Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19944 del 21/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/09/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 21/09/2010), n.19944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE di ASOLO, Elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Avezzana,

n. 1, nello studio dell’Avv. Sciubba Lorenzo; rappresentato e difeso

dall’Avv. MOLLO Antonio, come da procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI MARCA TREVIGIANA s.c.a. r. l.

elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Paridi, n. 48, nello

studio dell’Avv. Prof. MARINI Giuseppe, che la rappresenta e difende,

unitamente all’Avv. Carlo Amato, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e sul ricorso proposto da:

ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI MARCA TREVIGIANA s.c.a. r.l.

Come sopra rappresentata;

– ricorrente incidentale –

contro

COMUNE di ASOLO Come sopra rappresentato;

– controricorrente a ricorso incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, n. 13, depositata in data 27.11.2003;

Udita la relazione delle cause svolta nella camera di consiglio del

20.5.10 dal Cons. Dott. Pietro Campanile;

Udito per il Comune di Asolo l’Avv. Antonio Mollo e per la

Cooperativa l’Avv. Antonio Tigani Sala, munito di delega dell’Avv.

Giuseppe Marini;

Lette le conclusioni scritte del P. G., che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso principale e per il rigetto di quello

incidentale.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuta, preliminarmente, la necessita’ di disporre la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza;

Letto il ricorso proposto dal Comune di Asolo avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale del Veneto, in riforma della decisione di primo grado e in accoglimento dell’appello proposto dall’ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI MARCA TREVIGIANA – s.c.a. a r.l., d’ora in avanti “Cooperativa”, accoglieva il ricorso dalla stessa proposto avverso l’avviso di accertamento relativo all’imposta comunale sugli immobili per gli anni dal 1995 al 998, fondato sulla natura rurale del fabbricato, in quanto strumentale all’attivita’ agricola svolta dalla predetta;

Rilevato che nei motivi di detto ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto intimamente connessi, e’ stata dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1, 2 e 5 nonche’ del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis nonche’ vizio di motivazione, sostenendosi, in sostanza, l’insussistenza dei presupposti per l’esenzione dei fabbricati dall’imposta comunale sugli immobili;

Letto il ricorso proposto in via incidentale dalla Cooperativa, con il quale si deducono vizi di notifica e di motivazione degli avvisi di accertamento, violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 nonche’ del D.Lgs. n. 472 del 1997;

Ritenuta la fondatezza del ricorso principale, dovendosi richiamare il recente orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato il principio di diritto secondo cui qualora un “fabbricato” sia stato catastalmente classificato come “rurale” (categoria (OMISSIS) per le unita’ abitative, categoria (OMISSIS) per gli immobili strumentali alle attivita’ agricole) resta precluso ogni accertamento, in funzione della pretesa assoggettabilita’ ad ICI del fabbricato in questione. Allo stesso modo, e in senso inverso, qualora il “fabbricato” non sia stato catastalmente classificato come “rurale”, il proprietario che ritenga, tuttavia, sussistenti i requisiti per il riconoscimento come tale, non avra’ altra strada che impugnare la classificazione operata al fine di ottenerne la relativa variazione. L’accertamento dei predetti requisiti in difformita’ della attribuita categoria catastale – cosi’ continuano le Sezioni Unite in motivazione – non puo’ essere compiuto, incidentalmente, dal giudice tributario che sia stato investito della domanda di rimborso dell’ICI da parte del contribuente. Il classamento, infatti, e’ rispetto alla pretesa tributaria concretamente opposta, l’atto presupposto ed a riguardo e’ ostativo il “carattere impugnato rio del processo tributario, avente un oggetto circoscritto agli atti che scandiscono le varie fasi del rapporto d’imposta.

Ribadito, pertanto, che, in caso di immobili iscritti al catasto, occorra distinguere l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria, il quale non e’ soggetto all’imposta, dall’immobile iscritto in una diversa categoria catastale. In quest’ultimo caso, infatti, sara’ onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovra’ impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta.

Considerato, quindi, che, alla stregua dei principi di diritto riportati, gli argomenti, svolti dalla CTR, e fondati sulla pregnanza dell’attivita’ agricola svolta dalla contribuente, siano assolutamente irrilevanti ai fini di una corretta decisione e non meritino di essere condivisi, in quanto, vertendosi in tema di immobili iscritti al catasto – tale circostanza e’ pacifica tra le parti – al fine di escludere o affermare l’assoggettabilita’ all’ICI, occorreva innanzitutto verificare se il fabbricato de quo, catastalmente, fosse stato classificato o meno come fabbricato rurale (con attribuzione della categoria (OMISSIS) propria delle unita’ abitative, oppure della categoria (OMISSIS) propria degli immobili strumentali alle attivita’ agricole), costituendo la detta classificazione catastale elemento di rilievo determinante, e non essendo consentito attribuire detto classamento, come sembra essere avvenuto nel caso di specie (si legge nel dispositivo che la CTR “riconosce l’accatastamento come (OMISSIS)”), nell’ambito del giudizio conseguente all’impugnazione dell’atto contenente la mera pretesa impositiva.

Rilevato, infine, che tale circostanza non emerge con certezza, in relazione al periodo di riferimento, dalla lettura della sentenza impugnata, onde quest’ultima, in accoglimento del proposto ricorso, deve essere cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, la quale provvedera’ all’indicato accertamento di fatto da condursi nell’osservanza del principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, come sopra richiamato, nonche’ in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimita’.

Considerata, infine, l’infondatezza del ricorso incidentale, sia perche’ le doglianze non sono riferite alla motivazione della decisione impugnata, riguardando bensi’ direttamente ed espressamente gli avvisi di accertamento, sia perche’, soprattutto, il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato o qualificabile come condizionato, presuppone la soccombenza e non puo’, quindi, essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello. Quest’ultima, del resto, non ha l’onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice d’appello, poiche’ l’eventuale accoglimento del ricorso principale comporta la possibilila’ che dette domande o eccezioni vengano riesaminate in sede di giudizio di rinvio.

PQM

LA CORTE riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e rigetta l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile – tributaria, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA