Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19941 del 10/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 10/08/2017, (ud. 07/06/2017, dep.10/08/2017),  n. 19941

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.P.A. e A.C., rappr. e dif.

dall’avv. Domenico Sorace, elett. dom. in Roma, presso lo studio

dell’avv. Raffaele Gullo, in via G. Rubini n. 48/D, come da procura

a margine dell’atto;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO P.P.A., in persona del curatore fall.

p.t., rappr. e dif. dall’avv. Vincenzo Cantafio, elett. dom. in

Roma, presso lo studio dell’avv. Alessandro Ciufolini, in via P.

Leonardi cattolica n. 3, come da procura a margine dell’atto;

C.A., rappr. e dif. dall’avv. Domenico Chindamo, elett.

dom. in Roma, presso lo studio dell’avv. Luca Ranalli, in via A.

Pollaiolo n. 5, come da procura a margine dell’atto;

– controricorrenti –

per la cassazione del decreto Trib. Vibo Valentia 16.8.2011, in R.G.

n. 3/2010 fall..

letta la memoria di P.P.A.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 7 giugno 2017 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott.

Cardino Alberto che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;

udite le parti nella persona dell’avvocato Domenico Sorace per i

ricorrenti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.P.A. e A.C., il primo quale dichiarato fallito quanto all’impresa individuale omonima e la seconda coniuge del medesimo, impugnano il decreto Trib. Vibo Valentia 16.8.2011, in R.G. n. 3/2010, con cui è stato dichiarato inammissibile il loro reclamo, interposto L.Fall., ex art. 26, avverso il Decreto 18.4.2011 con cui il giudice delegato del fallimento ha ordinato il trasferimento della farmacia, facente parte dell’attivo, in favore del terzo C.A..

2. Ritenne il tribunale, pur rigettando l’eccezione di difetto di contraddittorio sollevata dal curatore (essendo contestata solo l’attività del giudice delegato) e di tardività del reclamo (formulata dall’aggiudicatario, ma senza prova della previa conoscenza del decreto impugnato), che i reclamanti difettassero di interesse, in quanto: a) fallito il primo e farmacista abilitata la seconda, appariva del tutto generica la mera prospettazione di un concordato fallimentare, avanzabile una volta rimosso il decreto di trasferimento della farmacia, tanto più che una precedente proposta era stata respinta, per mancanza di garanzie di pagamento del prezzo, pur se offerto in misura di poco superiore a quello nel frattempo incamerato dal fallimento; b) un’ulteriore asta risultava preclusa dalla decadenza dall’autorizzazione all’esercizio che, R.D. n. 1265 del 1934, ex art. 113, sarebbe conseguita alla nullità o inefficacia del trasferimento impugnato, anche considerando che l’aggiudicazione era avvenuta in favore dell’unico offerente, dopo altro esperimento andato deserto e dunque nulla giustificando un miglior risultato liquidatorio futuro; c) nessuna lesione dei diritti dei soggetti coinvolti nella procedura era stata dedotta, poichè era pacifico che la somma a saldo versata dall’aggiudicataria era stata retrocessa dalla banca, a seguito di suo disguido contabile, a valuta di data 22.3.2001, conformemente al bando d’asta, senza nessuna conseguenza dannosa e differenza rilevante del mezzo scelto (il bonifico) rispetto a quello ivi definito (assegni circolari).

3. Il ricorso è su tre motivi, cui resistono con controricorso il fallimento e l’aggiudicatario C.; P. ha poi depositato “note controdeduttive” contro il controricorso del fallimento ed altresì memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo complesso motivo viene dedotta la violazione della L.Fall., art. 100 c.p.c., L.Fall., 36, R.D. n. 1265 del 1934, art. 113,L.Fall., L.Fall. artt. 124 e 141, art. 112 e 115 c.p.c., nonchè il vizio di motivazione, non avendo il tribunale considerato che: a) il fallito come tale era abilitato all’impugnazione dell’atto di amministrazione (riferito in ricorso al curatore), dunque titolare di interesse; b) la farmacia, una volta aggiudicata e per quanto illegittimamente, non era più passibile di decadenza dall’autorizzazione, dunque la rimozione del trasferimento al terzo metteva gli organi concorsuali in condizione di riassegnare il bene con nuova asta o altra vicenda liquidatoria.

2. Con il secondo motivo si censura la violazione delle norme del c.p.c. relative all’asta competitiva, prescelta dalla procedura per alienare il bene, e dunque vincolante in ogni suo aspetto, incluse date e modalità di pagamento dei saldi, dovendo il giudice limitarsi a prenderne atto, incamerando la cauzione.

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione del “D.Lgs. n. 11 del 2010 (ove) ha recepito la direttiva PSD n. 2007/64/CE” sui servizi di pagamento nel mercato interno, secondo norme che impongono alle banche anche di monitorare gli ordini di pagamento, ciò rendendo improbabile “la sospensione di una procedura per oltre 40 giorni”, essendo emerso un saldo contabile che non registrava l’operazione alla data prevista, a nulla rilevando la corresponsione postuma della somma per valuta e con gli interessi, il che inficiava il trasferimento nel frattempo disposto.

4. Va in via pregiudiziale condivisa l’eccezione dei controricorrenti di inammissibilità del ricorso per tardività, posto che il provvedimento del tribunale risulta comunicato agli odierni impugnanti il 17.8.2011 ed essi hanno iniziato l’iter notificatorio solo il 9.11.2011, dunque oltre i 60 giorni riservati al presente mezzo, per il cui computo non viene in considerazione la sospensione dei termini feriali. Invero va ripetuto il principio, cui dare continuità, per cui “il termine per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso i decreti emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato – nella specie, in materia di piani di riparto – non è soggetto alla sospensione feriale a norma della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, in relazione all’art. 92 dell’Ordinamento giudiziario, svolgendo tale reclamo, nella procedura concorsuale, funzione sostitutiva delle opposizioni previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c., nel processo esecutivo individuale; detto termine, inoltre, inizia a decorrere dalla comunicazione del provvedimento alla parte, come eseguita dalla cancelleria – di regola – ai sensi dell’art. 136 c.p.c., e art. 45 disp. att. c.p.c., o anche in forme equipollenti, purchè risulti certa la presa di conoscenza dell’atto da parte del destinatario e la relativa data.” (Cass. 12732/2011, 21345/2012).

5. Per parte sua, la L.Fall., art. 36 bis, non lascia dubbi in ordine alla non soggezione alla sospensione feriale per tutti i termini previsti nella L.Fall. artt. 26 (cui ha riguardo la fattispecie) e 36, e per tutto il corso del procedimento, così investendo (oltre che il reclamo, nella specie trattato ad udienza in agosto) anche il ricorso per cassazione (Cass. 7854/2011, per le opposizioni esecutive, Cass. 12732/2012 per i piani di riparto del g.d., Cass. 24044/2015 per la liquidazione del compenso al curatore), essendo l’oggetto del primo reclamo il “decreto di trasferimento” al terzo dell’azienda di farmacia, in esito alle risultanze della procedura liquidatoria competitiva così incardinata nell’ambito dei poteri del giudice delegato stesso, che ne risulta investito a tenore della pronuncia qui censurata, con applicazione delle disposizioni sulla vendita conseguenti alle riforme del D.Lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, stante la dichiarazione di fallimento del 17.3.2010.

6. Va poi rilevata la inconferenza delle “note controdeduttive” alfine depositate dai ricorrenti, non solo per la loro irritualità, ma altresì in quanto le stesse danno atto che i provvedimenti restrittivi subiti (peraltro per la A., non in carcere ma al proprio domicilio) erano stati spiccati quando il termine ancora era pendente, dunque per questa parte negligentemente non utilizzato, non viene prospettata una situazione di incompatibilità assoluta ad un atto di impulso al legale per l’ulteriore impugnazione ed in ogni caso non risulta essere stata depositata alcuna istanza di rimessione in termini rivolta al giudice, “come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa”(Cass. 19290/2016), ma solo inoltrato il ricorso per cassazione tardivamente, senza fare menzione alcuna dell’assunto impedimento. Va invero ribadito che anche “la rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall’art. 184 – bis c.p.c., che in quella di più ampia portata contenuta nell’art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perchè cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà.” (Cass. 19836/2011), che costituisca un impedimento assoluto allo svolgimento dell’attività idonea ad impedire la decadenza, circostanza non allegata neanche per il periodo di citata restrizione della libertà personale. Nè, come detto, appare rituale e tempestiva la deduzione della causa del ritardo solo con il citato atto, successivo al ricorso e di risposta alle eccezioni del controricorso.

7. Anche le ulteriori deduzioni di illegittimità vanno infine disattese, non indicando alcuna portata specifica dei profili di violazione del diritto di difesa ed invece limitandosi a predicare l’avversione al disposto acceleratorio della L.Fall., art. 36 bis, al contrario del tutto evidente e razionale nella coerenza di giustificazione con la funzione di concorrere a determinare il più tempestivo assetto di stabilità di tutte le operazioni assunte dagli organi concorsuali.

8. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna alle spese dei ricorrenti in solido secondo la regola della soccombenza e liquidazione come da dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 7.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge, in favore di ciascun contro ricorrente.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017

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