Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19942 del 30/08/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19942 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi.
Roma, 5. /7/
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
‘3
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Data pubblicazione: 30/08/2013
•
• Ct 41714/07 — avv. Spina
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n.2712/08
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del Direttore
pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello
Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
ROSETTI MARINO SPA
resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 103/16/06 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria regionale di BOLOGNA
PREMESSO
Che con nota n.63535 del 5.9.2012 la Direzione Provinciale I di
RAVENNA ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di
definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n.
98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al
versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 20.11.2012
4