Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19944 del 29/09/2011

Cassazione civile sez. I, 29/09/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 29/09/2011), n.19944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Monza, elettivamente domiciliato in Roma via di Ripetta

142, presso lo studio dell’avv.to FERRARI GIUSEPPE FRANCO che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso per

cassazione e in virtù di delibera della giunta comunale n. 112 del

19.2.2008;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e

domiciliata in Roma presso i 2011 suoi uffici in via dei Portoghesi

12;

– controricorrente –

F.V.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, sezione 1^

civile, emessa il 21 novembre 2006, depositata il 23 gennaio 2007,

R.G. n. 2605/05;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 17 maggio 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato A. M. Pinto per il Comune di Roma;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia per le Entrate della Lombardia conveniva in giudizio F.V.G., ex dipendente del Comune di (OMISSIS), esercente le funzioni di messo di conciliazione, e il Comune di Monza per ottenere la condanna in solido al risarcimento dei danni provocati dal F. il quale nell’esercizio delle sue funzioni si era appropriato di somme di denaro relative a procedure esecutive instaurate su istanze di vari uffici dell’allora Ministero delle Finanze nell’interesse di altrettanti enti pubblici. Il Tribunale di Milano rigettava le domande dell’Agenzia delle Entrate ritenendo del tutto estraneo il Comune all’operato del F., in quanto soggetto alle direttive di organizzazione e sorveglianza dell’amministrazione giudiziaria, e rilevando che dalla sentenza del Tribunale penale di Monza del giugno 1989, con la quale il F. era stato condannato per il reato di peculato continuato, non risultava nè il carattere definitivo o meno della pronuncia nè l’avvenuta costituzione o meno del Ministero delle Finanze quale parte civile.

La decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Milano che, accertata la responsabilità del F. per il danno subito dal Ministero delle Finanze e ora dall’Agenzia delle Entrate della Lombardia, lo condannava, in solido con il Comune di Monza, al pagamento della somma di 95.210 Euro oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dalla data del fatto al saldo.

Ricorre per cassazione il Comune di Monza affidandosi a tre motivi di impugnazione e depositando memoria ex art. 378 c.p.c..

Si difende con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Non svolge difese il F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 511 del 1946, art. 14, comma 4, e la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 12 del 1941, art. 28.

Il Comune ricorrente chiede alla Corte di giudicare se, alla luce del combinato disposto del R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 14, comma 4, e del R.D. n. 12 del 1941, art. 28, un dipendente comunale, durante lo svolgimento delle mansioni di messo di conciliazione dipende funzionalmente dal Presidente del Tribunale cui spetta, pertanto, di sorvegliare l’operato dei suoi sottoposti, tra i quali anche i messi di conciliazione. E se, alla luce della sopraccitata normativa l’Amministrazione legittimata passiva in solido con il messo di conciliazione debba essere considerata la Amministrazione giudiziaria da cui il suddetto messo dipende dal punto di vista funzionale e disciplinare. Con lo stesso motivo di ricorso il Comune deduce insufficienza e lacunosità della motivazione sul punto della individuazione dell’Amministrazione pubblica legittimata passivamente.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 28 Cost., e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., nonchè degli artt. 22 e 23 del T.U. degli impiegati civili dello Stato n. 3/1957.

Il Comune ricorrente chiede alla Corte di giudicare se, in base al principio del neminem laedere che trova giuridico fondamento nel combinato disposto dell’art. 2043 c.c., e dell’art. 28 Cost., l’Amministrazione pubblica sia tenuta a risarcire i danni provocati dai suoi dipendenti anche nel caso di comportamento doloso di questi ultimi, purchè vi sia un nesso di occasionalità necessaria tra la condotta posta in essere dagli agenti e le incombenze affidate loro dalla pubblica amministrazione. E se, in base al principio della occasionalità necessaria, sia tenuta a rispondere, per i danni provocati dal comportamento delittuoso del messo di conciliazione l’Amministrazione giudiziaria, posto che il nesso di occasionalità va ricercato nelle funzioni attribuetegli dall’Amministrazione giudiziaria e non nel suo status di dipendente comunale, dal momento che il Comune non potrebbe/dovere esercitare alcun potere di vigilanza e controllo sui suoi compiti di messo di conciliazione. Con lo stesso motivo di ricorso il Comune ricorrente deduce la insufficienza e lacunosità della motivazione circa l’individuazione dei casi in cui la pubblica amministrazione dovrebbe essere obbligata in solido con i propri dipendenti al pagamento dei danni provocati da questi ultimi nell’esercizio delle proprie funzioni in base al principio del neminem laeders e all’applicazione al caso di specie.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 383 del 1934, artt. 8, 91 e 247, e dell’articolo unico della L. n. 93 del 1971, e dell’art. 85 cit. T.U. 10 gennaio 1957 n. 3. Il Comune ricorrente chiede alla Corte di giudicare se, nei procedimenti instaurati successivamente al 14 ottobre 1988, non era più applicabile l’art. 247, posto che era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (Corte Costituzionale n. 971/1988) nella parte in cui non prevedeva l’apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare a carico del dipendente condannato per alcuni particolari delitti in luogo dell’automatica destituzione di diritto. E se il rapporto tra messo di conciliazione e amministrazione giudiziaria debba essere considerato di natura disciplinare e se, quindi, spetti a quest’ultima l’obbligo di sorvegliare l’operato dello stesso anche qualora l’amministrazione comunale R.D. n. 383 del 1934, ex art. 91, e L. n. 93 del 1971, detenga un potere di organizzazione ed economico sul proprio personale. Con lo stesso motivo di ricorso il Comune ricorrente deduce la insufficienza e lacunosità della motivazione circa l’individuazione dell’amministrazione pubblica su cui gravava l’obbligo di sorveglianza del signor F. durante lo svolgimento delle funzioni di messo di conciliazione.

I tre motivi di ricorso possono essere esaminati unitariamente in considerazione della stretta correlazione che li lega.

Appaiono in particolare fondati i rilievi di parte ricorrente relativi alla dipendenza funzionale e gerarchica del messo comunale dall’amministrazione giudiziaria, per quanto riguarda lo svolgimento delle sue funzioni di messo di conciliazione. Così come deve riconoscersi fondamento ai rilievi relativi alla inesistenza di un rapporto fra la pretesa responsabilità dell’amministrazione comunale e il nesso di occasionalità necessaria, fra le funzioni svolte e la condotta illecita del F., nesso comunque indispensabile per poter affermare la responsabilità dell’amministrazione comunale.

Nella specie tale nesso viene meno per il carattere giudiziario delle funzioni svolte che le colloca al di fuori della sfera di potestà e di controllo dell’amministrazione comunale.

Il ricorso va pertanto accolto con cassazione della decisione impugnata e decisione nel merito di assoluzione dell’amministrazione comunale dalla domanda proposta nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate.

Le spese dell’intero giudizio devono seguire la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del Comune di Monza. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese dell’intero giudizio che liquida per il primo grado in 4.750 Euro, di cui 350 per spese, 1.400 per diritti e 3.000 per onorari, per l’appello in 6.500 Euro, di cui 5.000 per onorari e 1.500 per diritti e per il giudizio di cassazione in 5.000 Euro per onorari oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

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