Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19943 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 05/10/2016), n.19943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16646/2015 proposto da:

M.G.D., R.A., R.S., in proprio e

in qualità di eredi di Ro.An., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA RICCARDO LANTE GRAZIOLI 16, presso lo studio dell’avvocato

SUSANNA CHIABUITO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PAOLO BONAIUTI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 704/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA dei

16/03/2015, depositato il 21/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. Relatore FELICE

MANNA;

udito l’Avvocato Massimo Silvestri per delega dell’Avvocato Susanna

Chiabotto difensore dei ricorrenti, che chiede l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

IN FATTO

Con decreto del 21.4.2015 la Corte d’appello di Perugia dichiarava inammissibile la domanda di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, proposta (in riassunzione del precedente procedimento instaurato nel (OMISSIS) innanzi alla Corte d’appello di Roma) da R.A. e S. e da M.G.D., sia in proprio che quali eredi di Ro.An., in relazione alla durata irragionevole di un giudizio pensionistico svoltosi innanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, definito con sentenza pubblicata il 10.6.2005. A tale decisione la Corte territoriale perveniva facendo espressa applicazione del precedente n. 8917/12 di questa Corte Suprema, in base al quale se la violazione del termine di ragionevole durata del processo si sia verificata in un giudizio pensionistico svoltosi dinanzi alla Corte dei conti, definito in primo grado con sentenza della sezione regionale nei confronti della quale non sia stato proposto appello alla sezione centrale, anche nel caso in cui sia ipotizzabile e sia stata in concreto proposta revocazione ordinaria per errore di fatto (ai sensi del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 68, lett. a) in pendenza del termine di appello, il termine semestrale di decadenza previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, decorre dalla scadenza di quello per proporre appello, con conseguente formazione della cosa giudicata formale. Invero, ai sensi dell’art. 396 c.p.c., da intendersi richiamato dal R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 26, nei confronti della sentenza di primo grado è esperibile solo la revocazione straordinaria, e non quella ordinaria, dal momento che tale vizio si converte in motivo di nullità deducibile soltanto con l’appello.

E nello specifico, osservava la Corte perugina, i ricorrenti avevano proposto la domanda (innanzi alla Corte territoriale preventivamente adita) dopo i sei mesi dalla scadenza del termine annuale d’impugnazione della sentenza emessa dal giudice contabile.

Per la cassazione di tale decreto R.A. e S. e M.G.D. propongono ricorso affidato ad un motivo, cui ha fatto seguito il deposito di memoria.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – L’unico motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 e del R.D. n. 1214 del 1934, art. 68, lett. a), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Richiamata Cass. n. 17992/11, secondo cui il generico riferimento contenuto nel R.D. n. 1214 del 1934, art. 68, alle decisioni della Corte dei conti impugnabili per revocazione deve essere inteso nel senso che solo le sentenze d’appello possono essere impugnate con tale mezzo, parte ricorrente sostiene che tale orientamento debba essere rivisitato a seguito della sopravvenuta introduzione dei limiti al giudizio d’appello in materia pensionistica, ai sensi del D.L. n. 453 del 1993, art. 1, comma 5, convertito in L. n. 19 del 1994, come sostituito dal D.L. n. 543 del 1996, art. 1, comma 1, convertito in L. n. 639 del 1996, poichè tali limiti hanno sottratto al giudice del gravame l’ambito decisorio sulle questioni di fatto inerenti agli aspetti medico-legali. Ne consegue che la sentenza del giudice contabile di primo grado ove – come nella specie – non appellabile sulla quaestio fatti ma ancora aggredibile col rimedio della revocazione ordinaria, non può ritenersi definitiva ai fini della decorrenza del termine di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4.

2. – Il motivo è infondato.

In disparte che anche il citato precedente n. 17992/11 si è formato su fattispecie di riferimento soggetta alla nuova disciplina dell’appello in materia pensionistica, va osservato che questa Corte Suprema ha ulteriormente ribadito il medesimo principio di diritto con sentenza n. 9843/12, ove la violazione del termine di ragionevole durata del processo si verifichi in un giudizio pensionistico svoltosi dinanzi alla Corte dei Conti e definito con sentenza della sezione regionale contro la quale non sia proposto appello, il termine di decadenza per proporre la domanda di cui alla citata L. n. 89 del 2001, art. 4, decorre dalla data di scadenza del termine per proporre appello, poichè, al compimento di quest’ultimo, la sentenza pronunciata dalla predetta sezione, al pari di quella del giudice ordinario, acquista autorità di cosa giudicata fermale ai sensi dell’art. 324 c.p.c., non potendo essere più impugnata con un mezzo ordinario, in quanto il rimedio di revocazione ordinaria previsto dal R.D. 12 luglio 1933, n. 1214, art. 68, lett. a), è esperibile solo nei confronti delle sentenze emesse in unico grado o in grado di appello, mentre l’errore di fatto revocatorio relativo ad una sentenza appellabile, in applicazione dei principi generali, si converte in motivo di nullità del provvedimento che deve essere dedotto proprio con l’appello (Cass. n. 9843/12).

Oltre a ciò deve rilevarsi ulteriormente che questa Corte ha di recente affermato che la domanda di equa riparazione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4 (nel testo originario, applicabile ratione temporis), può essere proposta anche all’esito del giudizio di revocazione ordinaria, sempre che questo sia stato introdotto entro sei mesi dal deposito della sentenza che ha concluso il giudizio presupposto, essendo irrilevante, perchè assolutamente straordinario, il termine di tre anni previsto per la revocazione dal R.D. n. 1214 del 1934, art. 68 (Cass. n. 25179/15; difforme, Cass. n. 15778/10). Escluso, dunque, che il termine triennale per proporre la revocazione prevista dalla lett. a) dell’art. 68 cit., possa dilazionare in pari misura la decorrenza del termine stabilito per introdurre il giudizio di equa riparazione, è vano argomentare sull’idoneità della sola revocazione a veicolare un controllo non altrimenti ammissibile sui fatti esaminati dalla sentenza di primo grado per escludere il giudicato formale di quest’ultima.

3. – Il ricorso va dunque respinto.

4. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

5. – Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in Euro 800.00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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