Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19943 del 10/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 10/08/2017, (ud. 21/06/2017, dep.10/08/2017),  n. 19943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANIELLO Roberto – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5620/2011 proposto da:

Firmamenta S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Crati n. 20,

presso lo studio dell’avvocato Muzzioli Paolo, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Sabatini Luigi, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Investimenti S.p.a., già Fiera di Roma S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Germanico n. 12, presso lo studio dell’avvocato Di Lorenzo Franco,

che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

Reale Mutua di Assicurazioni S.p.a., Regione Lazio,

Z.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5131/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2017 dal cons. DI VIRGILIO ROSA MARIA;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale CAPASSO

LUCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Paolo Muzzioli che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato Franco Di Lorenzo che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 20613 del 2007, il Tribunale di Roma accoglieva la domanda della srl Firmamenta nei confronti della spa Fiera di Roma, di accertamento di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., n. 3, per avere organizzato nel 2001 in Roma, in assenza della prescritta autorizzazione amministrativa, una manifestazione fieristica relativa ad attività editoriale di fumetti ed animazione denominata “Romics”, nello stesso periodo in cui si svolgeva nella capitale la manifestazione organizzata dalla società attrice, denominata “Expocartoon”, e condannava la convenuta al risarcimento del danno in Euro 718.951,93, oltre interessi legali dalla decisione; rigettava invece la domanda risarcitoria fatta valere nei confronti della Regione Lazio e della funzionaria dott. Z.C., che aveva chiamato in causa ai fini della manleva la Reale Mutua.

Proposto appello dalla Fiera di Roma, la Corte territoriale, con la sentenza del 9/11-6/12/2010, in parziale accoglimento dell’impugnazione, ha condannato la Fiera di Roma al pagamento a titolo risarcitorio della minore somma di Euro 394.279,08, oltre interessi compensativi al tasso legale sull’importo originario di 331.617,89, anno per anno rivalutato dal 25/11/2001, nonchè alle spese del doppio grado, mentre ha compensato le spese del grado nei confronti della Regione e della Reale Mutua.

Nello specifico, e per quanto ancora rileva, la Corte capitolina ha ritenuto fondata la censura della Fiera di Roma relativa alla quantificazione del danno, per essere stati considerati dal Tribunale, recependo la CTU, solo i ricavi conseguiti dalla Fiera per la concessione in uso degli stands e degli arredi, senza tenere conto dei costi per il concedente, che la Corte ha quantificato nel 50% dei ricavi, con riferimento ai normali ricarichi commerciali tra il costo vivo del prodotto ed i prezzi di rivendita, ritenendo di contro inattendibile la quantificazione in base al margine di profitto dell’intera manifestazione, pari al 10%, dovendosi valutare solo i costi strettamente connessi ai ricavi non percepiti e non quelli generali.

Ricorre avverso detta pronuncia Firmamenta srl sulla base di un unico motivo.

Si difende con controricorso la sola Soc. Investimenti spa, già Soc. Fiera di Roma spa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico mezzo, la ricorrente si duole della violazione degli artt. 101 e 115 c.p.c., art. 184 c.p.c., art. 2697 c.c. e del vizio di insufficiente motivazione.

La ricorrente deduce che solo in sede di comparsa conclusionale di primo grado Fiera di Roma aveva contestato la quantificazione del danno operata dal CTU per non avere considerato i costi, e che il Tribunale aveva ritenuto la tardività di detta contestazione, mentre la Corte d’appello, dando ingresso a detta tardiva ed irrituale deduzione, ha violato l’art. 115 c.p.c., comma 1, e il principio del contraddittorio, ha fatto riferimento alla percentuale del 50% dei ricavi ritenuta assorbita dalle spese, che non risultano nè eccepite nè documentate, ha violato il principio dell’onere della prova e ha reso una motivazione apodittica e priva di ogni riferimento.

Il motivo è infondato in tutte le sue prospettazioni.

Va in prima battuta rilevato che spettava alla Corte territoriale, a fronte del motivo d’appello fatto valere da Firmamenta, vagliare l’esito della CTU e trarne logicamente le proprie conclusioni, di talchè non si pone alcun profilo di violazione dell’art. 115 c.p.c., che può ritenersi sussistente solo ove il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio(così le pronunce Sez. U. 16598/2016 e 11892/2016), nè di violazione del principio del contraddittorio, perchè non si trattava in ogni caso di contestazioni sui dati tecnici ritenuti dal CTU, ma di valutare l’esito della consulenza, secondo il vaglio critico proprio del Giudicante.

Ed è infondata la censura relativa alla dedotta non contestazione, atteso che, come rilevato nella pronuncia del 21/6/2016, n. 12478, l’onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, nè la loro valenza probatoria la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è riservata al giudice.

Infondata è infine la censura motivazionale, posto che la Corte capitolina ha argomentato congruamente in relazione alla individuazione della percentuale di costo, relazionata al fatto di comune esperienza del ricarico normale tra il costo vivo e la rivendita del prodotto.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017

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