Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19946 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/10/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 05/10/2016), n.19946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17771/2015 proposto da:

D.A., DO.AR., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CIRC.NE TRIONFALE 145, presso lo studio dell’avvocato FABIO

MANISCALCO, rappresentati e difesi dall’avvocato UGO PERNIGOTTI

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.M.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3477/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

13/05/2014, depositata i123/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

” Do.Ar. ed A. propongono un motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 3477/2014, depositata dalla Corte d’Appello di Roma in data 23.5.2014, con la quale la corte dichiarava inammissibile in quanto tardivo l’appello da loro proposto ed al contempo, in accoglimento dell’appello proposto da Do.Al., rigettava la domanda proposta nei suoi confronti da V. M. C.. Deducono che, nel dichiarare la inammissibilità per tardività dell’appello da loro proposto, la corte di merito sarebbe incorsa in violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c..

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

La V. – alla quale i ricorrenti hanno provveduto a rinnovare la notifica del ricorso dopo un primo tentativo che ha avuto esito negativo – non ha svolto attività difensive.

I ricorrenti sostengono che, essendo nulla la notifica della sentenza di primo grado, eseguita nei loro confronti ai sensi dell’art. 140 c.p.c., perchè mancante della affissione dell’avviso di notificazione alla porta della loro abitazione, tale nullità impedirebbe il decorso del termine breve per proporre impugnazione ed anche il decorso del termine lungo.

Precisano poi che il termine di trenta giorni per proporre appello sarebbe decorso, in relazione alla sentenza di primo grado (della quale i ricorrenti peraltro non indicano mai quando sia stata depositata), dal 22.1.2009, ovvero dalla data del ritiro del plico contenente la sentenza di primo grado presso la Casa Comunale.

Il motivo appare inammissibile.

Dalla lettura della sentenza di appello si evince che, a conclusione del primo grado del giudizio iniziato nel 2004, è stata emessa tra le parti sentenza depositata il 14.7.2008 e che la notifica della stessa è stata eseguita ex art. 140 c.p.c., con il compimento, del quale dà atto il giudice di appello, delle tre modalità prescritta a pena di nullità della notifica, per portare l’atto a conoscenza del destinatario, inclusa quella, in questa sede contestata, dell’affissione dell’avviso alla porta del destinatario.

La questione della intempestività dell’appello è stata dedotta nel giudizio in appello dalla V., che si è costituita deducendo l’inammissibilità del gravame, e quindi esaminata nel corso del giudizio di appello nel contraddittorio delle parti e non certo inaspettatamente introdotta dal giudice di appello solo con la decisione.

Non risulta dalle argomentazioni dei ricorrenti contenute nel ricorso (che avrebbero peraltro dovuto essere illustrate con il richiamo all’atto del giudizio di appello in cui l’eccezione di nullità della notifica fu eventualmente proposta e con la precisa indicazione della collocazione di tale atto nel fascicolo di parte, al fine di consentirne a questa Corte la verifica) nè tanto meno risulta dalla sentenza che essi abbiano in appello contestato la nullità della notifica della sentenza di primo grado ed in particolare l’avvenuto adempimento da parte dell’ufficiale giudiziario della formalità consistente nella affissione dell’avviso sulla porta dell’abitazione.

Pertanto la questione in questa sede dedotta risulta questione nuova, conseguentemente inammissibile.

Si propone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La parte intimata non ha svolto attività processuale.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio, esaminata anche la memoria di parte ricorrente, ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Aggiunge che, poichè nella sentenza impugnata si dà atto espressamente della risultanza dagli atti dell’avvenuto regolare compimento delle tre formalità di cui all’art. 140 c.p.c., la mancata esecuzione dell’adempimento dell’affissione dell’avviso sulla porta dell’abitazione dei destinatari avrebbe dovuto essere dedotta come vizio revocatorio, essendo stata allegata l’esistenza di un errore di fatto riscontrabile dagli atti di causa.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quarter, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 , comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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