Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19941 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 05/10/2016), n.19941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10440/2015 proposto da:

C.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RICCARDO

LANTE GRAZIOLI 16, presso lo studio dell’avvocato SUSANNA CHIABOTTO,

che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 293/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA

dell’1/12/2014, depositata l’11/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato Massimo Silvetri difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO

Con Decreto 11 febbraio 2015, la Corte d’appello di Perugia rigettava l’opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter, proposta da C.O. contro il decreto monocratico della medesima Corte, che aveva dichiarato improponibile la relativa domanda di equa riparazione. Presupposto un giudizio conclusosi in appello innanzi alla sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti, i giudici d’appello osservavano che il ricorso a lege n. 89 del 2001, era stato presentato pendente il termine triennale di revocazione di cui al R.D. n. 1214 del 1934, art. 68, lett. a). Pertanto, la sentenza emessa il 14.112013 dal giudice contabile in quel processo non poteva considerarsi definitiva.

Per la cassazione di tale decreto C.O. propone ricorso, affidato a un motivo illustrato da memoria.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo d’impugnazione parte ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 3 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto, si sostiene, l’appello in materia pensionistica innanzi alla sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti è assimilabile al ricorso per cassazione, per la possibilità di far valere con esso soltanto questioni di diritto riconducibili concettualmente dell’art. 360 c.p.c., ai nn. 3 e 4. Ne deriverebbe la definitività della sentenza emessa dal giudice contabile d’appello, contro la quale è esperibile soltanto il rimedio straordinario della revocazione.

2. – Il motivo è infondato per una ragione di carattere assorbente, che impone di correggere ex art. 384 c.p.c., u.c., la motivazione del provvedimento impugnato.

Questa Corte ha avuto modo di affermare che in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, per “definitività” della decisione concludente il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, la quale segna il dies a quo del termine di decadenza di sei mesi per la proponibilità della domanda, s’intende la insuscettibilità di quella decisione di essere revocata, modificata o riformata dal medesimo giudice che l’ha emessa o da altro giudice chiamato a provvedere in grado successivo. Pertanto, in relazione ai giudizi di cognizione, la domanda di equa riparazione può essere proposta entro il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento della cui ragionale durata si dubiti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non ancora passata in giudicato la pronuncia resa dalla Corte dei conti in grado di appello, in quanto ancora ricorribile per cassazione, dinanzi alle Sezioni unite, per motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 1 e dell’art. 111 Cost., u.c.) (Cass. n. 13287/06).

Analogamente, il medesimo principio è stato espresso con riguardo alle sentenze emesse dal Consiglio di Stato, che divengono definitive, agli effetti della L. n. 89 del 2001, art. 4 (nel testo introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2102), dal momento in cui scadono i termini per la sua impugnazione per motivi attinenti alla giurisdizione, giacchè tra questi rientra anche il c.d. eccesso di potere giurisdizionale, vizio che può emergere solo con la pubblicazione della decisione medesima (Cass. n. 25714/15, che ha altresì escluso che possa rilevare, in senso opposto, la circostanza dell’avvenuta formazione di un giudicato implicito nell’ambito del giudizio presupposto, tale da precludere la proposizione di uno specifico mezzo d’impugnazione, atteso che la relativi valutazione ad altri non può competere che al giudice della proposta impugnazione).

Traslando alla fattispecie le suddette enunciazioni di diritto, si ottiene che la sentenza d’appello nel processo innanzi alla Corte dei conti, essendo ancora soggetta al ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, diviene definitiva, agli effetti applicativi della L. n. 89 del 2001, art. 4, nuovo testo, allo scadere del termine ordinario d’impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c. (ovvero, in caso di notificazione, allo scadere dei 60 gg. successivi).

Nello specifico, la sentenza d’appello emessa nel giudizio presupposto è stata pubblicata il 14.11.2013, mentre il ricorso per equa riparazione è stato depositato il 5.5.2014 (come si ricava dall’esame diretto degli atti) e dunque prima che decorresse il suddetto termine ordinario.

3. – Il ricorso va dunque respinto.

4. – La (pur) relativa novità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese.

5. – Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2001, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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