Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19945 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. II, 23/09/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 23/09/2020), n.19945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 32444-2018 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

C.M., + ALTRI OMESSI elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE ANGELICO, 78, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

FERRARA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MASSIMO FERRARO;

– controricorrenti –

e contro

B.V., G.G., F.M., S.M.,

D.A.M.;

– intimati –

avverso il decreto n. cron. 4055/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/01/2020 dal Presidente Dott. GORJAN Sergio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA, che ha concluso per il rigetto delle prime due censure

del ricorso e l’accoglimento della terza e quarta;

udito l’Avvocato Alessandro Ferrara, difensore dei resistenti, che si

è riportato agli atti depositati ed ha chiesto il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.M. ed altri ricorrenti ebbero a proporre istanza di riconoscimento d’equo indennizzo per l’eccessiva durata di procedura fallimentare avanti il Tribunale di Napoli che fu accolta, per quanto di ragione, dalla Corte d’Appello di Roma.

Osservava la Corte capitolina come era ammissibile la richiesta di estensione della domanda sino all’attualità, poichè la procedura fallimentare ancora in corso, e come le domande proposte dagli eredi iure hereditatis andavano limitate al momento del decesso del de cujus, sicchè tassava il ristoro nella misura di Euro 500,00 per ogni anno di riconosciuto ritardo.

Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto emesso dalla Corte capitolina fondato su quattro motivi.

C.M. ed altri 36 resistenti si sono costituiti ritualmente con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal Ministero della Giustizia s’appalesa infondato e va rigettato.

Con il primo mezzo d’impugnazione l’Amministrazione ricorrente denunzia violazione del disposto ex art. 101 c.p.c. con conseguente nullità, ex art. 360 c.p.c., n. 4, poichè la Corte capitolina ha ritenuto possibile l’estensione della domanda oltre la data di proposizione del ricorso nel 2012 e sino al momento della decisione – 2017 -, in quanto la procedura fallimentare – giudizio presupposto – ancora in corso.

Un tanto ad opinione del Ministero ricorrente ha comportato la violazione del contraddittorio – art. 101 codice di rito – poichè la richiesta accolta, non già, configura mera emendatio libelli, bensì introduzione di vera e propria domanda nuova.

La censura proposta s’appalesa priva di fondamento giuridico posto che l’ampliamento della domanda nella specie non configura domanda nuova, siccome insegna questa Suprema Corte – Cass. sez. 2 n. 1521/19.

Difatti nella specie la procedura fallimentare, in relazione alla quale s’agisce per ottenere l’indennizzo in dipendenza della sua eccessiva durata, era ancora in corso al momento della decisione, ma già al momento della proposizione della domanda ex lege n. 89 del 2001 s’era verificata la violazione pregiudizievole, sicchè non risulta mutato nè il petitum – solo ampliato con la richiesta dell’indennizzo per l’ulteriore periodo di pregiudizio patito – nè la causa petendi e dunque non concorre proposizione di domanda nuova, ma solo emendatio libelli.

Di conseguenza nemmeno concorre la violazione del diritto di difesa denunziato dall’Amministrazione, posto che il mero aumento del periodo di durata irragionevole della procedura fallimentare, fermi tutti gli altri elementi qualificanti la domanda, non ha inciso sul contraddittorio già ritualmente instaurato sugli stessi.

Con la seconda ragione di doglianza l’Amministrazione ricorrente lamenta violazione delle norme L. n. 89 del 2001, ex artt. 2 e 4 posto che – sempre con riguardo alla domanda nuova accolta – il Collegio romano non ha proceduto ad alcun apprezzamento circa le ragioni dell’ulteriore pendenza della procedura e non ha rilevato come, per il periodo successivo al 2012, fossero mutati legislativamente e il rito da seguire per coltivare la domanda di indennizzo ed i criteri di sua liquidazione.

Una volta rilevato che non costituisce domanda nuova il mero aumento del periodo di irragionevole durata in dipendenza della perdurante pendenza del procedimento presupposto, le ragioni della svolta censura perdono rilevanza.

Difatti quando accertato il superamento della ragionevole durata della procedura fallimentare – Cass. sez. 2 n. 23982/17 -, stabilito comunque entro sette anni, non v’è più necessità di anche accertare le ragioni dell’ulteriore periodo di durata, poichè oramai superato il limite massimo previsto e comunque maturato il pregiudizio indennizzabile.

Quanto poi all’introduzione, dopo l’avvio del procedimento de quo avanti la Corte romana, di nuova disciplina normativa sia sostanziale che processuale in materia di equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001, va anzitutto rilevato come sia stata eliminata dalla Corte costituzionale – sentenza n. 88/2018 – la norma che vietava l’introduzione del procedimento prima che fosse stato definito il procedimento presupposto.

Dunque è venuto meno l’unico – innovativo – ostacolo al proponimento in corso di causa dell’aumento del petitum in dipendenza dell’ulteriore durata irragionevole del procedimento presupposto, stabilito dalla nuova disciplina emanata nel 2012.

Durata, che non già si configura quale elemento incerto,siccome evidenziato dall’Amministrazione ricorrente sulla scorta di insegnamento di questo supremo Collegio, bensì accertato dalla Corte romana a mezzo dell’apposita certificazione di cancelleria circa l’attualità della pendenza della procedura fallimentare presupposta, depositata in causa dai ricorrenti originari.

Quanto poi ai criteri di valutazione e liquidazione dell’indennizzo, stabiliti dalla nuova normativa, l’Amministrazione ricorrente non ha anche accompagnato la sua censura sul punto con la necessaria indicazione della violazione concreta di detti nuovi criteri da parte del Collegio romano nel procedere alla sua liquidazione dell’indennizzo in questa causa.

Con il terzo motivo di impugnazione parte ricorrente denunzia omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5 individuato nel mancato apprezzamento della, pur segnalata, circostanza della complessità della procedura fallimentare desumibile da dati fattuali, puntualmente indicati in causa, con individuazione conseguente in anni sette del termine ragionevole di durata, anzichè in sei anni siccome fatto dal Collegio capitolino.

La censura s’appalesa priva di fondamento posto che, all’evidenza per la stessa argomentazione sviluppata al riguardo dall’Amministrazione ricorrente, la Corte capitolina ha esaminata la questione circa l’individuazione della durata ragionevole della procedura fallimentare de quo, alla luce dei criteri direttivi posti al riguardo a questo Supremo Collegio, e l’ha fissata in anni sei – misura intermedia tra il minimo ed il massimo possibili ex Cass. sez. 1 n. 8468/12 -. All’evidenza il fatto decisivo dedotto dalla parte ricorrente risulta esaminato anche se con soluzione non gradita.

Con la quarta doglianza il Ministero ricorrente rileva omesso esame di fatto decisivo individuato nel mancato apprezzamento da parte del Collegio romano dell’ammontare effettivo dei crediti insinuati da parte di ciascuno dei creditori-ricorrenti e del grado, assai elevato, di soddisfazione dei crediti vantati dai lavoratori a seguito dell’intervento surrogatorio dell’INPS per il trattamento fine lavoro.

La censura pecca di genericità posto che – al di là del cenno a richiesta istruttoria d’informazioni – l’Amministrazione ricorrente non indica come e quando fu sottoposta al Giudice del merito la questione oggi agitata nel presente motivo di ricorso.

Difatti nel ricorso risulta operato cenno all’istanza istruttoria di assumere informazioni senza ritrascrivere il tenore di detta istanza e, soprattutto, il passo della memoria difensiva,cui detta istanza era correlata,con il quale la questione fattuale, oggi indicata siccome decisiva e non valutata,venne sottoposta alla Corte romana.

In difetto d’un tanto la censura mossa s’appalesa generica.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dell’Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese di lite per questo giudizio di legittimità tassate in Euro 4.200,00 – tenuto conto del valore base di ogni pretesa e del numero di assistiti – di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo tariffa forense nella misura indicata in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il Ministro ricorrente a rifondere ai resistenti costituiti le spese di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 4.200,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

 

 

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