Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19944 del 10/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 10/08/2017, (ud. 21/06/2017, dep.10/08/2017),  n. 19944

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4756/2012 proposto da:

Casagit – Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti

Italiani, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via di Villa Emiliani n. 48,

presso lo studio dell’avvocato Parente Ascanio, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2575/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2017 dal Cons. Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO

Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Ascanio Parente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Casagit, Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani, chiedeva l’ammissione al passivo del Fallimento (OMISSIS) srl in liquidazione per la somma di Euro 84.179,19 in via privilegiata, ai sensi degli artt. 2751 bis e 2754 c.c., quali contributi non versati, dovuti in forza dei vigenti contratti nazionali di lavoro giornalistico per il periodo settembre 2003-maggio 2004.

Ammessa al passivo in chirografo per la somma di Euro 36.982,14, esclusi gli ulteriori importi perchè in parte risultati pagati e in parte per non essere state corrisposte le relative retribuzioni, Casagit proponeva opposizione, sostenendo la natura privilegiata del contributo del 3,60% ex art. 2751 bis c.c., in forza del contratto di lavoro giornalistico, trattandosi di cessione di credito della percentuale della retribuzione spettante ed il trasferimento ad essa Casagit; la spettanza del privilegio ex art. 2754 c.c., per la quota contributiva a carico dell’azienda editoriale pari allo 0,95%; contestava nel resto l’esistenza di pagamenti.

Il Tribunale di Milano, con la sentenza depositata il 23/10/2007, ha respinto l’opposizione compensando le spese, stante la natura contrattuale dei contributi non equiparabili alle contribuzioni obbligatorie in quanto destinati ad erogare agli iscritti una prestazione aggiuntiva e considerato che il prospetto dei contributi era stato contestato dal curatore e privo di data certa.

La Corte d’appello, con la sentenza del 20-25 settembre 2011, ha ammesso Casagit al passivo per l’importo di Euro 84.179,19 al chirografo, negando il privilegio per il contributo a carico del datore di lavoro, per essere la Casagit ente di diritto privato, che gestisce una forma integrativa di previdenza ed assistenza, che rimane al di fuori dell’art. 2754 c.c., non trattandosi di previdenza sociale nè i contributi potevano ritenersi destinati a finanziare la previdenza sociale; quanto alla percentuale a carico dei giornalisti dipendenti, ha escluso che il contributo contrattuale previsto dall’art. 21 del CCNG possa ritenersi una quota di retribuzione trasferita dal giornalista alla Casagit, rilevando che invece rappresenta una somma autonoma che i giornalisti si sono collettivamente obbligati a versare alla Casagit, che fa riferimento alla retribuzione solo come base di calcolo e come modalità di corresponsione, trattenuta effettuata dall’editore delegato al pagamento e obbligato direttamente al versamento alla Cassa, da cui l’applicazione al contributo contrattuale del principio espresso per il contributo sindacale.

Ricorre Casagit sulla base di quattro motivi.

Il Fallimento non ha svolto difese.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, la ricorrente si duole del vizio di insufficiente motivazione sul fatto decisivo costituito dalla determinazione dell’oggetto del credito, ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis c.c., non essendo dato di comprendere per quale rilievo la Corte d’appello abbia ritenuto che il contributo contrattuale del 3,60% ex art. 21 del CCNLG non rappresenti una quota di retribuzione, nè la sentenza impugnata ha valutato le differenze tra il diritto del sindacato a percepire i contributi che il lavoratore intenda versare ed il diritto di Casagit a percepire il contributo in oggetto.

Col secondo motivo, denuncia la contraddittorietà della motivazione in relazione all’oggetto del credito ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis c.c., sostenendo che, volta che il contributo contrattuale viene trattenuto dalla retribuzione del giornalista in misura percentuale, non è dato comprendere come detto contributo rappresenti una somma autonoma e non una quota di retribuzione, e come esista una differenza tra “quota” e “parametro di calcolo” riferiti alla retribuzione.

Col terzo, denuncia la violazione dell’art. 1362 c.c., per non avere la Corte del merito adeguatamente indagato sulla volontà delle parti, e trascurato il senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzata nell’art. 21 del CCNLG 2000-2005.

Col quarto motivo, Casagit si duole della violazione dell’art. 2754 c.c., per il mancato riconoscimento del privilegio sul contributo dello 0,95% previsto dall’art. 4 disposizioni di attuazione CCNLG e dal verbale d’accordo del 9 luglio 2003.

Sostiene che il fondo integrativo interviene in aree assistenziali “dismesse” dal settore pubblico e che tale evoluzione non può non incidere sulla causa del credito di cui all’art. 2754 c.c., visto che l’interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale “ha coinvolto direttamente i fondi integrativi, determinando per gli stessi specifici ambiti di interventi assistenziali e le risorse da destinare”.

I primi tre motivi, strettamente collegati, vanno valutati unitariamente e sono da ritenersi sostanzialmente infondati.

Come affermato nelle pronunce del 19/3/2014, n. 6335 e del 9/9/2014, n. 18946, la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicchè anch’essa comporta, in sede di legittimità, l’interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 c.c. e segg.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, nè del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Ciò posto, si deve rilevare come la ricorrente, in sede di memoria ex art. 378 c.p.c. (diversamente che nel ricorso, nel quale ha strutturato il primo motivo con l’evidenziazione delle differenze tra il contributo Casagit ed il contributo sindacale ex art. 26 dello Statuto dei Lavoratori), ha molto puntato sull’assimilazione al contributo sindacale, richiamando la pronuncia delle Sez. U. del 28/12/2005, n. 28269.

Ora, detta pronuncia, per la parte che qui interessa, ha affermato che il referendum del 1995, abrogativo dell’art. 26, comma 2, dello statuto dei lavoratori, e il susseguente D.P.R. n. 313 del 1995, non ha determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo; pertanto, ben possono i lavoratori, nell’esercizio della propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato cessione che non richiede, in via generale, il consenso del debitore -, richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso qualora il datore di lavoro affermi che la cessione comporti in concreto, a suo carico, un nuovo onere aggiuntivo insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale e perciò inammissibile ex artt. 1374 e 1375 c.c., deve provarne l’esistenza.

In tale solco si è posta la pronuncia del 17/4/2013, n. 9325, riconoscendo, in sede di ammissione al passivo, il privilegio all’associazione sindacale per i contributi dovuti dal datore di lavoro successivamente fallito.

Ora, come chiaramente spiegato in motivazione dalle Sez. U. nella pronuncia 28269 cit. “l’abrogazione dell’art. 26 Stat. Lav., comma 2 e 3, non ha certo determinato un “vuoto” nella regolamentazione della materia, ma – come precisato dalla Corte costituzionale in relazione all’intento dei promotori (sent. n. 13 del 1995), ha “restituito” all’autonomia contrattuale la materia già disciplinata dalla legge in termini di prestazione imposta al datore di lavoro, cosicchè resta ammissibile, senza limitazioni, il ricorso a tutti i possibili strumenti negoziali che consentono di realizzare lo scopo di versare ai sindacati la quota associativa mediante ritenuta sulla retribuzione, altrimenti, si attribuirebbero all’istituto del referendum non i soli effetti abrogativi che gli sono propri, ma anche effetti propositivi”.

Ciò posto, si deve rilevare che nel caso in esame il CCNG venne ovviamente stipulato dal sindacato con i datori di lavoro; e tanto vale comunque a escludere la possibilità di ipotizzare una cessione di credito, che esigerebbe la stipulazione tra lavoratore e sindacato.

Lo schema adottato è in realtà quello della delegazione di pagamento e non già della cessione del credito retributivo, perchè il sindacato, agendo per conto dei lavoratori, delegò il datore di lavoro al pagamento appunto; e agendo in nome proprio liberò i lavoratori della loro obbligazione. Si trattò dunque di una delegatio promittenti con liberazione del lavoratore, da cui l’inapplicabilità dell’art. 1263 c.c..

Il quarto motivo è infondato.

Come affermato nella pronuncia del 14/12/2015, n. 25173, la causa del credito in considerazione della quale la legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c., va individuata nell’interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale, fine non tutelato, invece, dagli enti privati, pur portatori di interessi collettivi, che gestiscono forme integrative di previdenza ed assistenza, sicchè i contributi non versati dal datore di lavoro, poi fallito, alla Cassa Edile non sono assistiti dal predetto privilegio in quanto dovuti non “ex lege” ma in forza della contrattazione collettiva.

In senso analogo, si è pronunciata questa Corte con la sentenza del 05/10/2015, n. 19792, rilevando che i contributi dovuti dal datore di lavoro per la previdenza complementare (nella specie, a titolo di indennità di premorienza Fonchim, prevista dal c.c.n.l. del settore chimico-farmaceutico a partire dall’1 gennaio 2007), originando da un rapporto contrattuale diverso da quello di lavoro subordinato e non essendo legati a quest’ultimo da nesso di corrispettività, hanno natura esclusivamente previdenziale e non retributiva, sicchè non concorrono a determinare la base di calcolo del trattamento di fine rapporto nè, tantomeno, rientrano tra le forme di previdenza e assicurazione obbligatoria; ne consegue che, in caso di omesso versamento contributivo, il credito risarcitorio insinuato al passivo del fallimento del datore di lavoro non è assistito da privilegio.

Nè ad un ripensamento di detto orientamento possono indurre i generici rilievi della ricorrente sull’evoluzione normativa che attribuisce ai fondi integrativi interventi in aree sostanzialmente dismesse dal settore pubblico.

Conclusivamente, va respinto il ricorso; non si dà pronuncia sulle spese, non essendosi costituito l’intimato.

PQM

 

La Corte respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017

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