Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19943 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19943 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: NONNO GIACOMO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 691/2012 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale
è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente contro
La Tenda s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore,
– intimata avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 99/31/10, depositata il 3 novembre 2010.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2018
dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

RILEVATO CHE
1. con sentenza n. 99/31/10 del 03/11/2010 la CTR della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la
sentenza n. 229/16/08 della CTP di Milano, che aveva parzialmente
accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso due avvisi

Con/ est.
G.Mi Nonno
, (N.
v

Data pubblicazione: 27/07/2018

di accertamento concernenti riprese a tassazione a fini IVA, IRPEG e
IRAP riguardanti l’anno d’imposta 2001;
1.1. il giudice di appello premetteva che: a) gli avvisi di accertamento erano stati emessi a seguito della mancata presentazione della
dichiarazione dei redditi e della mancata risposta al questionario inviato
dall’Ufficio alla società contribuente, al quale era seguito un accerta-

l’impugnazione del contribuente; c) l’Agenzia delle entrate impugnava
la sentenza della CTP;
1.2. su queste premesse la CTR, per quanto ancora interessa in
questa sede, così motivava il rigetto dell’appello: a) veniva constata la
presentazione di una contabilità regolare sulla quale l’Ufficio non
avrebbe preso posizione; b) con riferimento all’IVA, si evidenziava che
non era «irrilevante che l’Ufficio, non solo per l’anno 1999, che risulta
relativo ad un periodo di quattro mesi, ma anche per gli anni successivi
al periodo di imposizione in questione, dopo la sentenza di primo grado
non ha proposto appello per questo tributo. Comunque dall’analisi della
contabilità VIVA l’imposta risulta assolta, pertanto, la sentenza di primo
grado al riguardo viene confermata»;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con
tempestivo ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

3. La Tenda s.r.l. non si costituiva in giudizio restando intimata.

CONSIDERATO CHE
1. va pregiudizialmente dichiarata la cessazione della materia del
contendere per quanto riguarda l’avviso di accertamento
R1U030301294-2005 relativo all’anno d’imposta 2001 con riferimento
ad IRPEG ed IRAP, per il quale vi è in atti comunicazione della regolarità

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mento in via induttiva del reddito; b) la CTP accoglieva parzialmente

della definizione della lite ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. 6
luglio 2011, n. 98, conv. con modif. nella I. 15 luglio 2011, n. 111;
1.1. il ricorso va, dunque, esaminato nel merito con riferimento
all’anno d’imposta 2001 e all’IVA;

nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
(omessa pronuncia), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod.
proc. civ., evidenziando che la CTR non si sarebbe pronunciata sul motivo di appello con il quale si contesta che, nell’ambito del ricorso depositato da La Tenda s.r.l. in primo grado, il conferimento dell’incarico
al difensore non reca la firma del ricorrente e del difensore in originale;

3. il motivo è inammissibile;
3.1. nella specie, la CTR ha preso in considerazione il rilievo dell’Ufficio («Ritiene inammissibile il ricorso introduttivo ai sensi dell’art. 18,
D.Lgs. 546/92, in quanto esso riporta la firma del ricorrente e del difensore in copia») e lo ha implicitamente rigettato confermando la sentenza di primo grado;
3.2. non può, dunque, parlarsi di vizio di omessa pronuncia ma,
eventualmente, di omessa motivazione, che doveva essere diversamente censurata da parte ricorrente;

4. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art.
32, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziandosi che
erroneamente la CTR ha fondato la propria decisione sulla contabilità
della società contribuente, contabilità che la stessa non avrebbe potuto
depositare in sede contenziosa, non avendo risposto al questionario
inviatole dall’Amministrazione finanziaria;

3

Con[ est.
G.Mr\lonno

2. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate contesta la

5. il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza;
5.1. costituisce principio ormai consolidato quello per il quale «in
tema di accertamento tributario, l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall’art.
32 del d.P.R. n. 600 del 1973, solo in presenza dello specifico presup-

specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento
circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza» (Cass. n.
27069 del 27/12/2016; Cass. n. 11765 del 26/05/2014; con specifico
riferimento ai questionari, cfr. Cass. n. 22126 del 27/09/2013; Cass.
n. 453 del 10/01/2013);
5.2. nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate intende far decorrere
dalla semplice violazione dell’obbligo di risposta al questionario inoltrato alla società contribuente la sanzione dell’inutilizzabilità della documentazione richiesta con il questionario medesimo, senza peraltro
specificare se di tale sanzione di inutilizzabilità il contribuente era stato
reso edotto in sede di inoltro del questionario (e, quindi, se il questionario contenesse il menzionato avvertimento);

6. con il terzo motivo di ricorso (erroneamente rubricato come
quarto) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod.
proc. civ., insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, costituito dalla sussistenza di un giudicato sfavorevole all’Agenzia delle
entrate con riferimento alle annualità 1999 e 2000 che si ripercuoterebbe nel presente giudizio con riferimento all’IVA;

7. il motivo è inammissibile per carenza di decisività;
7.1. la CTR pone a fondamento della sua decisione non solo l’esistenza di un (asserito) giudicato esterno sull’IVA in relazione alle an-

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/

Con est.
G.Mí Nonno

posto, la cui prova incombe sull’Amministrazione, costituito dall’invito

nualità 1999 e 2000, ma anche la ulteriore considerazione che dall’analisi della contabilità prodotta dalla società contribuente l’imposta IVA
risulta assolta;
7.2. tale ulteriore rilievo costituisce un’autonoma ratio decidendi
che non risulta presa in considerazione dalla censura motivazionale ar-

8. in conclusione, va dichiarata cessata la materia del contendere
per quanto riguarda l’avviso di accertamento R1U030301294-2005 relativo all’anno d’imposta 2001 con riferimento ad IRPEG ed IRAP in
ragione dell’intervenuta definizione della lite ai sensi dell’art. 39,
comma 12, del d.l. n.98 del 2011; per il resto, il ricorso va rigettato
senza statuizione sulle spese, non essendosi la società contribuente
costituita in giudizio:

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere per quanto riguarda
l’avviso di accertamento R1U030301294-2005 relativo all’anno d’imposta 2001 con riferimento ad IRPEG ed IRAP; rigetta, per il resto, il
ricorso.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2018.

ticolata dalla difesa erariale, sicché la stessa si rivela inammissibile;

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