Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19944 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 23/07/2019), n.19944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20463-2018 proposto da:

GENOA BIKE ASD, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRUNO LUDOVISI 35, presso lo

studio dell’avvocato MARIO GIUSEPPE RIDOLA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIAN ENRICO BARONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 89/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 23/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 89/1/18 depositata in data 23 gennaio 2018 la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava l’appello proposto dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Genoa Bike, in persona del legale rappresentante L.L., avverso la sentenza n. 1742/14/16 della Commissione tributaria provinciale di Genova che ne aveva respinto il ricorso relativo a due avvisi di accertamento per II. DD. e IVA 2011 e 2012;

– Le riprese avevano tratto origine da una verifica che aveva disconosciuto la natura di associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, equiparandola ad una società di fatto commerciale, recuperando le imposte dovute per IRAP, IRES e IVA per gli anni di imposta;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo due motivi. l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. La contribuente ha in seguito depositato istanza di sospensione del processo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con istanza depositata anteriormente all’adunanza camerale, la contribuente ha formulato istanza per la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 ex art. 6, comma 10, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018;

– Osservato che la presente controversia, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, appare definibile ai fini della previsione normativa da ultimo citata.

P.Q.M.

letto il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136, rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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