Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19946 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2019, (ud. 01/03/2019, dep. 23/07/2019), n.19946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 23937/2018

R.G. proposto da

B.M.G. e BO.VA., rappresentate e difese

dall’avv. Maurizio Dipietro, con domicilio eletto in Roma, al Via

Giovanni Gentile, presso lo studio dell’avv. Paolo Fidemi.

– RICORRENTI-

contro

P.A. e N.M.T., rappresentati e difesi

dall’avv. Mauro Di Natale, con domicilio eletto in Roma, alla via

Gallonio n. 18, presso lo studio dell’avvocato Francesca Giardina.

-RESISTENTI –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta n.

392/2018, depositata in data 30.6.2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

14.2.2019 dal Consigliere Fortunato Giuseppe;

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Capasso Lucio, che ha concluso,

chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza del tribunale di Enna, ha dichiarato la competenza del giudice di pace sulla domanda proposta dai ricorrenti, volta ad ottenere la cessazione delle immissioni di rumore provenienti dall’immobile di proprietà dei resistenti (cagionate dall’organizzazione di manifestazioni e feste private con intrattenimento musicale), e il risarcimento del danno.

Il Giudice distrettuale ha ritenuto che, come eccepito tempestivamente in giudizio, le azioni ex art. 844 c.p.c., anche ove proposte congiuntamente alla richiesta di risarcimento del danno, sono devolute – per ragioni di materia – al giudice di pace, ai sensi dell’art. 7 c.p.c., comma 3, n. 3.

Avverso detta pronuncia B.M.G. e Bo.Va. hanno proposto regolamento di competenza sviluppato in un unico motivo.

P.A. e N.M.T. hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 7 c.p.c., comma 3, n. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che le immissioni illecite derivavano dall’organizzazione, dietro compenso, di ricevimenti e feste private con intrattenimento musicale presso l’immobile dei resistenti e non erano in alcun modo ricollegabili all’ordinaria destinazione del bene ad uso abitativo.

Di conseguenza, la causa rientrava nella competenza del tribunale e non del giudice di pace.

Il motivo è fondato.

L’art. 7 c.p.c., comma 3, n. 3, attribuisce alla competenza del giudice di pace le controversie relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

La competenza ex art. 7 c.p.c. è tassativamente circoscritta alle cause tra proprietari e detentori di immobili ad uso abitativo, rivivendo, al di fuori di tali ipotesi, i criteri ordinari di competenza. Come, difatti, sottolineato in dottrina, la norma processuale non copre l’intero ambito applicativo dell’art. 844 c.c. e, in particolare non comprende le controversie relative ad immissioni provenienti da impianti industriali, agricoli o destinati ad uso commerciale, essendo devoluta al giudice di pace la cognizione delle controversie relative ai rapporti di vicinato (Cass. s.u. 21582/2011), con esclusione quindi – delle liti che, data la complessità delle questioni, esigano un bilanciamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà (art. 844 c.c., comma 2).

Se, dunque, sul piano oggettivo, è decisiva la provenienza delle immissioni dall’utilizzo, in tutte le sue potenziali esplicazioni, di immobili destinati ad abitazione civile, occorre tuttavia tener conto della natura delle attività concretamente svolta e della particolare fonte da cui promanano i disturbi.

Qualora l’immobile, seppure a prevalente destinazione abitativa, sia utilizzato anche per scopi diversi e le relative attività siano all’origine delle immissioni illecite, non deve conferirsi rilievo alla destinazione prevalente, nè alla classificazione catastale del bene (come sostenuto nella memoria difensiva dei ricorrenti), ma alla fonte dei fenomeni denunciati, nel senso che se questi siano dedotti come effetto di attività non connesse all’utilizzo dell’immobile come abitazione civile da parte degli occupanti (proprietari o detentori), è esclusa l’applicazione dell’art. 7 c.p.c., comma 3, n. 3.

Nel caso concreto, le immissioni di rumore derivavano dallo svolgimento di feste e ricevimenti con intrattenimento musicale negli spazi esterni della proprietà dei resistenti, concessi a terzi dietro pagamento di un corrispettivo per ciascun evento.

L’attività immissiva, denunciata esclusivamente come effetto di tali accadimenti, eccedeva, quindi, per finalità e modalità di uso, dall’ordinaria destinazione dell’immobile ad abitazione civile (benchè i resistenti si limitassero a concedere la disponibilità degli spazi senza ingerirsi nella concreta organizzazione dei singoli eventi) e, di conseguenza, la lite non rientrava nella competenza del giudice di pace ai sensi dell’art. 7 c.p.c., n. 3.

E’ pertanto accolto l’unico motivo di ricorso e la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con declaratoria di competenza del tribunale di Enna, dinanzi al quale sono rimesse le parti anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, con concessione del termine di legge per la riassunzione.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, dichiara la competenza del Tribunale di Enna dinanzi al quale rimette le parti anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, con concessione del termine di legge per la riassunzione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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