Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19946 del 27/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 19946 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: CATALLOZZI PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26385/2011 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore

pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la
quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
– ricorrente –

contro
Fallimento della Ricca Antonio & figli s.n.c., in persona del curatore
pro tempore, con domicilio eletto presso lo studio della dott. Maria

Merenda sito in Caserta, via Lupoli, 15 – P.co Sole
– intimato-

Equitalia Polis s.p.a., in persona del legale rappresentante

pro

tempore, con sede in Napoli, via Bracco, 20
– intimato-

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 168/31/10, depositata il 1° ottobre 2010.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2018

Data pubblicazione: 27/07/2018

dal Consigliere Paolo Catallozzi;
RILEVATO CHE:
– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania,
depositata il 1° ottobre 2010, di reiezione dell’appello dalla stessa
proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il

l’annullamento della cartella esattoriale emessa per mancato
versamento i.v.a., relativamente all’anno di imposta 2003;
– dalla lettura della sentenza impugnata si evince che la cartella di
pagamento era stata emessa a seguito del disconoscimento di un
credito i.v.a.;
– il giudice di appello, confermando la decisione del giudice di primo
cure, ha evidenziato che l’atto impugnato non era accompagnato da
una sufficiente motivazione e, comunque, anche nel corso del
giudizio, a fronte delle contestazioni del contribuente, l’Ufficio non
aveva provveduto ad indicare il motivo del disconoscimento del
credito e non aveva preso posizione sulla tesi del contribuente
medesimo per cui l’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali
non comporta la perdita del diritto al credito indicato in una
dichiarazione precedente;
– il ricorso è affidato a tre motivi;
– le parti intimate non spiegano alcuna attività difensiva;
– il pubblico ministero conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso;
CONSIDERATO CHE:
– occorre preliminarmente rilevare che la decisione del giudice di
appello è sostenuta da una pluralità di rationes decidendi, in quanto
l’infondatezza del gravame è motivata sia con la carenza di
motivazione dell’atto impugnato, sia con la sussistenza del credito
disconosciuto dall’Ufficio e posto a fondamento della cartella
esattoriale in quanto rappresentato da un credito i.v.a. di cui il

ricorso del Fallimento della Ricca Antonio & figli s.n.c. per

contribuente mantiene la titolarità e il diritto di trasferirlo nelle
dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi pur in caso di
mancata presentazione della dichiarazione annuale del periodo di
imposta in cui il credito è maturato;
– orbene, possono essere esaminati prioritariamente il secondo e il
terzo motivo, contenenti censure avverso la ratio decidendi costituita

disconosciuto dall’Ufficio;
– con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art. 19, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per aver il
giudice di appello ritenuto che l’omessa presentazione della
dichiarazione annuale non esclude la facoltà del contribuente di
recuperare il credito maturato nel relativo periodo di imposta
mediante trasferimento della detrazione al periodo successivo;
– il motivo è inammissibile, in quanto muove dall’erroneo assunto che
il giudice di appello abbia ritenuto detraibile un credito i.v.a. maturato
in un periodo di imposta in relazione al quale il contribuente ha
omesso di presentare la relativa dichiarazione, mentre, invece, la
detraibilità del credito è stata riconosciuta sul fondamento
dell’avvenuta indicazione del credito nella dichiarazione annuale
relativa al periodo di imposta in cui lo stesso è maturato (1997),
atteso che l’allegata omessa presentazione delle dichiarazioni annuali
ha interessato i periodi di imposta successivi;
– con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia si duole della insufficiente e
illogica motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio,
individuato nella ritenuta esistenza del diritto del contribuente al
riconoscimento del credito di imposta;
– anche tale motivo è inammissibile, in quanto il vizio motivazionale
prospettato dedotto ha per oggetto non già un fatto vero e proprio e,
quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo,
modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario

3

dall’accertata sussistenza del diritto di credito della contribuente

(cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale),
controverso e decisivo, bensì un giudizio di diritto (cfr., sull’oggetto
del vizio di motivazione censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 5, c.p.c., Cass. 4 agosto 2017, n. 19567);
– la resistenza della ratio decidendi costituita dalla sussistenza del
diritto di credito del contribuente alle censure rivoltele rende

la diversa ratio decidendi rappresentata dalla carenza di motivazione
dell’atto impugnato, in quanto in nessun caso la fondatezza di tale
ultimo motivo potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (cfr.,
sul punto, Cass., sez. un., 29 marzo 2013, n. 7931; vedi anche,
Cass., ord., 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n.
2108);
– il ricorso va in conseguenza respinto;
– in assenza dello svolgimento di attività difensiva da parte della
parte vittoriosa, nulla va disposto in tema di governo delle spese
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 7 marzo 2018.

irrilevante l’esame del primo motivo di ricorso, con cui si aggredisce

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA