Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19941 del 29/09/2011

Cassazione civile sez. I, 29/09/2011, (ud. 16/05/2011, dep. 29/09/2011), n.19941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.A.V., elettivamente domiciliato in Roma via Ludovici

35, presso lo studio dell’avv.to Lauro Massimo che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

P.B. e C.S., elettivamente domiciliati in Roma

via Ludovisi 35, presso lo studio dell’avv.to Elisabetta Valeri,

rappresentati e difesi dall’avvocato Fiorentino Giovanni, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

D.A.M. e D.A.A.;

– intimati –

e sul ricorso incidentale proposto da:

P.B. e C.S., come sopra rappresentati e difesi;

– ricorrenti incidentali –

contro

D.A.V., D.A.M. e D.A.A.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, 3^ sezione

civile, emessa il 28 aprile 2005, depositata il 6 maggio 2005, R.G.

n. 4495/02;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 16 maggio 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Fiorentino per la parte controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

incidentale, assorbito quello principale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.A.V. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha dichiarato inammissibile l’appello da lui proposto, unitamente a D.A.M. e A., avverso la sentenza del 4 settembre 2001 del Tribunale di Torre Annunziata pronunciatosi sfavorevolmente sulla domanda proposta dal D.A. per ottenere il trasferimento ex art. 2932 c.c. della proprietà di un’area di terreno promessa in permuta dai coniugi C.S. e P.B. con riconoscimento di servitù di passaggio a carico del fondo dei convenuti.

La Corte di appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per inosservanza del termine di decadenza ex art. 327 c.p.c..

Con l’unico motivo di ricorso il D.A. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., comma 1 e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1.

Si difendono con controricorso e propongono ricorso incidentale, basato su due motivi, C.S. e P.B. deducendo violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., essendosi avuta valida comunicazione della sentenza di primo grado ai procuratori delle parti originariamente costituite (in data 30 e 31 gennaio 2002) a mente del combinato disposto degli artt. 285 e 170 c.p.c.. I controricorrenti C. e P. depositano memoria difensiva.

Non svolgono difese M. e D.A.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno riuniti.

Il ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto:

nel caso in cui una sentenza sia stata depositata in cancelleria, durante il corso della sospensione dei termini processuali della L. n. 742 del 1969, ex art. 1, comma 1, nel periodo feriale compreso tra i giorni 1 agosto e 15 settembre, la decorrenza del termine per proporre l’impugnazione ex art. 327 c.p.c., comma 1, deve essere differita al successivo giorno 16 settembre, di modo che solo da questa data potrà essere legittimamente computato il decorso del termine annuale e facendosi salva la sospensione della decorrenza dello stesso durante il corso del successivo periodo feriale;

A loro volta i ricorrenti incidentali pongono alla Corte il seguente quesito per la enunciazione del corrispondente principio di diritto:

se nel caso che, provvedutosi a notifica della sentenza soggetta a gravame, al fine di far decorrere il termine breve per la proposizione dell’appello da parte del litigante soccombente con le modalità di cui all’art. 170 c.p.c., detta notifica venga effettuata mediante consegna di tante copie (ancorchè prive della specificazione del soggetto destinatario dell’atto) per quante sono le parti, una a ciascuno dei diversi procuratori costituiti che, sia congiuntamente che disgiuntamente, le rappresentano in giudizio, l’adempimento con siffatte modalità è adeguato a renderlo idoneo allo scopo suo proprio, atteso che, in sede di esame congiunto delle copie loro pervenute, i procuratori non potranno che concludere che ciascuna di dette copie si riferisce a ciascuno dei loro clienti, rimanendo cosi sufficientemente individuati i rispettivi destinatari di esse?”.

Motivi della decisione:

I ricorsi vanno riuniti.

Il primo motivo del ricorso principale è fondato in quanto se la data di deposito della sentenza impugnata cade nel periodo di sospensione dei termini processuali previsto dalla L. n. 742 del 1969 ai fini dell’inizio della decorrenza del termine annuale di impugnazione si calcola la data finale del predetto periodo di sospensione con la conseguenza che nella specie l’appello proposto con citazione notificata il 25 ottobre 2002 doveva considerarsi avvenuto nel termine annuale in quanto tale termine era cominciato a decorrere il 16 settembre 2001 e aveva subito una interruzione nel periodo compreso fra il 1 agosto e il 16 settembre 2002.

Peraltro anche i motivi di ricorso incidentale devono ritenersi fondati in quanto la notifica della sentenza di primo grado deve considerarsi utile a far decorrere il termine breve di impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c. E’ infatti valida la notifica eseguita mediante la consegna di una sola copia al procuratore costituito per una pluralità di parti (cfr. Cass. civ. S.U. n. 29290 del 15 febbraio 2008 e, fra le altre successive, Cass. civ. n. 8192 del 25 febbraio 2002) e nella specie la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata è stata notificata, presso il loro studio professionale, distintamente a entrambi i procuratori domiciliatari di D.A. V. e E.R. e personalmente, presso i rispettivi domicili, a V., M. e D.A.A., eredi di E.R. deceduta il (OMISSIS) (e cioè dopo la chiusura dell’istruttoria di primo grado ma prima del deposito della sentenza).

Vanno pertanto accolti i ricorsi e cassata la sentenza della Corte di appello di Napoli con decisione nel merito di inammissibilità dell’appello proposto da D.A.V., M. e A. avverso la sentenza n. 1618/2001 del Tribunale di Torre Annunziata depositata il 4 settembre 2001.

Sussistono giusti motivi costituiti dall’esito finale della controversia e dalla prossimità temporale del mutamento di giurisprudenza decisivo per le sorti del presente giudizio (Cass. civ. S.U. n. n. 29290 del 15 febbraio 2008).

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e il ricorso incidentale. Dichiara inammissibile l’appello avverso la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Torre Annunziata in data 4 settembre 2001. Compensa interamente le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 16 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

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