Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19945 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19945 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: NONNO GIACOMO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27975/2012 R.G. proposto da
Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19, presso lo studio dell’avv. Fabio Francesco Franco, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente contro
Lamecop di Coppola Marco & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore,
– intimata e nei confronti di
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale
è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– intimata avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.
294/14/12, depositata il 24 aprile 2012.

Con/est.
Nonno

Data pubblicazione: 27/07/2018

Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore
generale dott. Mauro Vitiello, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2018

RILEVATO CHE
1. con sentenza n. 294/14/12 del 24/04/2012 la CTR del Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla Equitalia Sud s.p.a. avverso la sentenza n. 181/01/11 della CTP di Roma, che aveva accolto
il ricorso della Lamecop di Coppola Marco & C. s.a.s. avverso l’iscrizione
ipotecaria per mancato pagamento di IVA e IRAP relativi all’anno d’imposta 2003;
1.1. il giudice di appello premetteva che: a) l’iscrizione ipotecaria
era stata effettuata a seguito di un avviso di accertamento poi annullato dalla CTP di Roma, annullamento che aveva reso inefficace anche
la successiva cartella di pagamento, peraltro oggetto di sgravio; b) la
CTP accoglieva il ricorso della società contribuente, ordinando la cancellazione dell’ipoteca e condannando entrambi gli enti convenuti
(Equitalia Sud s.p.a. e Agenzia delle entrate) al pagamento delle spese
di lite; c) la sentenza della CTP era impugnata da Equitalia Sud s.p.a.
che rivendicava la correttezza del proprio operato;
1.2. su queste premesse, la CTR motivava l’inammissibilità dell’appello evidenziando il mancato deposito della copia del ricorso in appello, notificata a mezzo posta alle controparti, nella segreteria della
CTP nel termine di trenta giorni, previsto appunto a pena di inammissibilità;

2. la Equitalia Sud s.p.a. impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

2

Con. est.
G.M. Nonno

dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

3. la Lamecop di Coppola Marco & C. s.a.s. non si costituiva in giudizio mentre l’Agenzia delle entrate depositava “atto di costituzione” al
solo fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione della
causa ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.;

la trattazione della causa a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione del
fascicolo processuale, indispensabile per verificare la produzione della
prova del deposito della copia conforme dell’atto di appello notificato
presso la CTP di Roma;

5. con decreto del 25/07/2017, il Presidente della V Sezione Civile,
preso atto dell’irrintracciabilità dell’incartamento di cui era stata disposta l’acquisizione, disponeva la ricostituzione dei fascicoli processuali
delle parti, assegnando alle stesse il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione del decreto medesimo;

6. la società ricorrente provvedeva alla ricostruzione del proprio
fascicolo allegando i documenti di cui alla nota di deposito del
13/09/2017.

CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo di ricorso la Equitalia Sud s.p.a. deduce la
nullità della sentenza per erronea valutazione del disposto di cui all’art.
123 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 3 bis, comma 7, della I. 2 dicembre 2005, n. 248, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ.;
1.1. in buona sostanza, la società ricorrente lamenta che vi sia
stata una falsa applicazione di legge, atteso che il deposito della copia
del ricorso in appello notificato a mezzo posta alle controparti presso
la CTP sarebbe regolarmente avvenuta;

3

Con,s`. est.
G.9i/Nonno

4. con ordinanza resa all’udienza del 21/02/2017 il Collegio rinviava

2. il motivo è fondato;
2.1. dagli atti del fascicolo di parte, per come ricostruito a seguito
del provvedimento presidenziale del 25/07/2017, può evincersi che la
copia del ricorso in appello è stata regolarmente depositata presso la

dall’art. 53, comma 2, seconda parte, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546 (nella formulazione applicabile ratione temporís),

3. con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la nullità
della sentenza per omesso esame (art. 112 cod. proc. civ.) del motivo
di appello afferente la debenza “virtuale” della pretesa tributaria, in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.;

4. il motivo resta assorbito;

5. in conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il
secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, perché
provveda anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e
rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2018.

segreteria della CTP di Roma in data 13/12/2011, così come previsto

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