Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19944 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19944 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: NONNO GIACOMO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3201/2012 R.G. proposto da
Albrici & C. s.n.c. di E. Albrici e C. Parri in liquidazione, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, via Ludovisi n. 36, presso lo studio associato PT Legal & Tax,
rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Paolo Messina, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso
– ricorrente contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale
è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente e nei confronti del
Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro
tempore,
– intimato avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 70/22/11, depositata il 13/04/2011.

Coni. est.
G.M onno

Data pubblicazione: 27/07/2018

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2018
dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

RILEVATO CHE

1. con sentenza n. 70/22/11 del 13/04/2011 la CTR della Lombar-

sentenza n. 181/18/09 pronunciata dalla CTP di Milano, che aveva accolto il ricorso proposto dalla Albrici & C. s.n.c. di E. Albrici e C. Parri
avverso due avvisi di accertamento concernenti riprese a tassazione in
materia di IVA e riguardanti gli anni d’imposta 2003 e 2004;
1.1. il giudice di appello premetteva che: a) gli avvisi di accertamento si fondavano sulla violazione di obblighi di documentazione e
registrazione nonché sul mancato assoggettamento ad IVA di operazioni imponibili di vendita per erronea applicazione del cd. regime del
margine; b) la CTP accoglieva il ricorso della società contribuente; c)
l’Ufficio impugnava la sentenza della CTP;
1.2. su queste premesse, la CTR così motivava l’accoglimento
dell’appello dell’Agenzia delle entrate: a) dalla documentazione prodotta si evinceva che la Albrici s.n.c. aveva erroneamente applicato il
regime IVA del margine, avendo acquistato autovetture usate da una
società italiana, la Emmepi Auto s.r.I., che a sua volta aveva erroneamente applicato tale regime; b) «la specificazione in fattura che la transazione è stata effettuata con applicazione del “regime del margine”,
non esime l’acquirente da responsabilità qualora, in base ad elementi
oggettivi, si possa desumere che il cedente comunitario non poteva
utilizzare il regime speciale di cui sopra»; c) nella specie, il cedente
comunitario aveva effettuato una vera e propria cessione intracomunitaria, sicché il cessionario italiano era tenuto all’applicazione dell’imposta secondo le regole ordinarie e la Albrici s.n.c. «aveva l’obbligo di
verificare la sussistenza dei presupposti di legge per l’applicazione del

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Con’. est.
G. . Nonno
,r•

dia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la

regime particolare del margine, non essendo possibile nessuna esenzione di responsabilità» in casi in cui tale regime non poteva oggettivamente essere applicato; d) dall’esame dei libretti di circolazione poteva evincersi quali veicoli provenivano dai privati, in relazione ai quali
era applicabile il regime del margine, e quali da imprese di autonoleg-

2. la società contribuente impugnava la sentenza della CTR con
tempestivo ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, e depositava memoria ex art. 381 bis.1 cod. proc. civ.;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso;

CONSIDERATO CHE
1. va pregiudizialmente dichiarata la carenza di legittimazione passiva a resistere nel presente giudizio del Ministero della economia e
delle finanze, cui erroneamente è stato notificato il ricorso, essendo
legittimata passivamente unicamente l’Agenzia delle entrate;

2. ancora in via pregiudiziale va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento all’avviso di accertamento
R1Q02T200756-2008, relativo all’anno d’imposta 2004, per il quale vi
è in atti comunicazioni della regolarità della definizione della lite ai sensi
dell’art. 39, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif.
nella I. 15 luglio 2011, n. 111;
2.1. il ricorso va, dunque, esaminato nel merito con riferimento al
solo anno d’imposta 2003;

3. con il primo motivo di ricorso la Albrici s.n.c. denuncia la violazione dell’art. 36 del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, conv. con modif. nella
I. 22 marzo 1995, n. 85, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,

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Con est.
G.M LNonno

gio, con conseguente verosimile detrazione dell’imposta;

cod. proc. civ., nonché l’omessa e contraddittoria pronuncia su un fatto
decisivo per il giudizio in relazione all’applicazione dei requisiti prescritti
dalla menzionata disposizione, in relazione all’art. 360, primo comma,
n. 5, cod. proc. civ.;

23 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,
e la pronuncia contraddittoria su un fatto decisivo del giudizio con riferimento al principio di responsabilità di cui alla Circolare n. 40/E/2003
dell’Agenzia delle entrate, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,
cod. proc. civ.;

5. i due motivi sono inammissibili;
5.1. la ricorrente, infatti, nell’ambito dell’esposizione che segue l’indicazione dei parametri normativi, sostiene le doglianze formulate con
argomenti unitariamente esposti;
5.2. orbene, come già statuito dalla giurisprudenza di questa Corte
(cfr. Cass. n. 18021 del 14/09/2016; Cass. n. 21611 del 20/09/2013)
sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che non si limitano
a prospettare una pluralità di profili relativi ad una questione, ma addirittura prospettano una pluralità di questioni precedute unitariamente
dalla elencazione delle norme che si assumono violate;
le formulazioni della specie costituiscono, da un lato, una negazione
della regola di chiarezza (già posta dall’art. 366 bis cod. proc. civ. abrogato, ma desumibile dall’obiettivo del sistema di attribuire rilevanza
allo scopo del processo costituito dalla tendente finalizzazione ad una
decisione di merito); dall’altro, ammetterne l’ammissibilità significherebbe affidare alla Corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure;

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Con est.
G. MLNonno

4. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art.

6. con il terzo motivo di ricorso si lamenta l’omessa e contraddittoria pronuncia su un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art.
360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., con particolare riferimento
alle prove offerte da controparte circa l’inapplicabilità, in ipotesi, del
regime del margine, prove che non potrebbero essere fornite in via

7. il motivo è infondato;
7.1. la censura formulata dalla Albrici s.n.c. è viziata da un errore
di fondo sulla ripartizione dell’onere probatorio in materia di applicazione del regime IVA del margine;
7.2. sulla questione sono recentemente intervenute le Sezioni Unite
della Corte di cassazione, che hanno affermato il seguente principio di
diritto: «in tema di IVA, il regime del margine – previsto dall’art. 36 del
d.l. n. 41 del 1995, conv. con modíf. in I. n. 85 de11995, per le cessioni
da parte di rivenditori di beni d’occasione, di oggetti d’arte, da collezione o di antiquariato – costituisce un regime speciale in favore del
contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale
dell’imposta, la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamente
e applicata in termini rigorosi. Pertanto, qualora l’amministrazione contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia
indebitamente fruito di tale regime, spetta a quest’ultimo dimostrare
la sua buona fede, e cioè non solo di aver a-gito in assenza della consapevolezza di partecipare ad un’evasione fi-scale, ma anche di aver
usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto (secondo
criteri di ragionevolezza e di proporziona-lità rapportati al caso concreto), al fine di evitare di essere coinvolto in tali situazioni, in presenza
di indizi idonei a farne insorgere il so-spetto. Con particolare riferimento alla compravendita di veicoli usati, dunque, rientra nella detta
condotta diligente l’individuazione dei pre-cedenti intestatari dei vei-

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Conti est.
G.M Nonno

presuntiva e incerta;

coli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine
di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se PIVA sia già stata assolta a monte da altri senza possibilità di de-trazione. Nel caso di esito
positivo della verifica, il diritto di applicare il regime del margine deve

realtà, l’imposta è stata detratta. Nell’i-potesi, invece, in cui emerga
che i precedenti proprietari svolgano tutti attività di rivendita, noleggio
o leasing nel settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione (contraria) dell’avvenuto esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, assolta a monte per l’acquisto dei veicoli, in quanto beni destinati ad essere impiegati nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa, con conseguente negazione del trat-tamento fiscale più favorevole» (Cass.
S.U. n. 21105 del 12/09/2017);
7.2. come si evince dai principi affermati nella menzionata sentenza, nel caso di attività di vendita di autoveicoli usati sussiste uno
specifico onere di diligenza in capo al cessionario, consistente nell’individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, al fine di accertare, sia
pure solo in via presuntiva, se FIVA sia già stata da loro assolta a
monte senza possibilità di detrazione;
nel caso in cui i precedenti intestatari siano società di autonoleggio,
deve presumersi l’avvenuto esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA,
con conseguente negazione del diritto all’applicazione del regime IVA
del margine;
7.3. la sentenza della CTR ha fatto buon governo dei superiori principi di diritto nell’esame del materiale probatorio, indicando che era
onere della Albrici s.n.c. effettuare una ricerca, attraverso le carte di
circolazione, sugli originari intestatari di autoveicoli e ritenere, nel caso
in cui questi fossero’ delle società di autonoleggio, l’inapplicabilità del
regime IVA del margine;

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G.M Nonno

essere riconosciuto, anche quando l’am-ministrazione dimostri che, in

7.4. in ragione della presunzione legale, spettava, dunque, alla società contribuente e non già all’Agenzia delle entrate fornire la prova
dell’applicabilità in concreto del regime speciale più favorevole;

8. con il quarto motivo di ricorso si deduce omessa e contraddittoria

primo comma, n. 5, cod. proc. civ., con riferimento all’applicazione del
principio di responsabilità in assenza di comportamento doloso, evidenziandosi che il legale rappresentante della società ricorrente non è
stato sottoposto ad alcun procedimento penale per la violazione delle
norme concernenti il regime IVA del margine, né ha ottenuto alcun
guadagno;

9. il motivo è inammissibile per assoluta carenza di decisività e,
comunque, infondato;
9.1. la questione che pone la società ricorrente non ha, infatti, alcun rilievo ai fini dell’applicazione del regime IVA del margine, com’è
confermato dal fatto che la stessa richiama la giurisprudenza della S.C.
in tema di cd. frodi carosello, relative ad operazioni soggettivamente o
oggettivamente inesistenti;
9.2. nel caso in esame non si fa questione circa l’esistenza, soggettiva o oggettiva, dell’operazione commerciale di vendita dell’autovettura da un soggetto comunitario ad un soggetto nazionale, ma unicamente della corretta applicazione, da parte del cessionario, del regime
speciale del margine (e del suo mancato coinvolgimento in una evasione fiscale), per il quale valgono le regole ricordate dalle Sezioni Unite
della S.C.;
9.3. non è dubbio che, anche nel caso del regime IVA del margine,
quest’ultimo trova applicazione pure in assenza della detrazione d’imposta laddove la società cessionaria abbia fornito la prova della sua

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Coni est.
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pronuncia su un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360,

buona fede, ma quest’ultima è appunto a carico della società cessionaria, che deve dimostrare di avere usato la diligenza massima esigibile
da un operatore accorto (secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rapportati al caso concreto), al fine di evitare di essere coinvolta in situazioni di evasione, in presenza di indizi idonei a farne in-

9.4. tali principi sono stati applicati in concreto dalla CTR, che, lungi
dall’imputare alla Albrici s.n.c. una responsabilità per fatto altrui, ha
messo semplicemente in evidenza l’onere della cessionaria (in concreto
non assolto) di porre in essere tutte le attività nella propria disponibilità
per informarsi circa il ruolo svolto dai precedenti fornitori e, in particolare, circa il diritto degli stessi ad operare la detrazione IVA, con ciò
dimostrando la propria buona fede;

10. in conclusione, va dichiarata cessata la materia del contendere
con riferimento all’avviso di accertamento R1Q02T200756-2008, relativo all’anno d’imposta 2004, in ragione dell’intervenuta definizione
della lite ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. n.98 del 2011; per il
resto, il ricorso va rigettato, sussistendo giusti motivi, in ragione della
recente pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite, per disporre la
compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere con riferimento
all’avviso di accertamento R1Q02T200756-2008, relativo all’anno d’imposta 2004; per il resto rigetta il ricorso e compensa tra le parti le
spese di lite.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2018.

sorgere il sospetto;

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