Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19945 del 10/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 10/08/2017, (ud. 05/07/2017, dep.10/08/2017),  n. 19945

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11083/2012 proposto da:

Gruppo New Progress S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Tacito n. 23, presso

lo studio dell’avvocato Giustiniani Giovanni, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Ponti Christian, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PADOVA, depositato il 23/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2017 dal cons. SCALDAFERRI ANDREA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SOLDI

ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Balestrazzi Francesco, con

delega, che si riporta agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto notificato il 26 aprile 2012, il Gruppo New Progress s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, a norma dellA L.Fall., art. 99, del decreto depositato il 23 marzo 2013 con il quale il Tribunale di Padova ha parzialmente accolto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS), proposta dalla stessa società. Con tale opposizione, la stessa lamentava – per quanto qui ancora rileva- che erroneamente il giudice delegato aveva escluso il privilegio previsto dall’art. 2751 bis c.c., n. 1, in relazione al credito avente ad oggetto le somme (TFR e differenze retributive) dovute dalla società fallita -cui essa opponente aveva affidato il subappalto di alcuni servizi presso un’azienda alberghiera nell’ambito di un più ampio appalto ad essa affidato- ad alcuni suoi ex dipendenti, ed a questi corrisposte dalla New Progress in ottemperanza a due sentenze di condanna pronunciate dal Tribunale di Venezia in via solidale nei confronti della società fallita, della impresa committente e della stessa sub committente New Progress, in via solidale tra loro a norma del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29.

1.1. Con il decreto qui impugnato, il tribunale ha accolto solo la doglianza relativa all’importo del credito da ammettere, ed ha invece confermato il diniego del rango privilegiato, osservando che il subcommittente che soddisfa il credito retributivo del dipendente del suo subappaltatore adempie ad un suo specifico obbligo autonomo previsto dalla citata fonte normativa, senza surrogarsi nella posizione del dipendente soddisfatto, in ciò differendo dall’I.N.P.S., quando soddisfa i lavoratori insinuati al passivo del fallimento del loro datore di lavoro e si surroga nella posizione da essi assunta nel passivo fallimentare: nel caso di specie, al contrario, la opponente non ha nessuno cui surrogarsi e può far valere esclusivamente il proprio diritto di regresso nei confronti della fallita debitrice solidale.

2. L’intimata curatela non ha svolto difese.

3. Con ordinanza depositata il 20 ottobre 2014, il Collegio della sesta sezione civile ha rimesso la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile, disponendo la acquisizione dalla Cancelleria del Tribunale di Padova di copia della ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione del decreto qui impugnato, eseguita a mezzo P.E.C. dalla Cancelleria stessa alle parti.

4. Alla odierna udienza pubblica, la causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con la relazione depositata a norma dell’art. 380 bis c.p.c., era stata proposta la declaratoria di inammissibilità del ricorso a norma della L.Fall., art. 99,comma 12, in quanto notificato (in data 26 aprile 2012) oltre il termine previsto per la proposizione del ricorso in cassazione in caso di comunicazione del decreto: comunicazione che si era ritenuto essersi perfezionata il 23 marzo 2012, sulla base di una annotazione apposta sulla copia del decreto.

Invece, dalla attestazione telematica in atti, inviata dal Tribunale di Padova, risulta che il messaggio di comunicazione del decreto che ha deciso l’opposizione è stato consegnato all’indirizzo di posta elettronica del difensore della odierna ricorrente il 27 marzo 2012 (R.A.C. n. 2020065). Ne deriva che la notifica del ricorso per cassazione è avvenuta entro il termine di legge.

2. Nel merito, il ricorso è fondato.

Dalla solidarietà, stabilita dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, tra committente e appaltatore datore di lavoro nell’obbligo (entro determinati limiti temporali dalla cessazione dell’appalto) di corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti, discende anche, di diritto, il presupposto di applicazione, in caso di pagamento dal primo effettuato, della surrogazione legale nel credito soddisfatto. Surrogazione prevista per l’appunto dall’art. 1203 c.c., n. 3, a favore del condebitore solidale che ha pagato il debito comune – in questo caso per legge – con altri. La surrogazione nel credito soddisfatto – che non è esclusa dal diritto di regresso concesso in via alternativa a norma dell’art. 1299 c.c. (cfr. ex multis Cass. n. 1818/81; n. 1796/1969) – importa il subingresso di un soggetto nella posizione giuridica di altro soggetto, con i diritti e le azioni ad essa inerenti: tra questi non può non includersi il diritto di avvalersi del privilegio che assiste il credito soddisfatto, nella specie secondo il disposto dell’art. 2751 bis c.c., n. 1, (cfr. Cass. n. 3265/1979).

Per ciò il committente che ha adempiuto al debito comune con l’appaltatore ha – questa volta sì – un titolo autonomo (cfr. Cass. n. 10543/16) per far valere tali diritti mediante insinuazione al passivo del fallimento del condebitore, non essendo a tal fine necessario che i lavoratori, da lui soddisfatti precedentemente, si siano insinuati al passivo.

3. Il decreto impugnato è dunque cassato, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa di opposizione può essere decisa nel merito, con ammissione al passivo del credito, per la somma già accertata dalla Corte d’appello, con il privilegio di cui all’art. 2751 bis c.c., n. 1.

4. Le spese del giudizio di merito e di questo giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Non sussistono i presupposti per porre a carico della ricorrente il doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, ammette la Gruppo New Progress s.r.l. al passivo del Fallimento (OMISSIS) per il credito di Euro 41.233,45 con il privilegio di cui all’art. 2751 bis c.c., n. 1. Condanna il Fallimento (OMISSIS) al rimborso in favore della società ricorrente delle spese del giudizio di merito -in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 980,00 per diritti e Euro 2.000,00 per onorari- e di quelle del giudizio di cassazione -in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi- oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione prima civile della Corte di Cassazione, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017

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