Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19944 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. II, 23/09/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 23/09/2020), n.19944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26248-2016 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO, 211,

presso lo studio dell’avvocato MONICA FIORE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARMELO FIORE;

– ricorrente –

contro

M.V., R.F., rappresentati e difesi

dall’avvocato CARMELO SALERNO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1318/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 21/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 21 ottobre 2015 la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto da V.A. e N.M. nei confronti di M.V. e R.F., il primo in proprio ed entrambi nella qualità di eredi di M.G., avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda di accertamento dell’inesistenza di servitù di passaggio in favore del fondo del V. e della N., rigettando la domanda riconvenzionale di usucapione o di costituzione coattiva della servitù proposta da questi ultimi e condannandoli alla cessazione della turbativa in atto.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) con riferimento alla domanda riconvenzionale, che solo la teste F.M. aveva confermato l’esercizio del passaggio da parte del V. e della N., senza, tuttavia, fornire precisi elementi sull’epoca in cui il passaggio aveva avuto inizio; b) che tutti gli altri testi avevano escluso l’esistenza dell’asserita stradella sul fondo del M., talchè non si comprendeva come il passaggio venisse esercitato; c) che, ai fini della decisione sulla domanda di costituzione coattiva della servitù di passaggio, la consulenza tecnica aveva consentito di accertare che il fondo del V. e della N. era relativamente intercluso, nel senso che non era consentito il passaggio carrabile; d) che, tuttavia, nessuna prova era stata fornita dagli attori, quanto al requisito, richiesto dall’art. 1052 c.c., della indispensabilità del transito rispetto alle esigenze della coltivazione del fondo.

3. Avverso tale sentenza il solo V. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il M. e la R. hanno resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 1012 c.c., sotto un duplice profilo: a) poichè l’actio negatoria servitutis era stata esercitata dall’usufruttuario e non dal proprietario, si sarebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultimo; b) il consulente tecnico d’ufficio aveva rilevato che una parte del terreno detenuto dalla parte appellata ricade “alla parte sud della particella (OMISSIS)”, di proprietà di G.A. e di S.S.; c) che, pertanto, anche nei confronti di costoro andava integrato il contraddittorio.

Le doglianze sono infondate.

La questione della mancata partecipazione del proprietario del preteso fondo servente è, infatti, superata dall’intervento in giudizio del primo, M.V..

Quanto alla seconda articolazione, si osserva, in termini assorbenti, che l’eccezione di difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità, a condizione che l’esistenza del litisconsorzio risulti dagli atti e dai documenti del giudizio di merito e che la parte che la deduca ottemperi all’onere di indicare nominativamente le persone che devono partecipare al giudizio, di provare la loro esistenza e i presupposti di fatto e di diritto che giustifichino l’integrazione del contraddittorio (Cass. 28 settembre 2018, n. 23634).

Ora, il cenno letteralmente riprodotto supra nell’enunciazione del motivo di ricorso non consente neppure di apprezzarne la rilevanza rispetto alla controversia de qua, ossia rispetto alla pretesa di passaggio dei ricorrenti.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge per omessa motivazione ed erronea valutazione della prova testimoniale e della consulenza tecnica d’ufficio, per avere la Corte d’appello omesso di prendere atto della accertata interclusione del fondo e trascurato di considerare la deposizione della teste F., la quale aveva riferito che il V. e la N. esercitavano un passaggio pacifico, continuo ed ininterrotto da oltre venti anni.

Aggiunge il ricorrente che gli altri testimoni avevano reso deposizioni irrilevanti e che comunque, a favore della linea degli appellanti, militava un argomento logico, rappresentato dalla assoluta impraticabilità dell’accesso alternativo al fondo V. – N..

La doglianza è inammissibile.

Escluso che sussista un difetto assoluto di motivazione, come emerge dalla sopra operata, sintetica esposizione del percorso argomentativo della sentenza impugnata, si osserva che la sentenza è stata depositata il 21 ottobre 2015.

Pertanto, viene in questione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett, b) conv., con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata nel S.O. n. 171, della Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187), e applicabile, ai sensi del medesimo art. 54, comma 3 alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (al riguardo, va ricordato che, ai sensi dell’art. 1, comma 2 Legge di conversione, quest’ultima è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come novellato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Ora, con specifico riguardo al secondo motivo, si osserva che le dichiarazioni della teste F. riprodotte dai ricorrenti non dimostrano affatto il vizio di travisamento del significato della prova narrativa attribuito alla sentenza impugnata.

Il fatto che la testimone, in epoca che i ricorrenti non si curano di precisare, abbia riferito che questi ultimi esercitavano il passaggio da oltre venti anni non consente di individuare il momento in cui la percezione della prima ha avuto inizio.

In ogni caso, le conclusioni della sentenza impugnata non sono basate solo su tale constatazione, ma su una valutazione comparata di tutte le risultanze istruttorie e sulla significatività delle dichiarazioni degli altri testi (rispetto ai quali i ricorrenti sollevano una generica denuncia di irrilevanza), i quali “hanno escluso l’esistenza dell’asserita stradella sul fondo M.”.

E la ponderazione dei dati probatori acquisiti rientra nell’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sottratto, salvi i limiti del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, al sindacato di legittimità.

3. Con il terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 1051 e 1052 c.c. per avere la Corte territoriale trascurato di considerare che la consulenza tecnica d’ufficio aveva concluso per l’interclusione del fondo, dal momento che la strada larga 1,80 metri non e percorribile neanche a piedi e non può essere oggetto di ampliamento.

Il ricorrente rileva, inoltre: a) che anche a voler ritenere sussistente un’interclusione relativa, era di fatto impossibile l’accesso alla via pubblica per i motivi anche rilevati dal consulente tecnico, tra i quali il dislivello della strada e i fondi e l’oggettiva impossibilità di praticare il passaggio sia a piedi che con mezzi meccanici; b) che era del tutto logico e ovvio che il passaggio coattivo era indispensabile per i ricorrenti per poter accedere al terreno di loro proprietà e poterlo coltivare” come dimostrato dalla stessa consulenza tecnica d’ufficio. Anche tale doglianza è inammissibile, dal momento che: a) per un verso. estrapola brani della relazione di consulenza, dalle quali comunque emerge che i problemi legati al dissesto idrogeologico incidono sull’ampliamento della stradella di collegamento del fondo dei ricorrenti alla via pubblica, confermando che ciò che è precluso è l’accesso carrabile a quest’ultima; b) per altro verso, non confrontandosi con il rilievo dell’assenza di prova di esigenze di coltivazione, insiste assertivamente su queste ultime, senza neppure indicare;e risultanze dalle quali esse emergerebbero.

Ancora assertiva è, infine, la deduzione che la stradella non sarebbe percorribile a piedi e esisterebbe un dislivello preclusivo del passaggio.

4. In conseguenza, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, alla luce del valore e della natura della causa nonchè delle questioni trattate.

5. Il ricorso, come detto, è stato proposto dal solo V. e non anche dalla N..

Tuttavia, nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso o qualora questo sia prima facie infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (v., ad es., Cass. 10 maggio 2018, n. 11287).

6. Si osserva, infine, che il difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha depositato una nota spese, chiedendo a questa Corte la liquidazione delle proprie competenze.

La richiesta è destituita di fondamento, giacchè l’immutato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 83, comma 2, continua a disporre che la liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto, aggiungendo che “per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato”.

La competenza del giudice del merito non è affatto superata dal medesimo art. 83, comma 3 bis introdotto dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 783.

L’art. 83, comma 3-bis cit., infatti, assume una mera finalità acceleratoria, raccomandando che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude il giudizio, ma non incide sulle regole di competenza per la liquidazione (v., ad es., Cass. 9 settembre 2019, n. 22448, in motivazione).

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

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