Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19941 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 23/07/2019), n.19941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19027-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

U.M. SRL, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50/A, presso

lo studio dell’Avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentata e difesa

dall’Avvocato GIUSEPPE MASALA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 539/8/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI SARDEGNA, EZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il

18/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna aveva parzialmente accolto l’appello (limitatamente all’applicazione delle sanzioni) proposto dalla U.M. S.r.L. avverso la sentenza n. 109/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Sassari in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di recupero credito di imposta annualità 2006-2008;

la società contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a tre motivi, depositando altresì memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. la controricorrente ha depositato istanza di sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 8 e 10, documentando altresì il pagamento ivi prescritto;

2. sussistono i presupposti previsti da tale disposizione legislativa, trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione speciale tributaria della quale è parte l’Agenzia delle Entrate, che è stata radicata prima del 24 ottobre 2018 nonchè pendente a quella data, e che non rientra tra quelle escluse dal comma 5 della disposizione legislativa medesima.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6 conv..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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