Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19942 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 23/07/2019), n.19942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20427-2018 proposto da:

OLII T. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISAGNO 14, presso lo studio

dell’Avvocato GUIDO CORSO, rappresentata e difesa dall’Avvocato

GIOVANNI SCALA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4893/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 13/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la società Olii T. S.r.L. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 6018/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IVA IRES IRAP 2008 per maggiori ricavi non dichiarati, essendo stato appurato che nel suddetto periodo T.D. aveva conferito alla società una somma di denaro giustificata da finanziamenti in denaro della società;

l’Ufficio finanziario resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. la ricorrente ha depositato istanza di sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 8 e 10, documentando altresì il pagamento ivi prescritto;

2. sussistono i presupposti previsti da tale disposizione legislativa, trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione speciale tributaria della quale è parte l’Agenzia delle Entrate, che è stata radicata prima del 24 ottobre 2018 nonchè pendente a quella data, e che non rientra tra quelle escluse dal comma 5 della disposizione legislativa medesima.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6 conv..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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