Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19945 del 21/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/09/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 21/09/2010), n.19945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE di ASOLO elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Avezzana,

n. 1, nello studio dell’avv. Lorenzo Sciubba; rappresentato e difeso

dall’Avv. MOLLO Antonio, come da procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI MARCA TREVIGIANA s.c.a.

elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Paridi, n. 48, nello

studio dell’Avv. Prof. MARINI Giuseppe, che la rappresenta e difende,

unitamente all’Avv. Carlo Amato, giusta delega a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, n. 19, depositata in data 19.11.2004;

Udita la relazione delle cause svolta nella camera di consiglio del

20.5.10 dal. Cons. Dott. Pietro Campanile;

Udito per il Comune di Asolo l’Avv. Antonio Mollo e per la

Cooperativa l’Avv. Antonio Tigani Sala, munito di delega dell’Avv.

Giuseppe Marini;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso proposto dal Comune di Asolo avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale dei Veneto, in riforma della decisione di primo grado e in accoglimento dell’appello proposto dall’ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI MARCA TREVIGIANA – s.c.a. a r.l., d’ora in avanti “Cooperativa”, accoglieva il ricorso dalla stessa proposto avverso l’avviso di accertamento relativo all’imposta comunale sugli, immobili per l’anno 1999, fondato sulla natura rurale dei fabbricati, in quanto strumentali all’attivita’ agricola svolta dalla predetta, e giungendo ad attribuire a detti beni “la categoria catastale (OMISSIS);

Letto il ricorso proposto dal Comune di Asolo, con il quale e’ stata dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1, 2 e 5 nonche’ del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis sostenendosi, in sostanza, l’insussistenza dei presupposti per l’esenzione dei fabbricati dall’imposta comunale sugli immobili;

Rilevata, in via preliminare, l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilita’, in quanto tardivamente notificato, del ricorso, avuto riguardo al principio di unicita’ del procedimento di notificazione, nella specie iniziato, mediante consegna dell’atto all’Ufficiale: giudiziario, entro il termine previsto dall’art. 327 c.p.c., e conclusosi successivamente, per ragioni non imputabili alla ricorrente (Cass., Sez. Un., 19 febbraio 2009, n. 3960);

Ritenuta la fondatezza del ricorso, dovendosi richiamare il recente orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato il principio di diritto secondo cui qualora un “fabbricato” sia stato catastalmente classificato come “rurale” (categoria (OMISSIS) per le unita’ abitative, categoria (OMISSIS) per gli immobili strumentali alle attivita’ agricole) resta precluso ogni accertamento, in funzione della pretesa assoggettabilita’ ad ICI del fabbricato in questione. Allo stesso modo, e in senso inverso, qualora il “fabbricato” non sia stato catastalmente classificato come “rurale”, il proprietario che ritenga, tuttavia, sussistenti i requisiti per il riconoscimento come tale, non avra’ altra strada che impugnare la classificazione operata al fine di ottenerne la relativa variazione. L’accertamento dei predetti requisiti in difformita’ della attribuita categoria catastale – cosi’ continuano le Sezioni Unite in motivazione – non puo’ essere compiuto, incidentalmente, dal giudice tributario che sia stato investito della domanda di rimborso dell’ICI da parte del contribuente. Il classamento, infatti, e’ rispetto alla pretesa tributaria concretamente opposta, l’atto presupposto ed a riguardo e’ ostativo i “carattere impugnatorio del processo tributario, avente un oggetto circoscritto agli atti che scandiscono le varie fasi del rapporto d’imposta.

Ribadito, pertanto, che, in caso di immobili iscritti al catasto, occorra distinguere l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria, il quale non e’ soggetto all’imposta, dall’immobile iscritto in una diversa categoria catastale. In quest’ultimo caso, infatti, sara’ onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovra’ impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento de fabbricato all’imposta.

Considerato, quindi, che, alla stregua dei principi di diritto riportati, gli argomenti, svolti dalla CTR, e fondati sulla pregnanza dell’attivita’ agricola svolta dalla contribuente, siano assolutamente irrilevanti ai fini di una corretta decisione e non meritino di essere condivisi, in quanto, vertendosi in tema di immobili iscritti al catasto – tale circostanza e’ pacifica tra le parti – al fine di escludere o affermare l’assoggettabilita’ all’ICI, occorreva innanzitutto verificare se il fabbricato de quo, catastalmente, fosse stato classificato o meno come fabbricato rurale (con attribuzione della categoria (OMISSIS) propria delle unita’ abitative, oppure della categoria (OMISSIS) propria degli immobili strumentali alle attivita’ agricole), costituendo la detta classificazione catastale elemento di rilievo determinante.

Rilevato, infine, che tale circostanza non emerge con certezza, in relazione al periodo di riferimento, dalla lettura della sentenza impugnata, onde quest’ultima, in accoglimento del proposto ricorso, deve essere cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, la quale provvedera’ all’indicato accertamento di fatto da condursi nell’osservanza del principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, come sopra richiamato, nonche’ in ordino al regolamento delle spese della presente fase di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile – tributaria, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2010

 

 

 

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