Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19945 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2019, (ud. 20/12/2018, dep. 23/07/2019), n.19945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5456-2018 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 6,

presso lo studio dell’avvocato ELIO VITALE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUCIO VACIRCA;

– ricorrente –

contro

C.M., C.R., CA.GA., F.M.,

F.V., FI.VI., F.F., F.S.,

F.G., RC AGRI SRL;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G.

90100039/2013 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 07/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. SGROI CARMELO che, visti gli

artt. 42 c.p.c. ss. e 380-ter c.p.c., chiede che la Corte di

Cassazione in camera di consiglio, in accoglimento del ricorso

(secondo motivo), dinanzi al Tribunale di Catania.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. Con ordinanza depositata il 10 gennaio 2018, il Tribunale di Catania disponeva, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., la sospensione del processo n. R.G. 90100039/2013 sino all’esito del giudizio di impugnazione pendente di fronte alla Corte di appello di Catania. Il giudizio di impugnazione era stato instaurato da C.R. avverso la sentenza non definitiva n. 1615/2017 con cui il Tribunale (inizialmente adito da C.M. con domanda volta a ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria intercorrente tra la medesima C.M., i germani C.F. e C.R. e il nipote Ca.Ga.) aveva dichiarato la nullità parziale della convenzione che aveva assoggettato alcuni dei beni immobili facenti parte dell’asse ereditario al regime di comunione legale dei coniugi.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per regolamento necessario di competenza C.F..

Gli intimati C.M., C.R., Ca.Ga., F.M., F.V., Fi.Vi., F.F., F.S., F.G. e RC Agri s.r.l. non hanno proposto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-ter c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in tre motivi:

a) Con il primo motivo – che denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. – il ricorrente lamenta l’incompetenza del giudice istruttore a disporre la sospensione del processo, spettando tale competenza al collegio.

b) Il secondo motivo lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 279 c.p.c., comma 4, e dell’art. 295 c.p.c. per avere il giudice istruttore disposto la sospensione del processo in mancanza dell’accordo tra le parti: la sospensione era sì stata richiesta da C.M. e C.R. da un lato e da Ca.Ga. dall’altro lato, ma sia il ricorrente che la società RC Agri avevano chiesto il rigetto dell’istanza.

c) Il terzo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. per avere il giudice istruttore disposto la sospensione del processo in assenza dei presupposti richiesti dall’art. 295 c.p.c.

Il secondo motivo di ricorso è fondato. Il Tribunale di Catania, rilevata l’opportunità – per motivi di economia processuale – di sospendere il procedimento in attesa della definizione della impugnazione sulla sentenza non definitiva, ha ritenuto di escludere l’applicazione dell’art. 279 c.p.c., comma 4 (che prevede la sospensione facoltativa del processo, su istanza concorde delle parti, ove sia proposto appello immediato contro la sentenza che non ha definito il giudizio) e di applicare invece l’art. 295 c.p.c. (che dispone la sospensione obbligatoria del processo) perchè quella resa nel caso in esame sarebbe una sentenza non definitiva solo nel nomen iuris, ma parziale nella sostanza, avendo pronunciato la nullità di un atto pubblico.

Il ragionamento del Tribunale è errato, in quanto la qualificazione della pronuncia come parziale non esclude l’applicazione dell’art. 279 c.p.c., comma 4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza, l’unica possibilità di sospensione di quest’ultimo giudizio è quella su richiesta concorde delle parti, ai sensi dell’art. 279 c.p.c., comma 4, restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., sia la sospensione ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, per l’assorbente ragione che il giudizio è unico e che per tale ragione la sentenza resa in via definitiva è sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale” (così Cass. 22944/2007, negli stessi termini Cass. 5894/2015).

L’ordinanza, pertanto, è stata resa (a fronte del dissenso al riguardo manifestato sia dal ricorrente che dalla società Agri) in carenza del necessario presupposto della concorde istanza delle parti.

La fondatezza del secondo motivo comporta l’assorbimento del primo e del terzo motivo, che attengono all’inquadramento della fattispecie sub art. 295 c.p.c.

II. Il ricorso va pertanto accolto; il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa riassunta dinanzi al Tribunale di Catania che provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e, per l’effetto, dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Catania, dando alle parti termine di 60 giorni per la riassunzione, termine decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza; spese al definitivo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2^ sezione civile, il 20 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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