Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19944 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/10/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 05/10/2016), n.19944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24981/2014 proposto da:

F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE AULINO

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLI SAI ASSICURAZIONI SPA, società soggetta all’attività

discrezionale e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario Spa,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAVINANA, 2, presso lo studio

dell’avvocato BARBARA LUPPINO, rappresentata e difesa dall’avvocato

ROBERTO RAIO giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA SPA, GREEN GARDEN SOC COOP di

PRODUZIONE e LAVORO SCRL, P.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2454/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

16/05/2014, depositata il 30/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2016 dal Consigliere Relator Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato Aulino Giuseppe difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti e chiede l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

” F.E. conveniva in giudizio P.F., la Green Garden soc. coop. di produzione e lavoro s.c. a r. l., la Mercedes Benz Financial Services Italia s.p.a. e la Azzurra Assicurazioni s.p.a. affermando di essere stato investito, allorchè transitava sul marciapiede, da un autoveicolo Smart di proprietà della Mercedes, concesso in locazione finanziaria alla Green Garden, condotto dà P. ed assicurato con la Azzurra, riportando danni alla persona. In primo grado, la domanda del F. veniva rigettata in quanto ritenuta non provata.

La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 2454/2014 depositata il 30 maggio 2014, non notificata, impugnata dinanzi a questa Corte, accoglieva l’appello del F. limitatamente alle posizioni del P. e della Green Garden, condannando questi ultimi a risarcirgli i danni riportati a seguito dell’incidente stradale; rigettava invece l’appello in riferimento alle posizioni della Mercedes e della compagnia di assicurazioni.

F.E. propone ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) con il primo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 346, in combinato disposto con gli artt. 333 e 329 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; una 2) con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nella parte in cui la corte afferma che l’appellante non abbia fornito alcuna prova della copertura assicurativa da parte della Azzurra ass.ni.

Resiste la Unipolsai Ass.ni s.p.a., già Azzurra Ass.ni s.p.a., con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensive.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato per manifesta infondatezza.

Entrambi i rilievi del ricorrente si appuntano avverso la posizione della compagnia di assicurazioni convenuta in giudizio e ritenuta priva di legittimazione passiva dalla corte d’appello.

Con il primo motivo deduce che la compagnia di assicurazioni aveva dedotto fin dal primo grado la propria carenza di legittimazione passiva, negando di aver assicurato per la r.c.a. nel periodo in cui si era verificato l’incidente il veicolo coinvolto. La domanda del F. era stata rigettata nel merito in primo grado. In appello, la compagnia vincitrice riproponeva la sua eccezione di carenza di legittimazione passiva senza farla oggetto di appello incidentale, e la corte d’appello l’accoglieva, sostenendo che l’attuale ricorrente a fronte della eccezione avversaria non avesse dato alcuna prova della sussistenza del rapporto assicurativo. Sostiene il ricorrente che la pronuncia sia illegittima perchè l’eccezione avrebbe dovuto essere incorporata in una impugnazione incidentale, non potendo altrimenti essere presa in considerazione per intervenuta formazione del giudicato interno.

Il motivo è infondato.

La giurisprudenza della Corte, e con essa la stessa sentenza citata dal ricorrente, n. 18169 del 2004 ritiene, al contrario di quanto opinato dal ricorrente, che la parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle eccezioni disattese dalla sentenza impugnata dalla parte soccombente, essendo sufficiente, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., la riproposizione di tali eccezioni in una delle difese del giudizio di secondo grado (tra le altre, Cass. n. 24021 del 2010).

Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove essa ha ritenuto che il F. non abbia fornito alcuna prova della sussistenza della copertura assicurativa da parte della Azzurra ass.ni, neppure dimostrando, con qualsiasi mezzo, che la vettura danneggiante esponeva il contrassegno dell’impresa assicuratrice indicante una data di scadenza successiva a quella del sinistro.

Il ricorrente sostiene che l’onere probatorio doveva ritenersi a carico della compagnia assicuratrice che assumeva la propria estraneità al veicolo danneggiante e non, anche per il principio di vicinanza alla prova, in capo al danneggiato, che non aveva modo di verificare all’epoca dei fatti a mezzo di una procedura pubblica, quale fosse la compagnia assicuratrice per la r.c.a. del veicolo investitore. Sostiene inoltre di aver successivamente reperito dall’esecutato stesso il contrassegno e la polizza, che dimostrerebbero l’esistenza della copertura assicurativa in capo alla Azzurra Ass.ni s.p.a., ma non allega neppure che essi siano stati mai prodotti nel giudizio di merito (nè tanto meno li produce in questa sede).

Anche questo motivo appare da rigettare perchè in contrasto con il consolidato orientamento della Corte, secondo il quale in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, qualora l’esistenza del rapporto assicurativo venga contestata da parte dell’assicuratore, il danneggiato è tenuto a fornire la prova quanto meno della presenza del contrassegno sul veicolo danneggiante in quanto idoneo a far presumere, fino a prova contraria, l’esistenza del rapporto assicurativo (Cass. n. 23313 del 2007).

Tale prova è idonea a far ritenere sussistente la legittimazione passiva della compagnia di assicurazione perfino in caso di premio non pagato (Cass. n. 25130 del 2010) ma deve essere fornita, secondo le regole generali in base alle quali l’attore deve provare i fatti costitutivi del suo diritto, dal soggetto danneggiato.

Si propone pertanto il rigetto del ricorso”.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio, esaminata anche la memoria di parte ricorrente, ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione rispetto ai quali non reputa necessario aggiungere alcuna osservazione.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Liquida le spese di giudizio in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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