Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19943 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. II, 23/09/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 23/09/2020), n.19943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24680-2016 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE’

CAVALIERI, 11, presso lo studio dell’avvocato CHIARA IZIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANO MARIO LENZI;

– ricorrente –

contro

M.M., M.I., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA TIMAVO 3, presso lo studio dell’avvocato MAURO LIVI,

rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO DE PAOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 486/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 25/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 25 marzo 2016 la Corte di Appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato tutte le domande proposte da A.M. nei confronti di M.I. e M.M., condannando il primo al pagamento delle spese processuali del giudizio, liquidate in 11.000,00 Euro, oltre accessori di legge.

L’ A., in particolare, assumendo di essere proprietario di un garage, facente parte di un palazzo nel quale si trovavano altri otto garage appartenenti a distinti soggetti, si era lamentato del fatto che i M., dopo avere acquistato un appartamento posto nel medesimo immobile, avevano arbitrariamente rimosso i contatori che consentivano l’erogazione dell’energia elettrica nei garage e che erano collocati da sempre nel vano scala dell’abitazione.

Egli aveva, pertanto, chiesto l’accertamento dell’esistenza della servitù a favore del suo fondo e a carico dell’immobile di proprietà dei M., la declaratoria di illegittimità della condotta serbata da questi ultimi e, infine, l’ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che la deposizione della teste F., quanto all’esistenza dei contatori in un vano chiuso, con sportello collocato nel sottoscala dell’appartamento che sarebbe successivamente stato acquistato dai M., confliggeva in modo inconciliabile con quella del teste T. ed era priva di credibilità, dal momento che non era dato comprendere per quale ragione l’amica ultraottantenne alla quale era andata a fare visita l’avesse condotta nel sottoscala, avesse aperto lo sportello e le avesse mostrato dei contatori che la F. avrebbe anche contato, in modo da poter riferire che erano tra otto e dieci; b) che, peraltro, la F. aveva mentito al Tribunale quando aveva detto di essere indifferente all’esito della causa e semplice amica del F., mentre era stato dimostrato che era con lui convivente da diversi anni; c) che il teste T. aveva, invece, sostenuto che nella casa c’era un contatore attivo, che misurava la corrente elettrica erogata nell’abitazione, e due contatori disattivati; d) che difettava la prova che uno di essi servisse l’utenza dell’ A.; e) che le informazioni acquisite presso l’Enel avevano consentito di accertare che l’utenza del garage che sarebbe stato acquistato dall’ A. era cessata nel giugno del 1999; f) che il documento prodotto dall’ A., dal quale emergeva che “il proprietario dell’appartamento si rifiuta di far installare il contatore dove era posizionato in precedenza” era inidoneo a fornire la prova della pregressa esistenza all’interno della proprietà M. del contatore per il quale era sorta controversia; g) che, ad abundantiam, se anche fosse stata raggiunta la prova del fatto che, quando il garage e l’appartamento erano stati venduti a proprietari diversi, nel secondo si trovasse il contatore relativo alla fornitura di energia in favore del primo, comunque doveva ritenersi, alla stregua della deposizione del T., che il contatore stesso fosse inattivo; h) che, pertanto, non erano individuabili opere apparenti indispensabili per il riconoscimento della servitù, ai sensi dell’art. 1062 c.c.

3. Avverso tale sentenza l’ A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui M.I. e M.M. hanno resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta omesso esame di una fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; violazione e falsa interpretazione dei principi relativi all’onere della prova; violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. nonchè dell’art. 12 preleggi, per avere la Corte d’appello omesso di considerare che le dichiarazioni dei testimoni erano compatibili e di valutare la documentazione proveniente dall’Enel.

Con distinta articolazione si lamenta che la sentenza impugnata abbia equiparato la fattispecie in esame ad altre completamente diverse, sostenendo che i contatori elettrici non costituiscono opere permanenti ai fini dell’esercizio della servitù di passaggio.

La doglianza è inammissibile.

Poichè la sentenza è stata depositata il 25 marzo 2016, viene in questione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b) conv., con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata nel S.O. n. 171, della Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187), e applicabile, ai sensi del medesimo art. 54, comma 3 alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (al riguardo, va ricordato che, ai sensi dell’art. 1, comma 2 legge di conversione, quest’ultima è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come novellato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Ora, ne caso di specie, le doglianze del ricorrente aspirano, in termini di assoluta genericità e senza neppure curarsi di riprodurne il contenuto, ad una rivalutazione delle prove dichiarative, assolutamente preclusa in sede di legittimità.

2. Con un secondo motivo si lamenta violazione degli art. 1056 e 1061 c.c., tenuto conto del carattere apparente della servitù.

Per effetto della dichiarazione di inammissibilità del primo motivo, che investa una autonoma ratio decidendi, il secondo motivo diviene inammissibile per carenza di interesse.

Invero, quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fondi su distinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perchè possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite rationes, dall’altro che tali censure risultino tutte fondate. Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (v., ad es., Cass. 24 maggio 2006, n. 12372).

3. In conseguenza, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese dei giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, alla luce del valore e della natura della causa nonchè delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

 

 

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