Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19942 del 10/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 10/08/2017, (ud. 21/06/2017, dep.10/08/2017),  n. 19942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – rel. Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Banca Popolare sociale cooperativa, rappresentata e difesa all’avv.

Massimo Ubertone, come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) spa, domiciliato in Roma, via Mazzini 11, presso

l’avv. Elena Stella Richter, rappresentato e difeso dall’avv. Zeno

Forlati, come da mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il D. n. 2641 del 2015 del Tribunale di Rovigo, depositato il

12 marzo 2015.

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Nappi Aniello.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Banca Popolare sociale cooperativa impugna per cassazione il decreto del Tribunale di Rovigo che ne ha rigettato l’opposizione proposta avverso lo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) spa, dal quale era stato escluso un suo credito di circa 690 mila Euro, vantato in ragione della fusione per incorporazione con la Banca popolare di Verona San Geminiano e San Prospero.

Il tribunale ha ritenuto che la banca non abbia provato tempestivamente, nel rispetto delle preclusioni previste dalla L.Fall., art. 99, nè l’esistenza del credito vantato quale incorporante della spa Banca popolare di Verona San Geminiano e San Prospero nè l’allegata fusione, sicchè manca la prova della stessa titolarità del diritto dedotto in giudizio, aggiungendo che è comunque inidonea la pur tardiva produzione dell’atto di fusione, in mancanza di prova dell’intervenuta registrazione, necessaria per renderla opponibile ai terzi.

La ricorrente propone quattro motivi d’impugnazione, cui resiste con controricorso il Fallimento (OMISSIS) spa. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 115 c.p.c., lamentando che i giudici del merito abbiano ritenuto necessaria la prova della fusione con la Banca popolare di Verona San Geminiano e San Prospero, benchè non contestata nella fase di verifica dei crediti.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce che non aveva l’onere di dimostrare la titolarità dei crediti fatti valere, perchè aveva agito come incorporante sia della Banca popolare di Verona San Geminiano e San Prospero sia della Società Gestione Crediti BP, che di quest’ultima era mandataria con rappresentanza; e aveva prodotto l’atto di fusione.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce che erroneamente è stata ritenuta necessaria a pena di decadenza la produzione dell’atto di fusione contestualmente al ricorso, perchè, trattandosi di una questione di legitimatio ad processum, era rilevabile d’ufficio.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 2505 ter in relazione all’art. 2448 c.c., lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente escluso la rilevanza della conoscenza della fusione, indipendentemente dalla registrazione, da parte del curatore fallimentare, cui le vicende della banca erano certamente note quantomeno nella sua qualità di commercialista operante a (OMISSIS).

2. Il ricorso è infondato.

Com’è noto, la “legitimatio ad processum” va “riferita alla capacità delle parti a stare in giudizio, in proprio o con la debita rappresentanza, assistenza o autorizzazione” (art. 75 c.p.c.). La “”legitimatio ad causam”, attiva e passiva, che si ricollega al principio di cui all’art. 81 c.p.c., inteso a prevenire una sentenza “inutiliter data” (Cass., sez. 3, 1 marzo 2004, n. 4121), attiene all’astratta possibilità che le parti del giudizio siano i soggetti cui si riferisce la norma invocata: richiede perciò solo l’interpretazione di tale norma, ai fini della “verifica, secondo la prospettazione offerta dall’attore, della regolarità processuale del contraddittorio”(Cass., sez. 2 civ., 17 marzo 1995, n. 3110, Cass., sez. 2 civ., 18 gennaio 2002, n. 548, e Cass., sez. 1 civ., 20 novembre 2003, n. 17606), così distinguendosi dall’effettiva titolarità del rapporto, che richiede anche un accertamento del fatto cui si ricollega la postulata qualificazione di diritto sostanziale e attiene al merito della controversia (Cass., sez. 1, 20 novembre 2003, n. 17606, m. 568326).

Nel caso in esame ciò che è in discussione è evidentemente la titolarità dei crediti controversi, perchè, agendo quale incorporante dell’originaria titolare Banca popolare di Verona San Geminiano e San Prospero, la Banca Popolare sociale cooperativa ne ha rivendicato appunto la titolarità. Nè ha alcun rilievo in questa prospettiva il fatto che la Banca Popolare sociale cooperativa abbia incorporato anche la Società Gestione Crediti BP, a sua volta mandataria con rappresentanza della Banca popolare di Verona San Geminiano e San Prospero.

E’ indiscusso d’altro canto che “nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera, nonostante la sua natura impugnatoria, la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c. in materia di “ius novorum”, con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell’opposizione, se esclude l’immutazione del “thema disputandum” e non ammette l’introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all’esame del giudice delegato” (Cass., sez. 1^, 04/06/2012, n. 8929, Cass., sez. 1^, 04/06/2012, n. 8929).

Ne consegue che la mancata contestazione della fusione allegata dalla banca nella fase di verifica dei crediti non ne precludeva la contestazione da parte del curatore fallimentare nel giudizio di opposizione allo stato passivo.

Risultano così disattesi il primo e il terzo motivo.

Il secondo motivo è infondato, perchè, secondo la giurisprudenza di questa corte in materia di opposizione allo stato passivo fallimentare, “nel regime riformato, il ricorrente deve produrre i documenti di cui intenda avvalersi nel termine stabilito, a pena di decadenza, dalla L.Fall., art. 99, comma 2, n. 4, la cui inosservanza è rilevabile di ufficio inerendo a materia sottratta alla disponibilità delle parti” (Cass., sez. 1^, 21/07/2016, n. 15037, Cass., sez. 1^, 14 dicembre 2015, n. 25174, m. 637947).

Il quarto motivo risulta assorbito dal rigetto del terzo, perchè, una volta esclusa la tempestività della produzione dell’atto di fusione, risulta irrilevante accertarne l’opponibilità al fallimento anche in mancanza di registrazione.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi Euro 10.200, di cui Euro 10.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA