Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19943 del 21/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/09/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 21/09/2010), n.19943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO CANTINE SOCIALI DELLA MARCA TREVIGIANA s.c.a. elettivamente

domiciliato in Roma, Via Monte Paridi, n. 48, nello studio dell’Avv.

Prof. Marini Giuseppe, che la rappresenta e difende, unitamente

all’Avv. Amato Carlo, giusta delega a margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

COMUNE di ODERZO Elettivamente domiciliato in Roma, Via Sicilia, n.

66, nello studio degli Avv. Prof. Fantozzi Augusto, Tieghi Roberto e

Giuliani Francesco, come da procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, n. 72, depositata in data 29.12.2004;

cui è riunito il ricorso n. 31106/2006 proposto da:

CONSORZIO CANTINE SOCIALI DELLA MARCA TREVIGIANA s.c.a. elettivamente

domiciliato in Roma, Via Monte Parioli, n. 48, nello studio dell’Avv.

Prof. MARINI Giuseppe, che la rappresenta e difende, unitamente

all’Avv. Amato Carlo, giusta delega a margine del ricorso.

– ricorrente –

nei confronti di:

AGENZIA del TERRITORIO, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12,

è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, n. 30, depositata in data 30.9.2005;

– controricorrente –

Udita la relazione delle cause svolta nella pubblica udienza del

20.5.10 dal Cons. Dott. Pietro Campanile;

Udito per il Consorzio l’Avv. Eugenio Della Valle, munito di delega;

Udito per il Comune di Oderzo l’Avv. Esposito Roberto, munito di

delega dell’Avv. Roberto Tieghi;

Udito il P. M., in persona del. Sost. P.G. Dr. CICCOLO Pasquale Paolo

Maria, che ha concluso per la riunione e per l’accoglimento, per

quanto di ragione, dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1 – Il procedimento n. 5467/2006.

Il Consorzio Cantine Sociali della marca trevigiana proponeva ricorso avverso gli avvisi di accertamento con i quali il Comune di Oderzo contestava l’omessa dichiarazione, con conseguente versamento della relativa imposta comunale sugli immobili, di un fabbricato adibito a cantina sociale, deducendo che trattavasi di bene immobile strumentale rispetto all’attività agricola svolta dai propri soci, in quanto destinato alla trasformazione delle uva e, come tale, in quanto classificabile nella categoria (OMISSIS), esente da detta imposta.

1.2 – La Commissione tributaria provinciale di Treviso, riuniti i ricorsi, li rigettava, rilevando, in particolare, la diversa titolarità dei soggetti proprietari dei terreni rispetto al possesso del fabbricato.

1.3 – La Commissione tributaria regionale del Veneto, con la decisione n. 72/04 meglio indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dal Consorzio, osservando che dovesse escludersi il carattere rurale del fabbricato in considerazione della natura industriale e commerciale: dell’attività svolta dalla cooperativa, nonchè dell’insussistenza degli altri requisiti richiesti dal D.L. 557 del 1993, art. 9, comma 3, e comma 3 bis avuto riguardo all’elevato grado di industrializzazione dell’attività di trasformazione delle uve. Si aggiungeva, per altro, che l’attribuzione nell’anno 2002 della categoria catastale (OMISSIS), con sentenza ritenuta definitiva, assumeva una rilevanza meramente “inventariale”.

1.4 – Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione la cooperativa, deducendo quattro motivi. Si difende con controricorso il Comune di Oderzo.

2.1 – Il procedimento n. 31106/2006.

Lo stesso Consorzio Cantine Sociali della marca trevigiana, a seguito della notifica degli avvisi di accertamento in materia ICI relativi al proprio compendio immobiliare – cui era attribuita in parte la Cat. (OMISSIS) e, in parte, quanto agli uffici, la Cat. (OMISSIS) – proponeva ricorso, ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3, nei confronti dell’ufficio locale dell’Agenzia del Territorio, rivendicando per l’intero complesso immobiliare, in relazione alla sua strumentalita rispetto all’attività agricola svolta, la cat.

(OMISSIS).

2.2 – La Commissione tributaria provinciale di Treviso, con sentenza n. 148 del 9 dicembre 2002, accoglieva il ricorso, anche in relazione ai locali adibiti ad uffici, in quanto pertinenze della cantina.

2.3 – La Commissione tributaria regionale del Veneto, accogliendo l’appello dell’Ufficio, confermava il classamento dei locali adibiti ad ufficio, rilevando, in primo luogo, che trattavasi della medesima categoria proposta dalla parte con procedura di variazione DOCFA, ragion per cui mancava innanzitutto il presupposto di un qualsiasi provvedimento impugnabile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. Quanto all’immobile adibito a cantina, si osservava che la stessa era stata denunciata al catasto fabbricati sin dal 18.12.1981, senza che successivamente venisse presentata alcuna richiesta di variazione, ragion per cui la stessa, ai sensi del D.P.R. n. 139 del 1938, art. 1, comma 3 di variazione (quando riconosciuta rurale ai sensi dell’art. 2 dello stesso decreto).

Si aggiungeva che il classamento va effettuato in base alla destinazione ordinaria e alle caratteristiche del bene immobile e non in funzione della ditta proprietaria e di eventuali variazioni di natura soggettiva, rilevanti ad altri fini e che mancava qualsiasi richiesta della parte di attribuzione della (OMISSIS), tale da giustificare l’impugnazione del relativo diniego.

2.4 – Avverso tale decisione ha proposto ricorso la società cooperativa, deducendo due motivi. Si difende con controricorso, con cui sostiene l’infondatezza delle ragioni ex adverso avanzate, l’Agenzia del territorio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.1 – Va accolta, in via pregiudiziale, la richiesta del Procuratore Generale di riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, proposti dal Consorzio Cantine Sociali Marca Trevigiana, nei confronti dell’Agenzia del Territorio e del Comune di Oderzo, concernenti, rispettivamente, il classamento e la determinazione dell’imponibile ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in relazione al medesimo fabbricato e nello stesso arco temporale.

In proposito va richiamato il ruolo preminente che assume, anche ai fini del riconoscimento del carattere rurale di un fabbricato, il suo classamento catastale (cfr. Cass., Sez. Un., 21 agosto 2009, n. 18565), tale da determinare una vera e propria pregiudizialità sul piano logico – giuridico (Cass., 24 ottobre 2008, n. 25678; Cass., 18 aprile 2007, n. 9203; Cass. 10 settembre 2004, n. 18671). In tal caso, il rapporto di connessione impropria che sussiste tra detti procedimenti consiglia, pur senza determinare l’inscindibilità delle cause, il simultaneus processus: l’esame contestuale delle questioni, conseguente alla riunione dei procedimenti – salva la doverosa precedenza da accordarsi a quelle aventi natura pregiudiziale (Cass., 29 maggio 2008, n. 14442; Cass. 13 febbraio 2004, n. 2818) – risponde più efficacemente al principio della durata ragionevole del processo, laddove un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., si imporrebbe, pur in presenza della rilevata pregiudizialità nella diversa ipotesi in cui i due procedimenti si trovassero davanti a giudici diversi. (Cass., 22.05.008, n. 13194).

4.1 – Come sopra evidenziato, vanno esaminate preliminarmente le questioni inerente alla determinazione della natura dei beni immobili, in relazione al loro classamento.

4.2 – Il ricorso proposto dal Consorzio nei confronti dell’Agenzia del Territorio è parzialmente fondato. Ben vero, le censure relative al classamento dei locali adibiti ad uffici, già effettuato da Consorzio con il procedimento DOCFA, ai sensi del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1 sono state correttamente considerate inammissibili. In proposito va osservato che, indipendentemente dalla natura perentoria del termine stabilito da tale norma, prevalentemente esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass., 21 luglio 2006, n. 1682 4), la procedura ed. DOCFA è caratterizzata dalla collaborazione del contribuente, che propone “anche l’attribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale, per le unità a destinazione ordinaria, o l’attribuzione della categoria e della rendita, per le unità a destinazione speciale o particolare”. Tale rendita “rimane negli atti catastali come “rendita proposta” fino a quando l’ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva”.

L’efficacia, ancorchè non definitiva, della rendita proposta, rende del tutto frustranea una eventuale notificazione della stessa ad opera dell’Agenzia del Territorio o di altro ente impositore, anche perchè non trova alcuna giustificazione, sul piano logico e giuridico, portare a conoscenza del proponente il contenuto della proposta dallo stesso già formulata. In tale ottica si colloca il principio, affermato da questa Corte in materia di imposta comunale sugli immobili (Cass., 3 luglio 2009, n. 15719), secondo cui il ricorso alla procedura DOCFA abilita il Comune ad emettere avviso di liquidazione, senza necessità di preventiva notifica della rendita, trovando applicazione il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11 che autorizza il Comune ad effettuare accertamenti in presenza di dati comunque acquisiti.

D’altra parte, l’esclusione della facoltà di impugnare l’atto di attribuzione della rendita catastale, a seguito della notifica dell’atto impositivo che l’abbia recepito, così come prevista dall’ultimo inciso dalla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 3 deriva, per l’appunto, dall’assenza di un provvedimento che abbia “comportato attribuzione o modificazione della rendita”. La decisione impugnata, nella quale si da atto che “il fabbricato identificato al mappale (OMISSIS) e stato denunciato al catasto dalla ricorrente in data 25 maggio 1999 con la procedura di variazione DOCFA, proponendo l’attribuzione della cat. (OMISSIS), senza l’intervento dell’Ufficio del Territorio nell’attribuzione di tale classamento”, appare, in parte qua, conforme all’orientamento di questa Corte, ragion per cui il secondo motivo del ricorso, con il quale si denuncia violazione della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74 per quanto attiene agli uffici già classati come (OMISSIS), non può essere condiviso. Non risulta per altro censurata l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, relativa all’autonomia funzionale dei locali destinati ad uffici, nel senso che sussistevano “le caratteristiche di destinazione e la tipologia tali da consentire, senza alcuna trasformazione, una destinazione diversa da quella agricola”.

4.3 – Del tutto fondata, al contrario, è la censura relativa alla violazione della suindicata norma di cui alla L. n. 342 del 2000, art. 74 in relazione al fabbricato adibito a cantina, così come quella, di cui al primo motivo di ricorso, concernente la violazione del D.P.R. 23 marzo 10998, n. 53, art. 1, comma 5. Quanto al primo profilo, non risultando che la rendita catastale del capannone, in atti dal 1981, fosse stata notificata prima dell’avviso di accertamento emesso dal Comune di Oderzo, non può dubitarsi nè dell’applicabilità della norma contenuta nella citata L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3 (Cass. 22 marzo 2006, n. 6386), nel senso della facoltà, per il contribuente, di impugnare gli atti attributivi della rendita in conseguenza della notificazione degli atti impositivi dei quali la stessa costituisce il presupposto, nè della facoltà di avanzare tale domanda tenendo conto della disciplina concernete il riconoscimento della c.d. “ruralità”, in base all’evoluzione del quadro normativo fino al momento della proposizione della domanda. In particolare, non poteva prescindersi dal factum principis costituito dall’introduzione, per effetto del D.P.R. n. 139 del 1998, della categoria (OMISSIS), che la ricorrente aveva il diritto di rivendicare, per altro avanzando correttamente tale richiesta nei confronti dell’Ufficio del Territorio. Sotto tale profilo la decisione impugnata si pone in contrasto con l’intero quadro normativo, nell’interpretazione fornitane da questa Corte, laddove afferma che “il ricorso in esame, a fronte di un eventuale diniego della ruralità, avrebbe dovuto essere proposto contro il Comune di Oderzo”. Soccorre, in proposito, l’orientamento giurisprudenziale, ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., 21 agosto 2009, n. 18565), le quali hanno affermato il principio di diritto secondo cui qualora un “fabbricato” sia stato catastalmente classificato come “rurale” (categoria (OMISSIS) per le unità abitative, categoria (OMISSIS) per gli immobili strumentali alle attività agricole) resta precluso ogni accertamento, in funzione della pretesa assoggettabilità ad ICI de fabbricato in questione.

Allo stesso modo, e in senso inverso, qualora il “fabbricato” non sia stato catastalmente classificato come “rurale”, il proprietario che ritenga, tuttavia, sussistenti i requisiti per il riconoscimento come tale, non avrà altra strada che impugnare la classificazione operata al .fine di ottenerne la relativa variazione. L’accertamento dei predetti requisiti in difformità della attribuita categoria catastale – così continuano le Sezioni Unite in motivazione – non può essere compiuto, incidentalmente, dal giudice tributario che sia stato investito della domanda di rimborso dell’ICI da parte del contribuente. Il classamento, infatti, è rispetto alla pretesa tributaria concretamente opposta, l’atto presupposto ed a riguardo è ostativo il “carattere impugnatorio del processo tributario, avente un oggetto circoscritto agli atti che scandiscono le varie fasi del rapporto d’imposta.

Ai fini del classamento in esame, la Commissione tributaria regionale ha omesso di accertare la sussistenza dei requisiti indicati nel D.L. n. 557 del 1993, art. 9, commi 3 e 3 bis, tra i quali, per quanto concerne gli immobili strumentali, deve escludersi la necessità dell’identità soggettiva del titolare del diritto sul fabbricato e del titolare del diritto sul fondo asservito, in quanto il D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis, non solo non indica, diversamente da quanto fa il comma 3, della medesima disposizione per i fabbricati adibiti ad abitazione, tra le condizioni elencate, la necessità che chi utilizzi il fabbricato sia anche proprietario (o titolare di altro diritto) sul terreno “per esigenze connesse all’attività agricola svolta”, ma espressamente prevede il carattere strumentale degli immobili ove le cooperative, o i loro consorzi, svolgono attività di “manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli” conferiti dai soci. (Sez. Un. n. 18565/09, in motivazione).

5.1 – Alla cassazione della decisione resa nei confronti della cooperativa e dell’Ufficio del territorio consegue l’accoglimento, per le indicate ragioni, del ricorso proposto dalla stessa nei confronti del Comune di Oderzo: la determinazione della base imponibile dei locali adibiti a cantina, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, è caudataria dell’attribuzione della rendita catastale nel periodo in contestazione: l’esenzione dall’imposta sussisterà nella misura in cui sarà stata riconosciuta e attribuita la categoria catastale (OMISSIS).

I ricorsi riuniti, nei limiti precisati in motivazione, vanno accolti; le decisioni impugnate vanno cassate nei limiti indicati, con rinvio ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, che provvederà ad applicare i principi affermati dalla Sezioni unite di questa Corte come sopra richiamati, provvedendo, altresì, al regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce il ricorso n. 31106/06 a quello n. 5467/2006. Accoglie i ricorsi così riuniti per quanto di ragione, cassa le sentenze impugnate in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per e spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile – tributaria, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2010

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