Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19945 del 13/07/2021

Cassazione civile sez. I, 13/07/2021, (ud. 15/03/2021, dep. 13/07/2021), n.19945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 595/2020 proposto da:

H.N.L.E.I., quale genitore del minore

K.R., elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini n. 6,

presso lo studio dell’avvocato Agnitelli Manuela, che la rappresenta

e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.E., quale tutore del minore K.R., elettivamente

domiciliato in Roma, Via F. Confalonieri n. 5, presso il proprio

studio, rappresentato e difeso da se medesimo, giusta nomina del

Tribunale per i Minorenni di Roma del 21.5.2018;

– controricorrente –

contro

Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma,

Sindaco p.t. del Comune di Roma;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7105/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/03/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

H.N.L.E.I., madre del minore K.R. (nato il (OMISSIS)) propone ricorso per cassazione con due mezzi avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 7105 del 19/11/2019 nei confronti dell’Avv. R.E., curatore speciale del minore, che ha replicato con controricorso.

La Corte distrettuale, respingendo l’appello dell’odierna ricorrente, ha confermato la sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma che aveva accertato lo stato di abbandono di R. e ne aveva dichiarato lo stato di adottabilità.

Il Tribunale, a seguito della richiesta del P.M. di apertura del procedimento volto ad accertare lo stato di abbandono dei minori D.S. (nata il (OMISSIS)), D.M. (nata il (OMISSIS)), D.Y. (nato il (OMISSIS)) e K.R. – i primi tre figli di H.N.L.E.I. e di Do.Mo. e l’ultimo figlio della stessa madre e di K.A., con sentenza dell’8/1/2019 aveva disposto non luogo a provvedere in ordine allo stato di adottabilità dei primi tre e l’apertura del procedimento di volontaria giurisdizione rispetto agli stessi con incarico ai Servizi Sociali di elaborare un progetto di recupero delle competenze genitoriali provvedendo all’eventuale collocamento dei minori presso l’abitazione materna; aveva, invece, dichiarato lo stato di adottabilità di K.R., affetto da sindrome di Down aggravata da problemi respiratori, aveva confermato la attuale collocazione del minore e ne aveva disposto il collocamento preadottivo, vietando ogni contatto tra R. ed i genitori.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 111 Cost. e per motivazione apparente. La ricorrente sostiene che la Corte distrettuale non abbia fornito una motivazione logica ed adeguata per non avere ravvisato la contraddittorietà della sentenza di primo grado che aveva disposto il non luogo a provvedere per tre minori – riconoscendo, a suo parere, implicitamente la idoneità genitoriale della madre – ed aveva invece dichiarato lo stato di adottabilità del piccolo R., senza considerare la possibilità del ricorso ad altri istituti previsti dalla L. n. 184 del 1983, come l’affido familiare.

La ricorrente rappresenta che l’assenza di legame affettivo con il figlio era probabilmente dovuto al fatto che il bambino, dopo due mesi di ospedalizzazione era stato allontanato dai genitori e non aveva avuto contatti se non sporadici con gli stessi.

Si duole quindi che non siano state prese in esame le richieste di espletamento di una CTU psicologica per approfondire le ragioni del mancato attaccamento madre/figlio e la sua attuale capacità genitoriale e si duole dell’omessa pronuncia in merito.

1.2. Il motivo è inammissibile.

Contrariamente a quanto assume la ricorrente, la sentenza illustra in maniera approfondita le ragioni della dichiarazione dello stato di abbandono e di adottabilità di R., rammentando che – sin dalla nascita del piccolo – che aveva manifestato la sindrome di Down – la madre si era mostrata aggressiva e sottovalutante nel corso del colloquio con la mediatrice culturale che le illustrava le problematiche di salute del minore; che poche settimane dopo la stessa aveva allontanato da casa il compagno in due occasioni, intimandogli di portare con sé il neonato, e che il padre del bambino si era rivolto ai Servizi sociali per un supporto, rappresentando le inadeguatezze della madre; che il rapido degenerare della situazione aveva indotto il Tribunale per i minorenni ad adottare un provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale sul minore R. per entrambi in data 31/1-3/2/2017; che in occasione della esecuzione la madre era apparsa completamente fuori controllo, tanto da dover essere sottoposta a TSO, e da indurre i Servizi sociali a disporre il collocamento presso una struttura di tutti i minori.

La sentenza, quindi, dà conto sia delle condizioni psichiche della madre accertate a seguito del ricovero, essendo la stessa risultata affetta da “Disturbo affettivo non specificato” e da “Disturbo situazionale acuto”, sia della sua indisponibilità a seguire i percorsi clinici e la terapia farmacologica prescrittale; illustra anche il tentativo compiuto dagli zii materni di occuparsi dai bambini, osteggiato proprio dalla madre, tanto da comportare la sospensione degli incontri. Illustra anche gli esiti della consulenza tecnica svolta per verificare il corretto esercizio della responsabilità genitoriale, dalla quale era emerso il differente rapporto esistente tra la ricorrente ed i primi tre figli, con i quali era stato riscontrato un buon contatto emotivo, laddove si era evidenziato che la stessa, al contrario, non riusciva a stabilire un rapporto corretto con il figlio più piccolo, che tenesse conto delle sue condizioni di salute e delle necessarie misure di sostegno. Ha altresì considerato che il comportamento oppositivo e l’atteggiamento di sospetto e sfiducia manifestato dalla ricorrente sia nei confronti dei Servizi sociali che nei confronti degli zii del bambino – portavano ad escludere che la stessa avrebbe aderito ad un percorso di sostegno personale e genitoriale.

La sentenza, prendendo atto anche del decesso del padre del minore, nel confermare il provvedimento impugnato, ha rimarcato il diverso connotarsi del rapporto tra la ricorrente e gli altri figli, oltre che la circostanza che questi potevano fare affidamento anche sul padre, pur essendo questi presente in Italia solo occasionalmente.

Orbene, la censura non si confronta affatto con la ampia motivazione svolta sul punto, in cui si dà conto delle ragioni delle differenti decisioni adottate per i minori in maniera articolata e sufficiente in ragione delle peculiari condizioni di salute del bambino e dell’incapacità della madre di farne consapevolmente carico, oltre che dell’espletamento della CTU, e risulta formulata in maniera generica, in quanto si sofferma solo su alcuni passaggi motivazionali, dimostrando di non cogliere la complessiva ed articolata ratio decidendi.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 8, art. 12, comma 1, art. 15 e art. 17, comma 4, dell’art. 8 della CEDO, dell’art. 9 della Convenzione di New York e degli artt. 29 e 30 Cost., lamentando difetto di istruttoria e contraddittoria motivazione.

Anche questo motivo evidenzia quella che è – a parere della ricorrente – la contraddittorietà della decisione che ha accertato e dichiarato lo stato di abbandono per R., ma non ha ravvisato la capacità genitoriale deficitaria in relazione agli altri minori.

La ricorrente contesta la motivazione che – a suo parere avrebbe ritenuto decisiva la collaborazione del primo compagno (padre dei primi tre minori) come perno di stabilità familiare, deducendo che lo stesso viveva in (OMISSIS), dove aveva un’altra famiglia.

La ricorrente sostiene di non aver potuto seguire il percorso di sostegno psicologico e sociale per cause indipendenti dalla sua volontà, a seguito dell’arresto subito per l’accusa concernete il decesso del padre di R., avvenuto il (OMISSIS).

Si duole nuovamente che non sia stato svolto un accertamento all’attualità circa la sussistenza della condizione di abbandono propedeutica alla dichiarazione di adottabilità.

2.2. Anche il secondo motivo è inammissibile.

Va qui confermato il principio secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando il ricorrente, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758 del 04/04/2017). Con il ricorso per cassazione – anche se proposto con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la parte non può, invero, rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 07/12/2017; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 16056 del 02/08/2016).

Nel caso in esame la Corte di appello ha accertato il ripetuto comportamento abbandonico manifestatosi proprio nei confronti di R., analizzando le articolate risultanze istruttorie e la censura mira sostanzialmente a sovvertirne l’esito, senza nemmeno indicare fatti decisivi di cui sia stato omesso l’esame.

Inoltre, la doglianza in merito al mancato accoglimento delle richieste istruttorie risulta aspecifica, considerato che il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di esso, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. n. 19985 del 10/8/2017) e, nel caso in esame, non vengono nemmeno illustrate le ragioni per le quali sarebbe stata richiesta una nuova CTU, posto che ne erano state già eseguite due (una anche in appello) e considerato che la Corte di appello ha dato anche atto che all’esito non furono sollevate osservazioni, con statuizione che non risulta impugnata.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Il procedimento dagli atti risulta esente.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in Euro 2.100,00, oltre Euro 200,00, per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

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