Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19946 del 10/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 10/08/2017, (ud. 04/07/2017, dep.10/08/2017),  n. 19946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SORGENIA s.p.a., già Energia s.p.a., in persona del dir. gen.

procuratore, rappr, e dif. dall’avv. Giuseppe Scioscia, elett. dom.

presso lo studio di questi in Roma, in viale Regina Margherita n.

111, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

CARTIFICIO ERMOLLI s.p.a. in Iiq. in a. str., in persona dei

commissari straordinari p.t., rappr. e dif. dagli avv. Benito

Perrone e Guido Romanelli, elett. dom. presso lo studio del secondo,

in Roma, via Pacuvio n. 34, come da procura in calce all’atto;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza App. Milano 17.12.2012, n. 92/2012,

Rep. 117/2012, R.G. 3257/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 5 luglio 2017 dal Consigliere relatore Dott. FERRO Massimo;

uditi gli avvocati Scioscia per il ricorrente e Paleari per il

controricorrente;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott.

SOLDI Anna Maria che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Sorgenia s.p.a. impugna la sentenza App. Milano 17.12.2012, n. 92/2012, Rep. 117/2012, R.G. 3257/2008 con cui veniva rigettato il proprio appello avverso la sentenza Trib. Milano 17.7.2008 che, nel disattendere la richiesta collocazione prededuttiva del credito per capitale di forniture di energia elettrica a Cartificio Ermolli s.p.a. in amm.str., ne confermava la ammissione al passivo in chirografo per Euro 735.958,84, con limitato accoglimento dell’opposizione, quanto al credito di Euro 19.702,40 per interessi di mora convenzionali maturati sugli importi già ammessi e per erogazioni come da fatture.

2. Anche per la corte d’appello, non esisteva nella specie un diritto indiscriminato del contraente in bonis al pagamento in prededuzione delle forniture erogate all’impresa in amm.str. ed eseguite prima della dichiarazione d’insolvenza pur sulla base di contratto ancora proseguito con il commissario, stante il limitato richiamo all’istituto della L.Fall., art. 74, comma 2 operato dal D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 51: invero, da un canto il D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 50, prevede che, fino all’esercizio della facoltà di scioglimento, il contratto continua ad avere esecuzione, nè questa equivale al subentro da parte del commissario, per il quale si richiede una espressa dichiarazione dell’organo; per contro ed in fatto, proprio la stipula di un nuovo contratto fra le parti, seguita alla previa disdetta del vecchio da parte di Sorgenia, avrebbe rivelato la loro volontà di dar vita ad un nuovo rapporto, così escludendosi la possibilità di subentro del commissario e perciò l’assoggettamento a prededuzione dei crediti pregressi.

3. Il ricorso è affidato a tre motivi, cui resiste la procedura con controricorso. La procedura ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge, quanto al D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 51, e alla L.Fall., art. 74, ove la sentenza ha disconosciuto la prededuzione ai crediti per forniture precedenti nonostante la continuazione del contratto, rappresentando atto di subentro il materiale utilizzo delle forniture da parte del commissario.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione circa l’avvenuto scioglimento del contratto da parte del commissario, avendo questi stipulato un nuovo contratto a dicembre 2004 ma per l’anno successivo, senza sottrarsi alle obbligazioni del precedente, nel quale era dunque almeno tacitamente subentrato.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la questione di illegittimità costituzionale del D.L. n. 134 del 2008, art. 1 bis, realizzando l’interpretazione che impone la retroattività della dichiarazione espressa di subentro del commissario una condizione di modifica normativa dell’istituto, anche per la previsione di una nuova forma ad probationem rispetto ad un contratto esaurito, in violazione degli artt. 3 e 41 Cost., per l’affidamento dell’imprenditore su un assetto normativo di tutela poi espunta.

4. I motivi, in evidente connessione e da esaminarsi congiuntamente, sono infondati. La corte, in modo inequivoco, ha accertato per un verso la prosecuzione meramente operativa e cioè in via di fatto, anche dopo la dichiarazione di insolvenza di Cartificio Ermolli s.p.a., della somministrazione di energia elettrica da parte di Sorgenia, in continuità con le prestazioni già configurate nel contratto che la stessa Sorgenia ha disdettato per il medesimo anno 2004 e, per altro verso, che gli organi concorsuali hanno stipulato un nuovo contratto, per il 2005, così apprezzato per contenuto e tipologie di adempimento energetico e sui corrispettivi convenuti, senza mai dichiarare l’espresso subentro in quello precedente, ma solo dandovi seguito per la ricezione della somministrazione. In tema, l’insindacabilità in questa sede del quadro giustificativo consegue dalla natura di questione di fatto del rapporto commerciale fra le parti, quanto alle prestazioni erogate e a quelle negoziate, come tale rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, che ha rinviato a fonti specifiche.

5. Per altra parte, il decreto ha escluso che vi sia stata alcuna dichiarazione esplicita di definitivo subentro nel medesimo contratto in essere all’apertura della procedura concorsuale, sul punto nemmeno risultando allegate in ricorso le indicazioni probatorie alla stregua delle quali la volontà dei commissari avrebbe impegnato in modo diretto e formale la procedura. In ogni caso, convincente è l’adesione della corte alla tesi (che trova prossimità di sistema nel regime dell’esercizio provvisorio, ove anche la indivisibilità delle prestazioni dei contratti di durata è collegata alla prededuzione dei crediti preesistenti, se oggetto di subingresso: Cass. 4303/2012) che qui va ribadita come nel precedente Cass. 3193/2016, cui si è conformata Cass. 3662/2017 per la sua coerente adesione alla ratio speciale dell’istituto, secondo cui, anche alla stregua della norma d’interpretazione autentica del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, art. 1 bis, conv. nella L. 28 ottobre 2008, n. 166, il D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 50, prevede la continuazione dei contratti preesistenti all’amministrazione straordinaria unicamente ai fini della conservazione aziendale e per assicurare al commissario uno spatium deliberandi per l’esercizio della facoltà di scioglimento o di subentro. Ne consegue, come affermato nel citato arresto, che “la continuazione di una precedente fornitura di servizi dopo la dichiarazione d’insolvenza, ma non accompagnata da una espressa dichiarazione da parte del commissario di subentro nel contratto pendente, non comporta il trasferimento del rapporto in capo alla procedura anche per le prestazioni pregresse, e dunque non ha titolo di prededuzione il credito che si sia formato in tale epoca.”.

6. Lo stesso art. 50 consente invero al medesimo commissario straordinario la facoltà di sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, mentre all’esito dell’autorizzazione del programma ministeriale di cui ai successivi artt. 54 e s., il contraente in bonis può intimare al commissario di far conoscere le proprie determinazioni in merito alle sorti del contratto, in mancanza delle quali, decorso il termine legale di trenta giorni dall’intimazione, il contratto si intende sciolto di diritto. Se invece, per effetto di tale sollecitazione o anche unilateralmente a prescindere da essa, il commissario assuma una espressa determinazione di subentro, viene integrata la condizione di cui all’art. 51, comma 3 quanto ai diritti che si debbano far valere mediante ammissione al passivo, scattando un diverso titolo, cioè l’ammissione anche in prededuzione ma sotto condizione del subentro, da collocare ai sensi della L.Fall., art. 55, comma 3. E che tale manifestazione ad hoc di volontà di subentro integri un titolo differente e non coincida con la esecuzione de facto delle medesime prestazioni è confermato dal citato art. 1 bis, così realizzandosi solo nella forma solenne, secondo l’opzione già ricostruita da questa Corte, una logica di garanzia sia per le parti del rapporto che per i creditori e i terzi, messi nella condizione di conoscere la indefettibile volontà del commissario e i costi che essa genera nel concorso.

7. La norma d’interpretazione autentica, innestandosi in un contesto di deroga anche rispetto alla disciplina fallimentare – ispirata alla diversa regola della quiescenza dei contratti – mette in risalto il peculiare nesso, caratterizzante l’amministrazione straordinaria, tra continuità contrattuale (come criterio regolatore della sorte immediata dei rapporti pendenti, salve eccezioni nominate) e continuità aziendale (ritenuta, per le dimensioni dell’impresa e del dissesto, da preservare), così giustificando anche i poteri attribuiti all’organo concorsuale. Questi ultimi restano – contrariamente a quanto trascurato nel ricorso – di pertinenza di un soggetto che agisce in un quadro di legalità e controlli pubblicistici all’insegna dell’esercizio di funzioni volte a realizzare un interesse opportunamente bilanciato con le citate prerogative di impulso lasciate alle controparti contrattuali e dal contesto organizzativo limitato alla prima fase della procedura, cioè fino al varo del programma. In tal modo l’istituto si armonizza anche sotto il profilo delle relazioni concorrenziali e delle parziali e temporanee indirette limitazioni subite dai competitori, compatibili con i principi di libertà economica peraltro solo genericamente evocati dal ricorrente in punto di sospetto d’incostituzionalità, apparendo invece il descritto assetto ispirato a non manifesta irragionevolezza, per quanto premesso.

8. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna alle spese del procedimento secondo la regola della soccombenza e liquidazione come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate in Euro 9.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017

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