l’inammissibilità del ricorso medesimo per sopravvenuta carenza d’interesse.

Le spese del giudizio sono a carico del ricorrente, e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuna delle parti costituite, in Euro 4.500,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e Euro 200,00 per esborsi, nonchè le spese generali e gli accessori come per legge, per la F.lli Lombardi s.p.a. in amministrazione straordinaria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

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