Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19941 del 30/08/2013


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 19941 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi.
Roma,527/ 1
Il Presidente
Dott. Mario Adamo

erainne ittELLEMA

tw

Il Fu
Giudiziario
Mar kMAAGONA

Data pubblicazione: 30/08/2013

365/to
•Ct. 31389/10 (Avv. Pizzi)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 19365/10
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del

dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcertavvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
Bianchi Giuseppe
in punto
annullamento della sentenza n. 1802/05/10 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Centrale di Milano.
PREMESSO
Che con nota del 06.09.12 n. 2012/268295 la Direzione Provinciale di
Milano ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di
definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n.
98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al
versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 15/05/2013

Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale

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